| Capo
VI
ALTRI INTERVENTI
Art.
80
(Misure di razionalizzazione diverse)
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Alla
legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane
e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane"
sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane
e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane"
sono soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente".
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Le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto corrente presso
la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui
all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo
del 20 per cento, nel corso del triennio 2003-2005, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
a fondi rotativi per l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione
di prestiti per attivita' di investimento delle imprese italiane nei
Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
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Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla societa' costituita
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
convoca una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di programma
fissandone i termini per sottoporre all'approvazione iniziative per
la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti
territoriali interessati dal procedimento di una quota del ricavato
attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in
luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui
valutazione, per tale finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri
fissati nel citato decreto.
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Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero,
della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro
il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire
beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio
possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.
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Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme
parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalita'
e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria
disponibilita' all'eventuale cessione.
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Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attivita',
di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma,
della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli
enti religiosi che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o culturali
possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali
o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla "Patrimonio dello
Stato Spa", costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, ne´ suscettibili di utilizzazione per
usi governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi degli
articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986,
n. 390, e successive modificazioni.
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Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma
1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi
titoli siano gia' negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono
effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore
dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo dell'alienazione
stessa e tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda di
titoli al fine di assicurare il buon esito dell'operazione, anche
qualora tale valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate
offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo di
cui al primo periodo e' attestata da un consulente finanziario terzo,
non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione.
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Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione
e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali,
l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma
asilo, l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato l'incremento della
spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito
il riparto tra le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso
stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco
degli anni 2003, 2004 e 2005, e' incrementato l'organico del personale
dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata
l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
nel limite di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito
delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti
di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per
il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno
2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro
per l'anno 2005; per il personale dell'amministrazione civile dell'interno
6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno
2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale
della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno,
di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo
34, comma 4, della presente legge.
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Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento
del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International
Civil Aviation Organization) e' autorizzata per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005.
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All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma
1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole:
"ne da' comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno
e all'INPS" sono inserite le seguenti: "nonche' all'INAIL".
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All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure
forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti "e all'INAIL".
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All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "e' data facolta' all'INAIL di
accedere al registro informatizzato".
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All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"all'80 per cento";
b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione
universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione
per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita'
nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate
con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50
per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione,
tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture".
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Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio
2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee
le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorche' le stesse,
pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno
2002, siano indicate, per le finalita' di cui sopra, alla realizzazione
di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.
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Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma
"Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati
al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003
e 2004.
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Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono
aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di
cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore
della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL
e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.
Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5
milioni di euro, e' destinata al finanziamento di iniziative di sostegno
delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.
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A decorrere dal 1º gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione
di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa
ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della
legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro
per dodici mensilita'.
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Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema
2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo
1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse
disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio
per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi
comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualita'
successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base
dello stato di avanzamento del Programma.
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Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma
18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti
disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute
nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di
sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti
autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
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Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione
o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario, finanziario
o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo
ai sensi dell'articolo 6 con tale societa' bancaria conferitaria,
ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di
limitato rilievo economico o patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle
con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale,
le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio",
contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo",
"sette" e "settennio"".
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Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi
straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi
ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli
edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono
sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo
13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, tenuto conto
di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n.
23.
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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto
1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l'immissione
in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci
in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel
territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione
fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti
gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di
cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
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Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' inserito il seguente:
"11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando
esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come
stabilito dall'articolo 196".
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Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per
quindici anni da erogare annualmente.
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In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge
6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco
nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie alle
dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo
9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso
ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come
gia' previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno
del Parco.
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All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione".
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Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura
italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti italiani di
cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2003.
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Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della
legge 1º agosto 2002, n. 166, puo' essere destinata al finanziamento
degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre
1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di quelli previsti
dalle relative ordinanze di protezione civile.
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Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche
e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli
eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, e' autorizzato
un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma
51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione
degli interventi pubblici conseguenti a calamita' naturali che abbiano
formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai
mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale
fine e' autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si
provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata
legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa
con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo
stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti
gia' autorizzati.
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Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento
della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonche' per
l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo
3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, e' autorizzata la
spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli
oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione
urbana e della rete della mobilita'.
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Ai fini della promozione culturale delle citta' e delle regioni che
si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio
storico e architettonico, per l'anno 2003 e' autorizzata, in favore
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la spesa di 400.000
euro, per il sostegno dell'attivita' dell'Agenzia per il patrimonio
culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette
iniziative di promozione culturale e' individuata nella citta' di
Lecce.
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I benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai
sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni,
alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonche' alle istituzioni
che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state
danneggiate dalle calamita' idrogeologiche verificatesi nei mesi di
ottobre e novembre 2000.
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All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: "e 2000" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2000 e 2002".
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Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole:
"per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni
di euro per l'anno 2003".
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Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma
e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
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Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' e degli interventi
per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale
dei minori, nonche' il funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonche'
le spese relative al coordinamento delle attivita' di contrasto dello
sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo
17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia
di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui
all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte
nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
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Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle
modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le
associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni
pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.
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Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per
le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS),
e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.
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39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi,
e', di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs - Dienst
(BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il
coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni,
con esclusione delle grandi emergenze o calamita'.
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Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da
rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex
dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze
6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente
ridotta dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
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Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il
28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui
all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento
degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di
lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalita', dagli altri
Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen.
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Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base
la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente
precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in
relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41,
certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, e' prioritariamente
destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa,
all'incentivazione della produttivita' del personale non dirigente
in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori
impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione
europea e dalle attivita' di contrasto all'immigrazione clandestina
alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole
da: "ventiquattro " fino a: "legge" sono sostituite
dalle seguenti: "il 30 marzo 2005".
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All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
e successive modificazioni, la parola: "quattro" e' sostituita
dalla seguente: "sei".
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All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma
3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli
enti di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione di ulteriori investimenti
e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro
a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti
presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri
programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione
di investimenti".
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Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, e'
aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparati ai quotidiani,
i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali
editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione
(ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata".
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Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea
di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo
Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro
per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
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E' concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF,
per l'anno 2003.
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I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati:
a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003;
b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli ani 2004 e 2005. Agli
oneri derivanti all'attuazione della lettera b) si provvede mediante
quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
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Le disposizioni previste dall'articolo44, comma 3, ultimo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,si
intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma
1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle
permute.
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E' concessa al Ministro dell'interno la facolta', per l'esercizio
2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita' previsionali
di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura
massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra le unita' previsionali
di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi
operativi e strumentali,1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1.,5.1.1.3.
nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825,
euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.
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All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali
e ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione
dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000,
n. 283";
b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi
finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle
seguenti: "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale
".
-
All'Istituto per la contabilita' nazionale e' concesso un contributo
a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto
per la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco degli enti
indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448 del 2001
per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo
32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti
dell'attivita' svolta.
-
Le disponibilita' finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa,
di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti
Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria
centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma
7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e
dell'articolo 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali
e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario
2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore
dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del
fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, e' determinato
l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione
dell'entrata e le modalita' di versamento.
-
La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui
all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.
-
Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal
sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi,
per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i
mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa una sospensione
fino al 30 giugno 2003.
-
All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e' aggiunto
il seguente comma: "Il venditore ha tuttavia facolta' di produrre
al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti
di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui e' stata
effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione
di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti
predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi
a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se
gli atti non sono prodotti nel termine".
-
Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo
7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio
2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo
scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
-
Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversita'
atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e' intervenuta
la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9,
10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede,
con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed e' autorizzato
a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono
mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a disposizione
del Dipartimento medesimo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l'anno 2003.
-
Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).
Art.
81
(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
-
Al
fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione
dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario
e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo
a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo
tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione
dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della
costruzione della tariffa stessa.
-
Il Ministro delle attivita' produttive e' autorizzato ad adottare
i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1.
Art.
82
(Continuita' territoriale)
-
Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo, Taranto,
Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e
Lampedusa, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle
risorse gia' preordinate.
Art.
83
(Mutui agevolati)
-
Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli interventi
a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, e' concesso un contributo, limitatamente al
triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, a 20
milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno
2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi
derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa puo' contrarre sul mercato,
o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla
medesima Sviluppo Italia.
-
Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 del precedente
articolo 61.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
Art.
84
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti
locali e degli altri enti pubblici)
-
Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati
a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti
terzi, di piu' societa' a responsabilita' limitata con capitale iniziale
di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una
o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla
dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.
-
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo
2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini
delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle societa' di cui
al comma 1 si applica il trattamento stabilito all'articolo 6, comma
1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
-
I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del
comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa
delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il
rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto
al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.
-
L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica
il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
-
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi
2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 351 del 2001.
-
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni
immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni
ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale
di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti
a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali
di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.
Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo
2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
-
Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni
immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni
di cartolarizzazione in conformita' alle disposizioni del presente
articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto
agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.
-
Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione
ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al
Ministero dell'economia e delle finanze.
-
All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte
le seguenti parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e di
altri enti pubblici".
-
La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate
ai sensi del comma 9 e' stabilita con le modalita' previste ai sensi
del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998.
Art.
85
(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)
-
Al
fine di tutelare l'originalita' del patrimonio storico-culturale dei
territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti
protetti con "denominazione di origine" o "indicazione
geografica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002,
approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, e' istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei
prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva
"prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione geografica
del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunita' montane
interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni
montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione
sia la provenienza della materia prima.
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Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva
anche se aggregate a piu' vasti comprensori di consorzi di tutela.
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L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto
nella montagna" e' esente dai diritti annuali di segreteria.
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In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture
artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici
situate in comuni montani ad alta marginalita', le regioni possono
individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio
della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare
l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti
dalla normativa vigente.
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L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.
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