Capo V
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

Art. 60
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

  1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonche' le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, e' effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato i n merito alle singole misure di incentivazione.
  2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione.
  3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
  4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.
  5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attivita' previste dalle stesse convenzioni.

Art. 61
(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)

  1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
  2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  3. Il Fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':
    a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.
  4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
  5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principii contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
  7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
  9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
  10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/ 1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
  11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.".
  12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE".
  13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.

Art. 62
(Incentivi agli investimenti)

  1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche' di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:
    a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresi' approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entita' massima della predetta misura e' determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;
    b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a), sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;
    c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensita' fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura della i ntensita' fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo della presente lettera, e' attribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta secondo le stesse modalita' di cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006. L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;
    d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonche' gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorita' conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;
    e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a);
    f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, e' consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale e' presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;
    g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si e' verificata;
    h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;
    i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di intensita' di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.
  2. e' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituite dalle seguenti:
    "pari a
    1.725 milioni di euro per l'anno 2003,
    1.740 milioni di euro per l'anno 2004,
    1.511 milioni di euro per l'anno 2005,
    1.250 milioni di euro per l'anno 2006,
    700 milioni di euro per l'anno 2007
    e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
  4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
  5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002.
  6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
  7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.

Art. 63
(Incentivi alle assunzioni)

  1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
    a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da' luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto e' di eta' superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, e' attribuito un ulteriore contributo di 300 euro, ne l limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
    b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e' attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonche' quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
    c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalita' e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale.
  2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.
  3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale nonche' gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
  5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Art. 64
(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)

  1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 62, comma 1, lettera h), e' garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - struttura di gestione.
  2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi pregressi e' istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 65
(Operazioni sui titoli di Stato)

  1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Modalita' e termini dell'operazione sono disciplinati con apposita convenzione.
  2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio e' integralmente deducibile anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta successivo.
  3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1º gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro e' pari al valore iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio.
  4. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato testo unico.

Art. 66
(Sostegno della filiera agroalimentare)

  1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
  2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 67
(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

  1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, e' estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 68
(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformita' all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
  2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il programma regionale deve contenere:
    a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;
    b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
    1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
    2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento;
    3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta' di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorita' competenti, con priorita' per le imprese ricadenti in zona di protezione;
    c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorita' sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;
    d) l'entita' del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.
  4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
    "a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;".

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