Capo
IV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 52
(Razionalizzazione della spesa sanitaria)
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A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono
delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo
8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,
dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari
di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli
invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro,
sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.
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A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di
cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
sara' fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla
spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni
di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano necessaria
l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
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Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale,
il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella
legge 24 ottobre 2000, n. 323.
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Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003,
2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:
a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni
mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi
5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalita' definite in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) l'adozione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione delle
prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa
e di economicita' nella utilizzazione delle risorse, in attuazione
del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome
del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la relativa verifica avviene
secondo modalita' definite in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano;
c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione
o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate
iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli
accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo
finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana,
in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
14 febbraio 2002, sulle modalita' di accesso alle prestazioni diagnostiche
e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale
fine, la flessibilita' organizzativa e gli istituti contrattuali della
turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilita',
potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente
utilizzate per finalita' non prioritarie, per ampliare notevolmente
l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive
di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da
inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti
e i risultati raggiunti;
d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato
raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e
ospedaliere, nonche' delle aziende ospedaliere autonome.
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Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, e' abrogato.
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Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole: "e al 12,5 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: ", al 12,5 per cento" e le parole: "pari
o superiore a lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "compreso
tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro
154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone
a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato,
di cui al presente comma".
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Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i
prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione del CIPE
1º febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 28 marzo 2001.
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La riduzione del prezzo delle specialita' medicinali di cui al decreto
del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, e' rideterminata
nella misura massima del 20 per cento.
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Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio
delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere,
di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonche'
di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi
rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati
dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare
stabilisce le modalita' per l'assorbimento, in via sperimentale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera
recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per
la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti.
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All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3,
le parole: "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio
2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002
e 2003".
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Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione dei
medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il 16 gennaio
2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e' rideterminata nella misura del 7 per cento.
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Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo
2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma
2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma
32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre
2008.
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Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero
della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato
gia' corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto dall'articolo
85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro
25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo
delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera A), annesso
al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
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Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sara' attribuito,
da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.
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A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici
hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85,
comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' consentita la notifica
di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantita' del contenuto;
c) variazione di una o piu' diluizioni del o dei materiali di partenza
purche' la nuova diluizione sia piu' alta della precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o piu' componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.
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Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta
dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato decreto
del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997. La variazione si intende
accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
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Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540,
introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1º marzo
2002, n. 39.
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Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva
rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l'importo di 165 milioni
di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate
proprie e l'importo di 50 milioni di euro per il finanziamento dell'ospedale
"Bambino Gesu'" di Roma.
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Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione
in commercio di medicinali, e' consentito organizzare o contribuire
a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero
per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento
di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati
ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento
della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente
autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua
di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive
modificazioni.
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A decorrere dal 1º gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto
indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre
1993, n. 433, e' elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto puo' essere
elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato dall'ISTAT.
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Al fine di potenziare le attivita' di ricerca, assistenza e cura dei
malati oncologici, e' assegnato al Centro nazionale di adroterapia
oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione
di un centro nazionale di adroterapia oncologica integrato con strutture
di ricerca e sviluppo di tecnologie utilizzanti fasci di particelle
ad alta energia.
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Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole:
"di alta formazione", sono inserite le seguenti:
"di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,";
b) nel secondo periodo, dopo le parole:
"credito di imposta", sono inserite le seguenti:
", riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico
dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli
di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31
marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento per le politiche fiscali, e' assegnato nel limite massimo
di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, ";
c) nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente
gli istituti" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate
annualmente le categorie degli istituti" e le parole:
"e la misura massima dello stesso" sono soppresse.
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La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, e
successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli
ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri
e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione
della fondazione, che ne fissa misura e modalita' di versamento con
regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509".
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All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "e' autorizzato"
fino a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti:
"puo' assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia
e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento
dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali";
c) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le
rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte
dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari
mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".
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Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi secondo
criteri e modalita' stabilite dal CIPE, sulla base dei dati di vendita
e dei prezzi nell'anno 2001 nei paesi dell'Unione europea, avranno
effetto a partire dal 1º luglio 2003. Fino a tale data e' comunque
sospeso il processo di riallineamento al prezzo medio europeo calcolato
secondo i criteri di cui alla deliberazione del CIPE n. 10 del 26
febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
1998.
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Il termine di cui al comma 25 e' ulteriormente prorogato nel caso
in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica risulti
eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405.
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L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' sostituito
dal seguente: "9. e' istituita la struttura tecnica interregionale
per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la
delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti
il personale sanitario a rapporto convenzionale, e' costituita da
rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva
competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze,
del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai
rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di contrattazione
collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto
dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo
30 marz o 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003".
Art.
53
(Medici con titolo di specializzazione)
- Ai medici
che conseguono il titolo di specializzazione e' riconosciuto, ai fini
dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.
Art.
54
(Livelli essenziali di assistenza)
-
Dal
1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza
previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
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Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite
dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli
allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata
in vigore dello stesso decreto.
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La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le
condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' le modifiche
agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
55
(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico)
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All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato"
sono inserite le seguenti: "e nei bilanci regionali".
Art.
56
(Fondo per progetti di ricerca)
-
E'
istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca,
di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della
salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria
di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo, istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra
le diverse finalita' provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica.
Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalita' e strumenti
per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento
dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni
precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita'
di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie
provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o
dai fondi strutturali.
Art.
57
(Commissione unica sui dispositivi medici)
-
Presso
il Ministero della salute e' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici,
organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito
di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di
classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con
l'indicazione del prezzo di riferimento.
-
La Commissione unica sui dispositivi medici e' nominata con decreto
del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato
ed e' composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute,
da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette
membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti
di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione
dei medicinali e della farmaco-vigilanza del Ministero della salute
e il presidente dell'Istituto superiore di sanita' o un suo direttore
di laboratorio.
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La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere
confermati una sola volta.
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La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni esperti
nazionali e stranieri.
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Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi unitari
dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende
produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili
entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei
mesi.
Art.
58
(Incentivi per la ricerca farmaceutica)
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Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi
registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento e'
riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (premium price)
alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio
nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.
Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati
con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento
per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
-
Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entita'
e' sottoposta a verifica annuale, e' determinato sulla base dei seguenti
criteri nell'ambito delle disponibilita' finanziarie prefissate per
la spesa farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;
b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato
rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati)
rispetto all'anno precedente;
e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca,
al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli
addetti dei tre anni precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata
sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti.
I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entita' massima
del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo negoziato sono
definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive
e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento
complessivo per la spesa farmaceutica.
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I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
Art.
59
(Deducibilita' delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle
malattie neoplastiche)
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Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500
euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone
fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e
privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata
in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente
attivita' di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche,
presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili
dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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