Art.
44
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita' e redditi
da lavoro)
-
A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilita'
tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianita'
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di
anzianita' contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che
il lavoratore abbia compiuto 58 anni di eta'. I predetti requisiti
debbono sussistere all'atto del pensionamento.
-
Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia' pensionati
di anzianita' alla data del 1º dicembre 2002 e nei cui confronti
trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo,
possono accedere al regime di totale cumulabilita' di cui al comma
1 a decorrere dal 1º gennaio 2003 versando un importo pari al
30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003,
ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante
come differenza fra la somma dei requisiti di anzianita' contributiva
e di eta' anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei
predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianita'.
Le annualita' di anzianita' contributiva e di eta' sono arrotondate
al primo decimale e la loro somma e' arrotondata all'intero piu' vicino.
Se l'importo da versare e' inferiore al 20 per cento della pensione
di gennaio 2003 o se il predetto numero e' nullo o negativo, ma alla
data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti
di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione
di gennaio 2003. Il versamento massimo e' stabilito in misura pari
a tre volte la predetta pensione. La disposizione si applica anche
agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento
di anzianita', hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato
domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non
percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianita', e' considerata
come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita.
Se la pensione di gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un versamento
provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione
della pensione definitiva.
-
Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito
da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale
o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti
dalla normativa di volta in volta vigente, le penalita' e le trattenute
previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione,
per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi
un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di
gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai
quali si e' verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di
anno sono arrotondate all'unita' superiore. Il versamento non puo'
eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003.
La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento
di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 e' provvisoria,
si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro
due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
-
Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003,
secondo modalita' definite dall'ente previdenziale di appartenenza.
L'interessato puo' comunque optare per il versamento entro tale data
del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate
trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i
pensionati non in attivita' lavorativa alla data del 30 novembre 2002,
il versamento puo' avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purche'
entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di
calcolo costituita dall'ultima mensilita' di pensione lorda erogata
prima dell'inizio della attivita' lavorativa, con la maggiorazione
del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura
di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del
comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla
corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui
all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, il
versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione della
pensione definitiva.
-
Dalla data del 1º aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione
pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali
erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei
dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione
delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di
quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma
3.
-
In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi
contributivi delle diverse tipologie di attivita' di lavoro, anche
in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di
finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti
alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che
percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate
di 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2003 e di ulteriori 2,5
punti a partire dal 1º gennaio 2004, ripartiti tra committente
e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato.
Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di
cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione
degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalita'
di finanziamento e di gestione delle relative risorse.
-
Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni
di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia
previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo
3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art.
45
(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
-
In sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani
iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per
causa di forza maggiore all'espletamento dell'attivita' lavorativa,
nonche' i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali,
ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possono avvalersi, in
deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali
di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente
per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta
giorni. e' fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
-
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
delle politiche agricole e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalita' di attuazione del presente articolo, con indicazione
delle cause di forza maggiore in relazione alle quali e' possibile
avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 1, nonche' le modalita'
di comunicazione agli enti previdenziali interessati. Le suddette
modalita' di attuazione e cause di forza maggiore devono essere definite
in modo che l'onere conseguente a carico della finanza pubblica non
sia superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2003.
Art.
46
(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione
maestri del lavoro)
-
Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati
dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati
a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
-
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione
delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente
poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale
finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi
e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle
politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare
per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla
natalita'.
-
Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche
sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa
sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilita'
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal
Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati
i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio
nazionale.
-
Le modalita' di esercizio del monitoraggio, della verifica e della
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo
criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
-
In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state
assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede
alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui
al comma 1.
-
Per far fronte alle spese derivanti dalle attivita' statutarie della
federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza
ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro
e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa
civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica,
all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti,
e' conferito alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005,
un contributo annuo di 260.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Art.
47
(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)
-
Nell'ambito
delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri
e le modalita' per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione
di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
-
All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti:
"e di 100 milioni di euro per l'anno 2003".
Art.
48
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)
-
All'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Al fine
di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le
funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale
continua, in un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia
di occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno
dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario
e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente
articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche',
all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa
ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti
mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative, oppure
come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali.
I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente
o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate
tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive
programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le
disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal
gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
-
L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di autorizzazione
da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
verifica della conformita' alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri
di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali esercita altresi' la vigilanza ed il monitoraggio
sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarita' o di inadempimenti,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro tre anni
dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli
stessi. Il presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e'
istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per l a formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso
la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni
in ordine alle attivita' svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione
delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due rappresentanti
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere
di parita' componente la Commissione centrale per l'impiego, da due
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle
confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso
ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
-
I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento
del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845
del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal
datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede
a disciplinare le modalita' di adesione ai fondi e di trasferimento
delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali."; b)
il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Ciascun fondo e' istituito,
sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo
36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi degli articoli
1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. In caso di omissione,
anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25
della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere
il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS
al fondo prescelto.";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. A decorrere dall'anno
2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo
da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale
quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per
il 2003.";
f) il comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. Gli importi previsti
per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo
25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria,
i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati
tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri
di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma
10".
2. I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano
i propri atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.
Art.
49
(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi
ex Jugoslavia)
-
I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero
considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali,
da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche,
devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla
competente autorita' estera. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono
definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in
cui la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione.
Per le prestazioni il cui diritto e' maturato entro il 31 dicembre
2002 la certificazione dell'autorita' estera sara' acquisita in occasione
di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre
2003.
-
Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad
uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29
marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi
a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, gia'
soggetti alla sovranita' italiana.
Art.
50
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
-
Il
comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, e' sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni
in attivita' socialmente utili e relative prestazioni accessorie,
con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso
alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati
con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1º
gennaio 2003, e' riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento
pensionistico spettante in relazione all'anzianita' contributiva posseduta
alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria,
nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennita' non
potra' comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui
all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda.
Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari
non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione
di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento
dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla
data del 1º gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato
sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai
lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1
e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 21 maggio 1998".
-
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e' inserito il seguente:
"1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma
1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma,
devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo
giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i
requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo
12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1º dicembre
1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero,
qualora abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente al 1º
gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003.
Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni
in materia di attivita' socialmente utili a decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la
relativa domanda".
-
Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui
a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non
puo' comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto
Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro,
che a tale fine e' preordinata nell'ambito del Fondo.
-
I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente
legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente
utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto
Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere
un'attivita' lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata
e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere
la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro
spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilita'
gia' riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione
dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovra' essere
corredata da una apposita dichiarazione di responsabilita' con la
quale l'interessato dovra' fornire le indicazioni sull'attivita' che
intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attivita'.
L'assegno anticipato e' cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141
del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, e'
concesso con le modalita' previste per l'assegno anticipato.
-
All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002, n. 172, le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001,
2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili
nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al
rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno
2002.
-
Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad
euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno
2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno
2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per
l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
-
Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attivita'
in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003
pari a 297 milioni di euro.
Art.
51
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
-
A
decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo
gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti
e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva.
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L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita'
sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente.
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