TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo
del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 145 del 25 giugno 2003), coordinato con la legge di conversione
1° agosto 2003, n. 200 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla
pag. 5), recante:
«Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali».
(GU n. 178 del 2-8-2003)
Art.
1.
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione
-
La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 185, é prorogata fino al 30 giugno 2004.
Art.
1-bis.
Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione
edilizia
-
((
Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «30 settembre 2003», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
-
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 1,5 milioni di Euro per l'anno 2003, a 16 milioni di Euro per
l'anno 2004 e a 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
della stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Art.
2.
Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per
conto di terzi
-
All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite
dalle seguenti: (( 31 dicembre 2004 )).
Art.
3.
Riqualificazione urbana della città di Palermo
-
Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le
parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».
Art.
4.
Norme per la sicurezza degli impianti
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ((di
cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
((La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni
ordine e grado.))
Art.
5.
Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
-
Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, é prorogato di sei mesi.
Art.
5-bis.
Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione
edilizia nella regione Piemonte
-
((
Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei
territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per
le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.
-
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
100.000 Euro per il 2004, a 300.000 Euro per il 2005 e a 100.000 Euro
a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art.
5-ter.
Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione
Piemonte
-
((
Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli
investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative
ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile
2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei
Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti
immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati
fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla
data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.
-
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
6,7 milioni di Euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di Euro per l'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art.
5-quater.
Proroga di interventi in favore del settore agricolo
-
((
É autorizzata la spesa di 1.830.000 Euro per l'anno 2003, di
1.830.000 Euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 Euro per l'anno 2005,
da destinare all'«Institut Agricole Regional» della Valle
d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti
per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.
-
All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art.
6.
Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
-
All'articolo
38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: «e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».
((1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere
in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti
per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio,
del 26 giugno 1969, e in conformità all'articolo 5 della direttiva
91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina
della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi,
in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, é
accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura
pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo
stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero
dell'economia e delle finanze é autorizzato a corrispondere
alla Società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme
spettanti.))
Art.
7.
Enti pubblici
-
Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002,
n. 137».
-
Alla data di entrata in vigore del (( regolamento di cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite
all'ente Registro italiano dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso
Servizio nazionale dighe.
((2-bis. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo
1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo
35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «entro
diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro
ventiquattro mesi».
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un
milione di Euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Art.
8.Disposizioni sull'UNIRE
-
((
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro
dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente,
dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore
del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione
attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla
ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche
conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
-
Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la
Cassa depositi e prestiti é autorizzata a concedere a tale
ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di Euro, con
oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere:
dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti,
nel limite massimo di 3,5 milioni di Euro annui. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, é stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo
decennale di cui al periodo precedente.
-
Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è
destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine
minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole
razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati
alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione
con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati
nel settore.
-
All'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo
la lettera d-bis), sono aggiunte le seguenti:
«d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio
del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del
doping;
d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla
promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché
definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento,
la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli».
-
I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a
norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse
relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito
alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale
6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno
2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari
al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di
minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione,
di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 Euro. Le somme dovute
per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002,
maggiarate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari
importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre
2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni,
al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati
al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate
in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni
anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003.
Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta
di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata
con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie
rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive
ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale
7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento
di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste
dal presente articolo, previa verifica della loro validità
da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato
versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta
l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento
della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.
-
Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5,
nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito
al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, é
consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti,
ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo.
Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire
dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate
a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei
confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente
comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta
giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione
al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente
ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate,
in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori,
le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita
dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della
fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale.
-
Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente
articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole
e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle
rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza
dei concessionari che non provvedono ai sensi dei comma 5, i quali,
in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate
dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai
sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per
cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e
la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente
agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede
all'incameramento della fideiussione.
-
La disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n, 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che
comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla
base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente
articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti
dei medesimi provvedimenti é stabilita fino al 15 settembre
2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a
decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si
estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione
ai sensi del comma 5.
-
Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni
per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei
cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari
é pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle
scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato,
per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.
-
Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, é sostituito dai seguenti: «Dal 1°
gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente
alle scommesse ippiche, é disposta la riduzione dell'aliquota
dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero
2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria
per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse
sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse
sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti,
quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26
punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale
del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta
delle scommesse. Con lo stesso decreto é ridotta al 22,5 per
cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma
1, lettera b), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998.
Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma é
comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva
destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003».
-
Per una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di
decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi
alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera
d-quater, come introdotta dal comma 4 del presente articolo, le seguenti
lettere:
«d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti
allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi
e scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione
dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;
d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti
i giochi e le scommesse alle corse dei cavalli e ai rapporti con i
concessionari».
-
La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo
3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni,
é rideterminata con la partecipazione di un rappresentante
nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e
forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle
scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto
favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole
e forestali.
-
Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni
che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza
dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente
alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento
emanata a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente
articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure
selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via
esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette
concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse
pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento
delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente
articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi
quelli di natura cautelare.
-
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale,
stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi
dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere
effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni
dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre
di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo
costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita
ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura
del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo
versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo
é integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso,
la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione.
Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli
16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, e successive modificazioni.
-
Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro
delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce
l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale.
L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali
(APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio
costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite
dalle seguenti: «15 dicembre»;
b) dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:
«5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di
applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine
di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o
telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storica-artisticoculturali
e con avvenimenti sportivi».
-
Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo
1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera
b), del presente articolo, é emanato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
-
Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi
strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al
comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria
e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione
a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche
combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi,
istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive
organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso,
il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra
giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore
selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza
e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti,
delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.
-
Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno,
una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e
sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.
-
Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari
a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi
5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio
2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti; dall'indizione
di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo
1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal
comma 16, lettera b), del presente articolo.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
-
Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto pubblico»
sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre
consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse
categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio
di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo
delle predette consulte.
2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il
regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti
delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento,
il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE
in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni
e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle
consulte, é sottoposto all'approvazione del Ministro delle
politiche agricole e forestali».
-
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione
alle consulte tecniche non comporta la
corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso
spese.))
Art.
8-bis.
Adempimenti relativi al registro delle imprese
-
((
Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli
2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine é fissato al
31 ottobre 2003. É prorogata fino alla stessa data la facoltà
prevista all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000,
n. 340. ))
Art.
9.
Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della
legge 20 ottobre 1978, n. 674
-
1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro trentasei mesi».
Art.
9-bis.
Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio
per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio
-
((
All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole:
«entro il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 dicembre 2004» ))
Art.
10.
Disposizioni sui consorzi agrari
-
Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, é prorogato di (( dodici mesi.
))
Art.
10-bis.
Adeguamento degli scarichi esistenti
-
((
I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché
non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. ))
Art.
11.
Gestioni fuori bilancio
-
1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, é differito al 31
dicembre 2003.
Art.
12.
Interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel
novembre 2002
-
Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali
eventi ((meteorologici)) del novembre 2002,
ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, ((pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002,)) i cui fabbricati
ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto
di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o
parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali
vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli
2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma,
del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio
scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre
2003.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli
effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei
termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17. ))
-
I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi ((meteorologici))
di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino
conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi
a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi
fino ad un massimo di dieci anni.
Art.
12-bis.
Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti
a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo.
-
((1.
Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge
12 novembre 1996, n, 576, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo
5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, é prorogato al 31 dicembre
2005. ))
Art.
13.
Contributi alle famiglie per attività educative
-
All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo
le parole: «Con decreto» sono inserite le seguenti: «di
natura non regolamentare» e dopo le parole: «di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»
sono soppresse le seguenti: «da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Art.
14.
Disposizioni in materia d'accesso alle professioni
-
La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole
di specializzazione per le professioni legali ((prevista)) dall'articolo
9, comma 2, del ((regolamento di cui al)) decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537,
già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo
2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata
fino all'anno accademico 2003-2004.
Art.
14-bis.
Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato
-
((1.
Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche
di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi
dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le
graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti
del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza
del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002.))
Art.
15.
Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono
prorogate al 30 giugno 2004.
Art.
16.
Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e
dei ragionieri e periti commerciali
-
In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista
e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge
10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini
dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati
fino al 31 dicembre 2005.
-
É
data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni
alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno
alla data del 31 dicembre 2005.
(( 2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli
ordini professionali, le cui operazioni di voto erano gà in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002,
n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 173. ))
Art.
17.
Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
-
Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato
al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto
all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno
2003 é prorogato al 15 gennaio 2004.
-
Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano
gli interessi al saggio legale.
Art.
17-bis.
Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative
in materia di metanizzazione
-
((
All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2003».
-
L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una
nuova delibera di consiglio solo se é mutata la situazione
di non metanizzazione della frazione.
-
Per l'attuazione del comma 1 é autorizzata la spesa massima
di 25.600.000 Euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000
Euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art.
17-ter.
Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica
-
((
La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,
previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo
12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita,
da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, é ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione
di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati
é comunque subordinato alle disponibilità esistenti,
alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma,
sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. ))
Art.
18.
Entrata in vigore
-
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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