| TITOLO
IV
NORME FINALI
Art.
93
(Fondi speciali e tabelle)
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Gli
importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle
misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti
e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
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Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente
la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge.
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Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge
25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
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Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
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Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge.
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A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma
5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti
nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
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In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti
confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione
di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2. All'articolo
46, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", con autonoma evidenziazione contabile
in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative".
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Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni
che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
con uno o piu' decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori
bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi
di rotazione. A decorrere dal 1º luglio 2003 le altre gestioni
fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a
20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni,
sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate
le relative disponibilita' per essere riassegnate alle pertinenti
unita' previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio,
esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni
previste dal presente comma, e' allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art.
94
(Disposizioni varie)
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Nei comuni con sede di tribunale e' mantenuta l'autonomia dell'Ufficio
unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essa
e' ripristinata con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni.
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All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto
il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia iscritto
nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso
da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo
82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita'
di trasferta nella misura minima consentita".
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In considerazione del carattere specifico della disabilita' intellettiva
solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine
di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali
soggetti nella gestione delle necessita' della vita quotidiana e i
danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata
da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti
commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio
medico di base, in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive
visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidita'
e la conseguente erogazione di indennita', secondo la legge in vigore,
delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate
sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del
DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle
unita' di valutazione Alzheimer.
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Fra le calamita' naturali, di cui all'articolo 80, comma 29, si intendono
comprese anche le ceneri vulcaniche.
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Il termine per l'installazione degli apparecchi misurati fiscali o
delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di
accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per
la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di
imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al 30 giugno 2003.
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Al fine di accrescere la presenza e la professionalita' di personale
italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni
europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per
finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni
interessate, nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse allo
scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata o associata,
ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori, pubblici
o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie e di
alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento del
proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali.
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All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata quadriennale
ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita', produttivita'
ed attivita' gia' svolta".
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All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale, il Garante
fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale
".
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Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente
legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano
a decorrere dal 1º gennaio 2006.
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e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a favore
del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione
del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
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I contributi erogati ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all'articolo
162, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono essere utilizzati in compensazione della parte
capitale di precedenti finanziamenti per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti.
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Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e'
autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente,
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
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Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualita' di
cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e successive modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori
del concorso di idee e di progettazione.
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Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo,
della presente legge e' concesso nella misura di 2 milioni per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i territori individuati ai
sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni.
Art.
95
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
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Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
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La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.
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