Capo
V
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Art. 60
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
-
Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della presente legge nonche' le risorse del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti
alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa
di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate
agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione,
possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione,
limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse
di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della presente legge, e' effettuata in relazione rispettivamente
allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze
espresse dal mercato i n merito alle singole misure di incentivazione.
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Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate
in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme
di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati
sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione.
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Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito
Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita' assegnate alla programmazione
negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in attuazione
del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti
da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati,
nonche' quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto
1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per
la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita'
di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui
al Fondo istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal
fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
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Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e'
destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni
e delle attivita' culturali. Con regolamento del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale
di cui al precedente periodo.
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Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle
dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle
istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche'
per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali,
il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere
i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero
dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in
relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE 17 marzo 2000, n.
31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando
le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni,
a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata
per il completamento delle attivita' previste dalle stesse convenzioni.
Art.
61
(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
-
A
decorrere dall'anno 2003 e' istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla
legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili
autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente
in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale
di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni
di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
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A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
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Il Fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle
disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere
del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione
territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse
stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo
1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1,
sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo
73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita',
sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento
di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze
del mercato.
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Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi
di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468.
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Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione
degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al
comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principii
contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere
di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle
disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
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Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio
periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato
di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio
gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno
di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati
nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione
sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale
relazione al Parlamento.
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Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di
voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della
Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo
del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento
e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.
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Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra
le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate.
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Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative
imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti
di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata
alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999.
-
Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge
n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie
stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per
il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85
per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno
ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n.
1260/ 1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate
del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo
2, di cui al predetto regolamento.
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All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dal
finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi
dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.".
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All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo
il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. La societa' di cui
al comma 1 puo' essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle
finanze ad effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere
sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione
dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle
predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono
al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui
al presente decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE".
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Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse
agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili
alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce
la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo
2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale,
in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali
del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate
dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie
dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli
aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da
sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce
le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7
"Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui
decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative
istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui
al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate
che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento
secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione
del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio
di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade
dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza
nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.
Art.
62
(Incentivi agli investimenti)
-
Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni
in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonche' di favorire la prevenzione di comportamenti
elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati
monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare
pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di
imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente
alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate,
a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati
occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in
particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli
identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono
i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita'
di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti,
l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli
ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini.
Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con il quale sono altresi' approvati
il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione,
comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al
primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi
del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non superiore
al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di
euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti
ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi
delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entita' massima della
predetta misura e' determinata con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine
stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito
l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata
ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano
la comunicazione di cui alla lettera a), sospendono l'effettuazione
degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere
dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi
e' consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare
complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e
del 100 per cento nei due anni successivi;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma
di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo
3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche'
nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale
per il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato,
il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensita'
fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del
Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura della
i ntensita' fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per gli investimenti
da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle
di cui al primo e al secondo periodo della presente lettera, e' attribuito
un contributo nelle forme di credito d'imposta secondo le stesse modalita'
di cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino
al 2006. L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni
di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque
intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere
dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo
un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato
nell'istanza non accolta, nonche' gli altri dati di cui alla medesima
istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a).
Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente
conservano l'ordine di priorita' conseguito con la precedente istanza
non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono
effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003 contengono
le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge
n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge
n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con
il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto
dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi
delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del
contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti
interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata
e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo,
in relazione al singolo investimento, e' consentito esclusivamente
entro il secondo anno successivo a quello nel quale e' presentata
l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione
minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno
di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno
successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte
nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate
nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare
una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale
la decadenza si e' verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate
ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed
e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento
di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale
dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti
il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati
suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo
utilizzato in compensazione, il limite di intensita' di aiuto utilizzabile,
nonche' ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni
dei modelli della predetta dichiarazione.
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e' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
-
Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituite dalle
seguenti:
"pari a
1.725 milioni di euro per l'anno 2003,
1.740 milioni di euro per l'anno 2004,
1.511 milioni di euro per l'anno 2005,
1.250 milioni di euro per l'anno 2006,
700 milioni di euro per l'anno 2007
e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
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L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per l'anno
2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
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I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo
che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore
a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione
della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti
dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante
da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre
2002.
-
In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione
di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle
sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
-
Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002,
n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla
base delle predette disposizioni.
Art.
63
(Incentivi alle assunzioni)
-
L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo
attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato fino al
31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi
stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente
ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato
articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003,
ogni assunzione che da' luogo ad un incremento della base occupazionale
ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce
ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio
nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto
e' di eta' superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario
complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo,
se l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui al
comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, e' attribuito
un ulteriore contributo di 300 euro, ne l limite finanziario complessivo
fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60
e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi
articoli;
b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai
datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1º
gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro
di cui alla lettera a), per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento
della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita
al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e' attribuito
il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonche' quello ulteriore
di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a),
a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui
alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente
ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti
finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente
al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite
finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui
fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme,
nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge
n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalita' e ai
tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della
base occupazionale.
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Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, puo' essere
attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al
comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono
essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi
i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti,
solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.
-
Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a),
secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono,
in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro
il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale
di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata
dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale nonche' gli
identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di
cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma
2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia
delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel
rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, tiene conto altresi', in funzione dei dati raccolti
ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari
sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente
impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti.
Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di
utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma
1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente
ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
-
Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Art.
64
(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
-
A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo
62, comma 1, lettera h), e' garantita alle regioni o agli enti locali
cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione
agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure
compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale
da emanare d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle
risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - struttura di gestione.
-
Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza
delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta
concessi per gli esercizi pregressi e' istituito, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art.
65
(Operazioni sui titoli di Stato)
-
Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono
essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri titoli
di Stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa intesa
fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
Modalita' e termini dell'operazione sono disciplinati con apposita
convenzione.
-
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio,
la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto
concambio e' integralmente deducibile anche in deroga al limite temporale
previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e comunque non
oltre il ventesimo periodo d'imposta successivo.
-
A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia
puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la
rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1º gennaio
1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente
riconosciuto dell'oro e' pari al valore iscritto in bilancio, al netto
del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio.
-
E'
abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato testo
unico.
Art.
66
(Sostegno della filiera agroalimentare)
-
Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo
e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle
aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali,
nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite
finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione
degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera
a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese
le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di
investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con
gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
-
I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative
di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
-
Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle
imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto
disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
in agricoltura nonche' dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti
di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita'
di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art.
67
(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
-
La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive
modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione
e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, e'
estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche
ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni
di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218.
-
I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma
1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di
cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a
tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art.
68
(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
-
Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti
a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare
nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini,
nell'ambito delle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n.
122, e' destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro,
in conformita' all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, a
sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione
e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare
dei suini.
- Il Ministero
delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite
dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma
1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3,
sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-
Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali
in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree
di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori,
e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo
smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta'
di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi
di attesa imposti o raccomandati dalle autorita' competenti, con priorita'
per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti
ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorita'
sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo
ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa
sanitaria in materia;
d) l'entita' del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute
per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque,
dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.
-
All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo
la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare
le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5
milioni di euro;".
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