NOTA
DI COMMENTO ALLA MANOVRA FINANZIARIA IN MATERIA DI ABITAZIONE, URBANISTICA
E FISCALITA' IMMOBILIARE.
A)
Norme contenute nel DL 269/2003,
RIFORMA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E' stata introdotta dal DL 269/03 con l'art. 5 la trasformazione della
CDP in Società per azioni.
La norma che pare collegata alle disposizioni in materia di opere pubbliche
e al ruolo di infrastrutture SPA per assicurare un canale di finanziamento
al funzionamento del sistema dei servizi locali, è sicuramente
in contraddizione con la fortissima riduzione dei trasferimenti agli enti
locali.
PROROGA
DELL'IVA AL 10% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
L'art. 24 del DL 269/03 ha prorogato l'aliquota Iva al 10% per interventi
di ristrutturazione edilizia sino alla data del 31 dicembre 2003. La norma
ha effetti troppo limitati nel tempo e va quindi riproposta l'iniziativa
sulla UE per rendere permanente una data misura di sostegno agli interventi
sul patrimonio esistente.
PROROGA
DELLE AGEVOLAZIONI SUL METANO DA RISCALDAMENTO
In questo caso l'agevolazione sui prodotti petroliferi adibiti ad uso
civile viene prorogata fino alla data del 31 dicembre 2004.
MISURE IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE E VENDITA DEGLI ALLOGGI
PUBBLICI
L'art. 26 contiene una serie di disposizioni in materia di alienazione
del patrimonio abitativo pubblico che riguardano i seguenti punti:
-
(Immobili F.S.)
Viene previsto che gli immobili della RFI S.p.a. non più strumentali
sono alienati con le modalità della legge 410, a meno che alla
vendita non si proceda direttamente a cura delle Ferrovie dello Stato
S.p.A. o di società collegata. In tal caso è applicabile
la legge 560/93
-
(Mutui agevolati)
Le agevolazioni sui mutui previsti dall'articolo 6 comma 8 del D.Lgs
104/1996 sono estese ai conduttori di tutte le unità ricomprese
nel comma 2 dell'articolo 1 della legge 410/2001 (ad esempio gli alloggi
del demanio).
-
(Diritto di opzione e prelazione per gli usi diversi)
Viene introdotto il diritto di opzione, e di successiva prelazione,
in caso di vendita ad un prezzo di vendita inferiore di quello dell'esercizio
di opzione, a favore dei conduttori degli immobili ad uso diverso.
-
(Ulteriore abbattimento per acquisto con il mandato collettivo)
Viene introdotta una possibilità di abbattimento in caso di
acquisto con mandato collettivo con la ipotesi che questo sia esercitato
da un numero di conduttori inferiore all'80% e superiore al 50%. In
tal caso si prevede un abbattimento del prezzo fino ad un massimo
dell'8%. La formula adottata comporta una serie di problemi:
- nuova decretazione per quanto riguarda le modalità di applicazione
delle aliquote di sconto considerato che l'8% viene fissato come tetto
massimo, e che sarà quindi necessario prevedere aliquote differenziate
in rapporto all'entità dei lotti e alle possibili articolazioni
della propensione in scaglioni che vanno dal 50 all'80%;
- conseguente verifica delle disponibilità al mandato collettivo
in tutte le procedure avviate e che avevano sino ad oggi riscontrato
propensioni inferiori al 50%, casi nei quali non potrà ovviamente
essere praticata prima della decretazione la vendita individuale.
-
(Alloggi di pregio)
La modifica apportata al comma 13 oltre che eliminare i riferimenti
all'osservatorio stabilisce una precisazione ed ulteriore definizione
della eccezione precedentemente prevista in materia di ubicazione
nei centri storici. In sostanza si demanda alla decretazione l'elencazione
degli alloggi che si trovano in stato di degrado e per i quali sono
necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero
di ristrutturazione edilizia. Va preliminarmente notato che tali concetti
non vengono assunti con esplicito riferimento alla legge 457/1978.
In ogni caso appare evidente che tutto il patrimonio fino ad oggi
valutato sulla base della precedente formulazione del comma 13, e
che ha prodotto enorme contenzioso ancora pendente, debba subire una
nuova ricognizione alla luce dei nuovi criteri introdotti con l'effetto
di impedire sino alla nuova formulazione il proseguimento di procedure
di alienazione fondate sulle precedenti formulazione degli alloggi
di pregio.
-
(Vincolo di alienabilità)
Si precisa che il vincolo di alienabilità quinquennale previsto
dal comma 14 dell'articolo 3 legge 410/2001 riguarda esclusivamente
gli alloggi ad uso residenziale non di pregio e quindi si esclude
esplicitamente l'uso diverso.
-
(Acquisto di alloggi da parte degli enti pubblici territoriali)
Il nuovo decreto introduce un comma 17bis all'articolo 3 della legge
410/2001 che stabilisce una eccezione al divieto assoluto che il comma
17 prevedeva per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
territoriali, e gli altri soggetti pubblici di rendersi acquirenti
degli immobili abitativi alienati con la 410/2001. Il nuovo 17bis
limitatamente agli enti pubblici territoriali prevede la possibilità
per Regioni Comuni ed altri enti pubblici territoriali di acquistare
immobili residenziali liberi ovvero occupati da conduttori che non
hanno potuto esercitare il diritto di opzione e che si trovano nelle
condizioni reddituali previste dal comma 4. Il comma prevede che ai
fini dell'acquisto i soggetti abilitati possano costituire società
per azioni anche con la partecipazione di azionisti privati informati
con procedure di evidenza pubblica. L'articolo contiene una formulazione
non chiara del concetto di assegnazione che per quanto riguarda chi
già abita può più propriamente definirsi prosecuzione
o rinnovo del contratto. Potrebbe invece essere interessante interpretare
il concetto di assegnazione con riferimento al possibile utilizzo
degli alloggi liberi eventualmente acquisiti dall'ente territoriale
a favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma
4 che assumerebbe valore di criterio per l'assegnazione delle unità
libere acquisite.
-
(Eliminazione di parte del comma 20)
Il nuovo decreto ha proceduto alla soppressione della parte del comma
20 dell'articolo 3 che da tempo vedeva un contrasto anche in termini
di contenzioso giudiziale, con particolare riferimento all'interpretazione
della manifestazione di volontà degli inquilini e dei conseguenti
ditti e condizioni applicabili. Con l'abrogazione del testo il Governo
lascia trasparire, come è già avvenuto con il decreto
sulle aste degli alloggi dei centri storici, il legittimo timore di
possibili esiti favorevoli agli inquilini.
Va notato che pur abrogando parte del comma 20 inspiegabilmente si
mantiene il riferimento all'80% quale condizione per l'ulteriore abbattimento,
in contrasto con quanto dallo stesso nuovo decreto introdotto in materia
di percentuale minima vedi precedente punto 4.
VERIFICA
AI FINI DI INTERESSE CULTURALE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
L'art. 27 del DL 269/03 avvia di fatto ad una verifica i beni mobili e
immobili appartenenti a Stato, Regioni, Province, città metropolitane
e Comuni.
E' evidente che in caso di esito negativo si apre la concreta e immediata
possibilità di procedere ad alienazione di questo patrimonio.
SCONTO
DEL 30% PER CESSIONI TERRENI
L'art. 28 del DL 269/2003 estende le modalità di sconto del 30%
previste per le abitazioni anche all'acquisto di terreni da parte di conduttori.
CESSIONE
DI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI PUBBLICI
L'art. 29 del citato decreto in relazione al raggiungimento di finanza
pubblica per il 2004 prevede la possibilità di vendere a trattativa
privata anche in blocco gli immobili adibiti ad uffici pubblici. L'eventuale
vendita, ovviamente, declassa l'utilizzo in quanto l'ufficio pubblico
diviene semplice conduttore e per il pagamento dei canoni viene istituito
un fondo con parte dei proventi delle vendite.
SOCIETA'
DI TRASFORMAZIONE URBANA
Con una disinvolta operazione l'art. 30 del citato decreto prevede che
lo strumento della società di trasformazione urbana originariamente
destinato alla riqualificazione degli immobili e dei quartieri sia autorizzato
nella fattispecie dal demanio come un ulteriore strumento di "valorizzazione
del patrimonio" che di fatto prelude ad ulteriori operazioni immobiliari
di cassa. La parte finale dell'art. dispone che parte delle risorse e
dei proventi derivanti da tale valorizzazione sono destinati alla realizzazione
di programmi di edilizia residenziale convenzionata finalizzati a sopperire
alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane.
Tale formulazione per la sua genericità e incertezza circa misura,
modalità e regime di utilizzo appare del tutto inadeguata all'interno
di una manovra finanziaria che nulla prevede in materia di edilizia sociale.
CONDONO
EDILIZIO
L'art. 32 del DL 269/03 introduce il condono edilizio con una serie di
disposizioni che si possono così riassumere:
1 - sono condonabili gli abusi ultimati fino al 31 marzo 2003;
2 - gli abusi non debbono riguardare una volumetria superiore a 750 mc;
3 - gli ampliamenti non debbono superare il 30% della costruzione originaria;
4 - la domanda va presentata entro il 31 marzo 2004 unitamente all'allegata
attestazione del versamento del 30% dell'oblazione e degli oneri dovuti
al Comune;
5 - la restante quota di oblazione e di oneri viene versata con due successive
rate;
6 - successivi provvedimenti regionali entro 60 gg. dalla data di entrata
in vigore del decreto determineranno la misura esatta dell'oblazione e
la quantificazione degli oneri di concessione;
7 - per gli immobili vincolati la sanatoria è vincolata al nullaosta
della Autorità preposta alla tutela del vincolo;
8 - l'estinzione degli effetti delle sanzioni amministrative avviene dopo
la presentazione della domanda e il pagamento dell'oblazione e decorsi
trentasei mesi;
9 - nella casistica degli abusi sanabili vanno ricondotte, ferme restando
le preclusioni di cui ai punti 1) e 2), le opere esistenti non conformi
alla disciplina vigente, le nuove costruzioni, le ristrutturazioni edilizie
(art. 3, comma 1 lett. D, DPR 6 giugno 2001, N. 380), i restauri e i risanamenti
conservativi (art. 3, comma 1 lett. C, DPR 6 giugno 2001, N. 380), le
manutenzioni straordinarie (art. 3, comma 1 lett. B, DPR 6 giugno 2001,
N. 380);
10 - non sono condonabili opere realizzate in contrasto con i seguenti
vincoli:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonchè dagli strumenti
urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
d) vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree:
11 - qualora l'opera da sanare pur inferiore ai 750 mc sia superiore ai
450 mc va allegata alla domanda oltre che l'autodichiarazione con allegata
documentazione fotografica (prevista per tutte le domande) anche una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta a tecnico abilitato.
12 - sono legittimati alla domanda il proprietario dell'opera abusiva
ovvero il proprietario del suolo sul quale è stata realizzata l'opera,
ovvero il titolare di altro diritto reale. Ogni altro interessato può
presentare la richiesta ad esempio l'inquilino, il creditore di chi ha
effettuato l'opera la cui sanatoria valorizza il bene, il parente e il
rappresentante del soggetto che ha un impedimento alla presentazione.
Ovviamente ai fini di poter fruire dei benefici penali della sanatoria
possono presentare domanda autonoma il committente, il costruttore, il
direttore dei lavori.
B)
Norme contenute nel disegno di legge finanziaria
PROROGA
DELLE DETRAZIONI DEL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI
Il disegno di legge finanziaria 2004 (ddl) all'art. 3, comma 1, lett.
A, proroga sino al 31 dicembre 2004 il termine per l'applicazione della
detrazione del 36% in relazione ai lavori di ristrutturazione, risanamento
e manutenzione straordinaria degli immobili e delle parti comuni condominiali.
La norma mantiene, nonostante le ripetute richieste di renderla organica
e di maggiore aliquota per interventi volti alla sicurezza, il suo carattere
di provvisorietà che andrebbe superato per dare certezza e prospettiva
di programmazione pluriennale degli interventi.
PROGRAMMA
NAZIONALE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO
Si tratta di un programma quindicennale che deve assicurare la prosecuzione
degli interventi previsti dalla legge 388/2000 in materia di opere idriche
considerate ai fini del "programma di infrastrutture strategiche"
previsto dalla legge 443/01, dagli interventi del Ministero dell'Ambiente
e dagli ulteriori interventi previsti dagli accordi di programma.
Dall'art. in questione emergono due forti perplessità: una legata
alla esiguità degli stanziamenti in rapporto alla complessità
dei programmi, l'altra a un palese tentativo di centralizzazione degli
interventi in una materia riservata all'autonomia regionale.
ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA DEGLI IMMOBILI
L'art. 40 del citato ddl prevede l'introduzione di una assicurazione obbligatoria
degli immobili privati ad uso abitativo in relazione al rischio prodotto
dalle calamità naturali.
La norma prevede un regolamento attuativo da emanarsi nei novanta giorni,
e cioè entro il 31 marzo 2004 (se il Parlamento approverà
l'articolo in questa stesura) e per il quale regolamento vengono fissati
una serie di criteri. Il provvedimento è un ulteriore tentativo
di deresponsabilizzazione pubblica e di conseguente accrescimento del
peso sui privati delle pesanti situazioni di rischio e degrado del territorio,
nella persistente mancanza di interventi per la sua messa in sicurezza.
Nel contempo si profila un nuovo regalo alle compagnie di assicurazione,
in particolare a danno dei proprietari utenti e dei condomini, con aggravio
peraltro di costi anche per il proprietario che cede gli alloggi in affitto.
PROROGHE
DEI TERMINI PER TARIFFA DEI RIFIUTI E AUTORIZZAZIONI INTEGRATA AMBIENTALE
Si tratta di due ulteriori proroghe di termini previsti da precedenti
normative e tesi ad assicurare, anche in adempimento a precise direttive
della CE una tutela e salvaguardia ambientale specificamente in materia
di ciclo integrato dei rifiuti e presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale.
In entrambi i casi va lamentato un ulteriore slittamento di adempimenti
indirizzati ad una salvaguardia dall'inquinamento.
Roma, 21 ottobre 2003
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