Risoluzione
del 22/01/2003 n. 10
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
IVA - Applicazione del punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 agli interventi di recupero e risanamento conservativo di cui all'articolo
31, primo comma, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Istanza
di interpello
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
stato esposto il seguente
Quesito
L'Istituto di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti del Comune di
..... ha affidato ad una impresa di costruzioni l'appalto dei lavori di
restauro e risanamento conservativo di parte di un edificio di proprietà
del Comune di ......, destinato ad uffici e precisamente a sede amministrativa,
uffici di presidenza e direzione dello stesso ente.
Posto che i lavori in questione ricadono nella fattispecie di cui all'articolo
31, primo comma, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, il medesimo
Istituto chiede di conoscere se alle relative prestazioni di servizi sia
applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del punto 127-quaterdecies)
della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che alle prestazioni di servizi sopra indicate sia applicabile
l'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal punto 127-quaterdecies) sopra
citato, in considerazione del fatto che la seconda parte di tale norma
fa riferimento agli interventi di recupero a prescindere dalla tipologia
dell'immobile.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, assoggetta ad aliquota
IVA ridotta del 10 per cento le "prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione
di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero
di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli
di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo".
In materia, nella circolare ministeriale n. 142 del 9 agosto 1994 e' stato
precisato che l'aliquota IVA ridotta prevista per le prestazioni relative
a contratti di appalto per la realizzazione di interventi di recupero
di cui alle lettere c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della
legge n. 457 del 1978 si applica a prescindere dalla tipologia degli edifici
o delle opere oggetto degli interventi stessi.
Successivamente, con la risoluzione n. 157 del 12 ottobre 2001 è
stata affrontata la questione del trattamento da riservare alle prestazioni
dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione
di lavori di ristrutturazione di un impianto sportivo e rientranti nella
fattispecie prevista alla lettera d), primo comma, dell'articolo 31 sopra
citato.
Anche in tale occasione e' stato affermato che tali prestazioni di servizi
sono da assoggettare ad aliquota IVA del 10 per cento "a prescindere
dalla tipologia dell'immobile".
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che le prestazioni
di servizi relative ai contratti di appalto per la realizzazione di interventi
rientranti nelle fattispecie previste alle lettere c), d) ed e) del primo
comma dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978 sono da assoggettare,
a prescindere dalla tipologia dell'immobile, ad aliquota IVA ridotta del
10 per cento ai sensi del punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
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