| Art.
86
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)
-
Al
fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di
cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e' nominato, con decreto
del Ministro delle attivita' produttive, un commissario ad acta che
provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore
intervento funzionalmente necessario al completamento del programma,
le cui opere siano state gia' individuate e la cui progettazione gia'
affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi'
alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali
eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva
al destinatario finale, nonche' alla consegna definitiva delle opere
collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
-
Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita',
finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori
alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi
avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1,
con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione
delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per
la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria
di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.
-
Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai commi 1 e
2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il
CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con
le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti
ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per
il funzionamento della struttura di supporto composta da personale
in servizio presso il Ministero delle attivita' produttive, per un
massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilita'
del Ministero delle attivita' produttive di cui alla contabilita'
speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del
predetto Ministero.
Art.
87
(Banconote e monete)
-
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96,
e' inserito il seguente:
"1. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso
le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
-
Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso
le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
-
Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete
in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997,
n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di
cui ai commi 1 e 2.
-
Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze
e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire
che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro
il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla
stima predetta sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro
il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante
dalla stima sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro
il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati.
L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione
in euro entro il 28 febbraio 2012 sara' corrisposto dalla Banca d'Italia
all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle
banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi
versati all'erario, la Banca d'Italia provvedera' alla conversione
in euro, utilizzando le disponibilita' del conto di cui all'articolo
4 della legge 26 novembre 1993, n. 483.
-
E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti
aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro.
Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data
dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale
in Italia.
Art.
88
(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
-
All'articolo
4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545
del codice civile sono adottati dal Ministero delle attivita' produttive
di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attivita'
dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti
di cui al presente comma".
-
All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai
sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero
delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di
un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio,
al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e
la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune
modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati
ai consorzi agrari, puo' essere nominato, con le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima
di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543
del codice civile".
Art.
89
(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione
digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet)
-
Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo
22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici
esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo
a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale
terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto
un contributo statale pari a 150 euro.
-
Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle
persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono
in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione
a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e' corrisposto
mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare
previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga
banda ad Internet, stipulati dopo il 1º dicembre 2002.
-
Nel caso dell'acquisto, il contributo e' riconosciuto immediatamente
sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto.
Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto
deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo
lo sconto sulle bollette del primo anno.
-
La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 e' disposta
entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere
sulle disponibilita', utilizzabili sulla base della vigente normativa
contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
-
Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri
e le modalita' di attribuzione del contributo.
-
Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita
la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle
autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso
privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo
6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318.
-
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina
transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30
gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio
2002.
Art.
90
(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)
-
Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni
sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive
dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di
lucro.
-
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma
1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo
25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni,
e' elevato a 250.000 euro.
-
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche. ";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000"
sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
-
Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta
del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
-
Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi
allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta
di registro in misura fissa.
-
Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
-
All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti:
"e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
-
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni
sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche,
nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali
o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante,
fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000
euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o
dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita'
del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
-
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla
seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro,
in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e' abrogata.
-
All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo
81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui
redditi" sono soppresse.
-
All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle
associazioni sportive dilettantistiche".
-
Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di
garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria
per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura,
al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa
l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni
sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.
-
Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio
nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le
forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento
e al tipo di impianto.
-
Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto
per il credito sportivo.
-
La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica
nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al
comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.
-
La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale
acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati
al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, colpiti da decadenza.
-
Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare
nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la
denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle
seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.
-
Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti
principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa'
e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento
a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento
nelle attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito della
medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
delle societa' e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche'
agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali
o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o l'associazione
intende affiliarsi;
b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai
fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive
nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento
o di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento
sportivo.
-
Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
-
Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa'
e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti
tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa'
di capitali.
-
Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le
procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale
cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio
nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
-
Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa'
e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta
iscrizione nel registro di cui al comma 20.
-
I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario
di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le
indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
-
L'uso
degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali
e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base
di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
-
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della
presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda
gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono
i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi
per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano,
con propria legge, le modalita' di affidamento.
-
Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici,
compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita'
sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
Art.
91
(Asili nido nei luoghi di lavoro)
-
Al
fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici
e ai lavoratori dipendenti con prole, e' istituito dall'anno 2003
il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che
realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi,
di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
-
Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano
apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entita' del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale
del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
-
Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative
modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003.
In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali.
-
I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
le pari opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni
caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e' determinato
in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento
mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette
anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere
dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
-
Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale
per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle
famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di
10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la
costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni
successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione
nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.
-
Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione
alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista
per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai
nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro.
Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art.
92
(Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)
-
I
centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalita'
di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati
apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati
dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni.
I medesimi centri sono altresi' esentati dal pagamento dell'imposta
sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attivita' indicate
nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente
e in attuazione delle finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
-
L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per anziani
gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da
fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato
nonche' da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalita' rientrino
nei principi piu' generali del sistema integrato di interventi e servizi
sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare
siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone
anziane.
-
La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, e'
presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani
all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e
deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti
di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1,
secondo periodo, e' presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione,
all'ufficio accertatore territorialmente competente.
-
Per l'attuazione del presente articolo e' istituito un apposito fondo
che costituisce limite di spesa. Tale fondo e' definito in 300.000
euro annui.
|