STRALCIO DEL DL 30 settembre 2003 N. 269 (G.U. N. 229, SUPPL.
ORD. N. 157 DEL 2 ottobre 2003)
Art. 5. Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società
per azioni.
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La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società
per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti
società per azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
di cui al comma 3. La Cdp S.p.A., salvo quanto previsto dal comma
3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione.
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Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato, che esercita
i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano
le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente
di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
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Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza di natura non
regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite
al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette,
che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla gestione separata
di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi
valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più
soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati
dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice
civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con
successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non inferiore
al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato.
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Con il decreto di cui al comma 3 è altresì approvato
lo statuto della CDP S.p.a. e sono nominati i componenti del consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo
di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i
componenti del collegio dei revisori incaricati ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le
successive modifiche allo statuto della CDP S.p.a. e le nomine dei
componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate
a norma del codice civile.
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Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al 31 dicembre
2004.
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Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto
vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al
comma 8.
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La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti
dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia
dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura
di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti
dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione
della raccolta di fondi a vista.
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La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività,
strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto
al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema separato
ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni
e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie,
e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei
soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale
di cui al comma 3 può prevedere forme di razionalizzazione
e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi
e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.
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Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo
della gestione separata di cui al comma 8. É confermata, per
la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista dall'articolo
3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
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Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il
consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. è integrato dai
membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c),
d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983,
n. 197.
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Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il
Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti
di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche
dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei
titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti
dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche
degli impieghi, nel rispetto dei princìpi di accessibilità,
uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti
e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del
comma 3.
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Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.A.
continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata
di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I
rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla
data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano
ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative
e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato
dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa
vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente,
dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore
delegato della CDP S.p.A.
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All'attività di impiego della gestione separata di cui al comma
8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli previste
per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa
la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
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La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi
e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della
cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
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La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.
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Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita
relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento
sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP
S.p.A.
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Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A. con
le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
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La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e
dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e
delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare
e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è
depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti
dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento
dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è
effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti
soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione è effettuata la CDP S.p.A. risponde
esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti
ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità
illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto
illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A.
tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione
della CDP S.p.A. alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile,
i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad
avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute
nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo
pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è
destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della
procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni
e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato
e le relative passività.
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Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto
di servizio ovvero del rapporto con il quale è attribuita la
disponibilità o è affidata la gestione delle opere,
degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura
di servizi pubblici in relazione ai quali è intervenuto il
finanziamento della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla
concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente
sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della
CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono
indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento
dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte
di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di
cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione
del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti
della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma.
L'ente affidante e, se prevista, la società proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in
solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto
gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano
le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
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Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della
CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo
di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il divieto
di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11,
comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, né
i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente;
non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420
del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere
nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale
ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita
i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
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Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società
previsti dalla normativa vigente.
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Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione
della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti
e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione
fiscale, diretta e indiretta.
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Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità
relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi
forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla
loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche
reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate,
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata
di cui al comma 8.
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Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura
e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime
dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
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Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi
e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A.
ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti
quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla
originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa
l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta
una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi
e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di
prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale
un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale già
dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro
sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni
sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario
al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito
è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo
le equipollenze definite dal D.P.R. 4 agosto 1984 e successive modificazioni
e D.P.R. 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente
area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni,
se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche
amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto
un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile
al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e
quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità
spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte
nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno
personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già
dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto
di lavoro dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità
e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo
1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione
mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità
di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche
amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti
dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico
applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione,
i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS
e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo
2120 del codice civile.
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Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
il settimo periodo è sostituito dai seguenti: «Infrastrutture
S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento
dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti
finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici
destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata,
dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali
è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio
destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma
dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della
deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati
esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio
la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato
a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti
dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata,
sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti
sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.
Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente,
delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
è effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente
nei limiti del patrimonio a essi destinato e dei diritti a essi attribuiti.
Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture
S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna
emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro
rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina
e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento
a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente
i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture
S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi
natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano
ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute
nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo
pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è
destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della
procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni
e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato
e le relative passività».
Art.
24. Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie.
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La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione
edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
Art.
25. Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi
civili.
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Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata
in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.
Art. 26. Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione
di beni pubblici.
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Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle
unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite
ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.».
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Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n. 410, è inserito il seguente:
«3-bis. É riconosciuto in favore dei conduttori delle
unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo
determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità
di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti
di cui al comma 1».
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Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole «ad
uso residenziale», sono aggiunte le seguenti: «e delle
unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale».
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Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i medesimi
immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano
a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento,
ma meno dell'80 per cento delle unità residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo
di cui al primo periodo fino a un massimo del 8 per cento. Le modalità
di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con
i decreti di cui al comma 1.»
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Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che si
trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi
di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia».
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All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: «Osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con
l'».
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Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 2001, n. 410, dopo la parola: «immobili»,
sono aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale non di pregio
ai sensi del precedente comma 13».
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Dopo il comma 17 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n. 410, è aggiunto il seguente:
«17-bis. Il medesimo divieto non si applica agli enti pubblici
territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali
poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte
dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico
di cui all'articolo 3, comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità
immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili
di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire società per azioni, anche con
la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura
di evidenza pubblica.».
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Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410 sono soppresse le parole: «Le unità immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le
quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano
manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute
al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.».
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All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma
6, è inserito il seguente:
«6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione
caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie
dello Stato S.p.A., ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad
altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato S.p.A., o dalle
società da essa controllate, direttamente o con le modalità
di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma
sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi
alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità
urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie
derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente
comma sono impiegate da RFI S.p.A. in investimenti relativi allo sviluppo
dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento
della sicurezza dell'esercizio».
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All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409, è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: «Alle
cessioni dei crediti effettuate nell'àmbito di operazioni di
cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla
legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello
Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
Art.
27. Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico.
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Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle
province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro
ente ed istituto pubblico, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia
di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
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La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, è
effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti
cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
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Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato
l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione
delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490
del 1999.
-
L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti
al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, è comunicato ai competenti uffici affinché
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni
di pubblico interesse.
-
Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali
si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili.
-
I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli
indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti
alle disposizioni di tutela.
-
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui
al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in
qualunque modo la loro natura giuridica.
-
In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente
filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale,
entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9,
gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio
statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di
schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli
immobili.
-
I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità
di redazione delle schede descrittive sono stabiliti con decreto del
Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di
concerto con l'Agenzia del demanio entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto-legge.
-
La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle
soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento
di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile
con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all'agenzia
richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa
scheda descrittiva.
-
Le schede descrittive, integrate con il provvedimento di cui al comma
10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe
le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle
rispettive competenze istituzionali.
-
Per gli immobili appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri
enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta
degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le
schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così
avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
-
Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15
e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi
dal 3 al 5 dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5 del presente
articolo, nonché a quelli individuati ai sensi del comma 112
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. All'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3 (2).
Art.
28. Cessione terreni.
-
Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli
stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. È riconosciuto
ai conduttori il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi
con le modalità e nei termini di cui al comma 3 del presente
articolo».
Art.
29. Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici.
-
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti
per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato,
l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario
riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato
il valore di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a vendere
a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici
pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del
patrimonio culturale dettato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalità
indicate nell'articolo 27, l'inesistenza dell'interesse culturale.
La vendita fa venire meno l'uso governativo gratuito e l'eventuale
diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di
rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo
del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18
del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate
rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo,
nel limite di 50 milioni di euro, è iscritta nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito
fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione
degli immobili stessi. Il fondo è attribuito alle pertinenti
unità previsionale di base degli stati di previsione interessati
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del
fondo è determinato con la legge di bilancio.
Art.
30. Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari.
-
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della valorizzazione,
trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare
dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, attraverso
l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, anche
con la partecipazione dei comuni, delle province e delle regioni interessati,
di apposite società per azioni miste, denominate società
di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti
privati delle società di trasformazione tramite procedura di
evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite
ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti,
a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari
di proprietà dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio
d'intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati,
sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel
caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica
il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche
di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e
la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita
convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i
diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione
degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante
agli azionisti pubblici delle società di trasformazione urbana,
da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
è destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale
convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei
comuni e delle aree metropolitane elaborati di intesa con le regioni
e gli enti locali interessati.
-
Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del
demanio, può partecipare a società di trasformazione
urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni, ai
sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel
proprio àmbito di intervento immobili di proprietà dello
Stato.
Art.
31. Fondi di investimento immobiliare.
-
I soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti
dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonché plusvalenze
realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone
richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è
percepito o la plusvalenza è realizzata, alla società
di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all'1 per cento
del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso
rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle
quote è rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sul quale è stata assolta l'imposta sostitutiva. Il
pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite
della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento
dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento. Il pagamento non può
essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.
-
La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti
non residenti indicati nell'art. 6 del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239.
Art.
32. Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica,
per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo
edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali.
-
Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito,
in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizia
in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
-
La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina
regionale ai princìpi contenuti nel testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione
come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo
del territorio.
-
Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative
regionali.
-
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
-
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa
con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali
ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento
con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni,
e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modifiche e integrazioni.
-
Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle
politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo
edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata
una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati
gli interventi da ammettere a finanziamento.
-
Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra
dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici
generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento
del consiglio è adottato di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti
all'adozione di strumenti urbanistici.».
-
All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto
un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera
notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi
trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la
regione ne dà comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli altri
organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».
-
Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione
di risorse private, rivolto alla riqualificazione di àmbiti
territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale,
con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche
attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è
destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto
1997, n. 281, sono individuati gli àmbiti di rilevanza e interesse
nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale.
Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi,
anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42.
-
Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza
del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata
una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su
tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma
operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.
-
Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino
e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni
del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata
una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto
1997, n. 281, tale somma è assegnata alle regioni per l'esecuzione
di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle
aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione
l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso
la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai comuni
e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2,
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità
di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità
giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative
connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota
delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso
in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.
In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non
siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro
dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato
da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
-
Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio
nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le
regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario
anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui alla legge
21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate
le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione
delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31,
comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività
è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004
e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
-
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato
o facenti parte del demanio statale, il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è
subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello
Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente,
a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente
al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero
a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello
Stato.
-
La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità
dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile
ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello
Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione
del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità
per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri
di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda
deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito
edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre,
deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile
e del relativo frazionamento.
-
La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio
disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello
Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente entro il 31 dicembre 2004.
-
Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o
al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere
favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del
vincolo.
-
Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006,
a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente
previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero
della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta
ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale
è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto
pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente
articolo.
-
Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B
ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente,
il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
-
Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile
è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione
della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto
per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato
ai valori di mercato.
-
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
-
Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati
nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate
del trecento per cento.
-
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del
Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree
da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
-
Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle
aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo
di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un
programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali.
Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
-
Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro
il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria
o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette
disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive
realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali
non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo
edilizio in sanatoria.
-
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'àmbito dell'intero territorio nazionale,
fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27, nonché
4, 5 e 6 nell'àmbito degli immobili soggetti a vincolo di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità,
le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria
di tali tipologie di abuso edilizio.
-
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili
di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato
con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 416 bis,
648 bis e 648 ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico,
rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato
dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n.
105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda
di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali,
con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici,
nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali
e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette
opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale
con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000,
n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale
di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del
2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate
o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione
di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri
del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più
incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al
demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione
agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della
navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma
dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
-
I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti
dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto
diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente
decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
-
Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla
persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è
sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se
interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra
indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne
riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera
del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta
nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni e integrazioni, di non avere carichi pendenti
in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale.
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Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di
confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato
dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può
essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito
il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso.
In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo
acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria di cui al comma 28.
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Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta
limitazione ai diritti dei terzi.
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La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione
del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori,
è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro
il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello
allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
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Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento
amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione
fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella
C allegata, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli
abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione
dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché
per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
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Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto
previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alla
opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino
al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano
gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati
nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi
di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli
enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'àmbito
delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le
opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma
5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici
comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già
versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui
alla tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo
29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente
articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
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La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni,
con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione
delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
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La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito
edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso
di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento,
produce gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge
28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei
mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
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Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione
di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione
del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso
del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di
un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo
edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta
non è stata interamente corrisposta o è stata determinata
in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo
abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo
40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.
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La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori,
nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate
nell'allegato 1.
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Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto
previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
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Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi
diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria
edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale
un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del
10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo
2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate
ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, il trenta per cento delle somme riscosse a titolo di
conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è
devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia
e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione
del presente comma.
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All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è
sostituito dal seguente:«4. Le proposte di varianti di recupero
urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici
e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico,
giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione
e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della
sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione
degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione
delle aree interessate dall'abusivismo edilizio.»
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L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito
dal seguente:
«32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.
1.
Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su
immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora
tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere,
il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio
del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione
del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di
violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie
coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,
le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano
essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo
35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione
ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto
con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con
agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive
modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia
alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la
soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico
o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi
edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello
Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che
abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità
dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste
dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste
la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se
gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici
territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla
richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo
deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto
della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un
massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve
le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito
dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per
gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo
al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato
dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita,
così come definito dall'ISTAT, al momento della determinazione
di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione
di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni
sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei
mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di
cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della
concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato
alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento
del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380».
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All'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo
le parole: «l'inizio» sono inserite le seguenti: «o
l'esecuzione».
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All'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le
parole: «18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e
integrazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché
in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici».
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All'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le opere abusivamente
realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante
ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490,
o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente
realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità
assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione,
del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero
decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito,
procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità
operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662».
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Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
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All'articolo 45 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole:
«terzo mese» sono sostituite dalle seguenti: «trenta
giorni».
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All'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le
parole: «atti tra vivi» sono inserite le seguenti : «,nonché
mortis causa».
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Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede con
quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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