| Art.
69
(Misure in materia agricola)
-
Al
comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti:
"ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione
della Commissione delle Comunita' europee".
-
Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le
seguenti: "nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati
con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
-
Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, e' inserito il seguente: "3-bis. Per le domande di cui
al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse
siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite,
la verifica della compatibilita'
dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa
comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero
delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine
di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".
-
Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il seguente
periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2003, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare
delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, e successive modificazioni".
-
Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, e' inserito il seguente: "5-bis. La richiesta del contributo
di cui al comma 1 ha validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con
riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima
volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente
decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande
a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno".
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Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali
per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta' coltivatrice
di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.
-
All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441,
le parole: "e' prorogato di un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "e' prorogato di due anni".
-
Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi
18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro
per l'anno 2003 e' destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE)
n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
-
Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea
nel settore bieticolo-saccarifero e' destinata per l'anno 2003 la
somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto
a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001,
n. 227 e n. 228.
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Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione
di quella zootecnica";
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole:
"esclusa quella zootecnica".
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All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite
le seguenti: "lettere a) e b)".
-
Le disponibilita' finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo
per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo
12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo
di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
-
Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo
le parole: "e' esteso" e' inserita la seguente: "esclusivamente".
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Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore
ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della
riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del
VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui
alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e'
prorogato sino al 31 dicembre 2003.
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In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni
finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui
alla proroga del medesimo comma 14.
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Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su
proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge
17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento
del Piano di cui al comma 14.
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All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' aggiunto
il seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si
applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai
regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni".
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All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione
" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".
Art.
70
(Fondo rotativo per la progettualita)
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I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti
pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi
ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato,
delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito
presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'.
Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi
per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli
studi di fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale, dei
documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi
previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita
periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla
sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di
rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto
dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma
58. La dotazione del Fondo e' riservata, per un b iennio ed entro
il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi
inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio
delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo
e' riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse
del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari
da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione
europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento
per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
non localizzate nelle predette aree depresse";
b) "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la
procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e
il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione
del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale,
non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe
professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci
per cento del costo presunto dell'opera. 56-bis. Nello stabilire le
modalita' di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo
previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti e' tenuto ad introdurre, tra i presupposti
istruttori, i seguenti requisiti:
a) studio di fattibilita' valutato positivamente, con parere motivato,
dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso
entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine,
in mancanza di parere espresso, si da' per acquisita la valutazione
positiva;
b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilita'
dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione
del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni gia'
concesse, le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione,
nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il piu'
efficace utilizzo".
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Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
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Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto
e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte
delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato".
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Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto
e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte
delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla
data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato".
Art.
71
(Fondo rotativo per le opere pubbliche)
-
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, con il quale e' istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa
depositi e prestiti e' istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche
(FROP).
-
Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed e' alimentato
dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti,
puo' apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del
Fondo.
-
Il Fondo e' finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a
contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190.
-
Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto,
presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti
nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare
il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto
limiti, condizioni, modalita', caratteristiche della prestazione delle
garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditivita'
potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione
o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
puo' essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di
cui al comma 4. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
-
Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia
della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva,
a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni
nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica
di preminente interesse nazionale.
Art.
72
(Fondi rotativi per le imprese)
-
Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e
dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte
nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti
alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono
ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
-
I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere
dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalita'
stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo'
essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione
contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare
comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato
in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
-
Al fine di assicurare la continuita' delle concessioni, i decreti
interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente
del Consiglio dei ministri.
-
Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli
obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati
provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui
al presente articolo.
-
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi
in conto interessi nonche' alla concessione di incentivi per attivita'
produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i
contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca
industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui
al presente articolo, con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda
gli aspetti finanziari, e' definita la programmazione temporale, per
il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla
citata legge n. 488 del 1992.
Art.
73
(Estensione di interventi di promozione industriale)
-
Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, puo' essere disposto che gli interventi di promozione
industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi
di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate
ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989,
nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e' stato dichiarato
o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE
su proposta del Ministro delle attivita' produttive tenuto conto dello
stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia
locale.
-
Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti
nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal
CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su
direttive del Ministero delle attivita' produttive, approvato dallo
stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla salvaguardia
dei livelli occupazionali esistenti, nonche' allo sviluppo del tessuto
economico locale, attraverso il ricorso ad attivita' sostitutive,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
-
Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia
degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente
al Ministero delle attivita' produttive, che riferisce al CIPE, un
rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma
1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attivita'
produttive.
-
L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione
da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
Art.
74
(Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati
di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)
-
Per
l'anno 2003 e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per
il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione
e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle
piccole e medie imprese commerciali.
-
Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito
decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonche'
all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore
incidenza di fenomeni di criminalita' e microcriminalita' urbana a
danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti
criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entita' degli incentivi
disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province,
comuni e citta' metropolitane, per il sostegno agli investimenti in
sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
b) la densita' di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalita' locali.
Art.
75
(Interventi ferroviari)
-
Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la
costituzione di uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti per
la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema
alta velocita/alta capacita' ", anche al fine di ridurre la quota
a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono
reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri
di trasparenza ed economicita'. Al fine di preservare l'equilibrio
economico e finanziario di Infrastrutture Spa e' a carico dello Stato
l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei
confronti di Infrastrutture Spa che non e' adeguatamente remunerabile
utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di
sfruttamento economico del "Sistema alta velocita/alta capacita'".
-
Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche
solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema
alta velocita/alta capacita'", il nuovo concessionario assume,
senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti
di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario
per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio,
per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate
prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture
Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture
Spa fino al rilascio della nuova concessione.
-
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse
di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione
della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione
e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacita'".
-
I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta
velocita/alta capacita'" sono destinati prioritariamente al rimborso
dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono
ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa
fino all'estinzione del relativo debito.
-
Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' autorizzato a compensare
l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche
attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo
43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
-
All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti,
l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro,
desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza
media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato
entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua emanazione".
Art.
76
(Interventi stradali)
-
All'articolo
7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione
dell'ANAS in societa' per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
e' trasferita all'ANAS societa' per azioni, di seguito denominata
"ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete
autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce
gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore
dell'ANAS Spa, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni
in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Il
trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli
823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
Modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio
della societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345
del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS
Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in
tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS
Spa medesimae in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo da conferire
e sono definite le modalita' di erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa e' autorizzata a costituire, a valere sul proprio
netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del
valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al
comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di
cui al comma 1-ter. e' escluso dal fondo il valore delle relative
pertinenze ed accessori, strumentali alle attivita' della stessa societa'
e gia' trasferite in proprieta' all'Ente dall'articolo 3, commi da
115 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale
e stradale nazionale. Detto fondo e' finalizzato principalmente alla
copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi
investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale
nazionale, nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale
ristrutturazione societaria";
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "All'ANAS
Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata "concessione",
i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche'
l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le
azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive
del Presidente del Consiglio dei ministri";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS
in societa' per azioni si applica la disciplina tributaria di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione
autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75";
f) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per
le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite
le modalita' per l'ammortamento del debito".
-
Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale
previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1º
agosto 2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro
per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
Art.
77
(Interventi ambientali)
-
Ai fini dell'accelerazione dell'attivita' istruttoria della commissione
per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e' autorizzato ad avvalersi del supporto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti
o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante
la stipula di apposite convenzioni.
-
Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente
articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza
statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo
27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a 5 milioni di euro.
-
Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti
gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi
alle attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377,
rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
-
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, sono disciplinate le modalita'
di autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o parti di essi siano
localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu' di una
autorita' competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentite le regioni interessate.
-
Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e
4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in
relazione alla complessita' delle attivita' svolte dall'autorita'
competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia
delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri
sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposita unita' previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.
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Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata
alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro
per l'anno 2005.
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All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2,
sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il pagamento del corrispettivo
dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal
diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture
per effetto del riparto.
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale
versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso
legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al
comma 2-bis, e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione
delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per cento dell'importo
dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio
di depurazione e fognatura maturati prima del 1º gennaio 2003
il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003".
Art.
78
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
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La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo
109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riservata, fino ad una
percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle
aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite a decorrere
dal 1º gennaio 2000.
Art.
79
(Limiti di impegno)
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Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione,
sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui
alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno
terminale ivi indicati.
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