Art.
35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
-
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite
con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti,
definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte
a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi
diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina
e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle
isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore
delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto
di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni
scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta',
escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento
fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario gia'
comprese in cattedre costituite fra piu' scuole.
-
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni
organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio
2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza
numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico
2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non
deve essere inferiore al 2 per cento.
-
Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza
e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza
agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
-
Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico
e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici
di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
e' restituito ai compiti d'istituto.
-
Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica
operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e' sottoposto
ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo
2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come
modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998,
n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione
e' competente altresi' ad effettuare le periodiche visite di controllo
disposte dall'autorita' scolastica. Il personale docente collocato
fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente
ai compiti di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione
scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il
predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto
in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento
di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso
tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla
base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia' collocato fuori
ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo
a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si
procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente
gia' disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
-
Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap
si intendono destinatari delle attivita' di sostegno ai sensi dell'articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/
alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo
40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le
garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto
articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione
dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende
sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'
e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
-
Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa
derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono
destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative
dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime.
Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di
euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento
accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa
verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione
dei commi 2, 4 e 6.
-
Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto
dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali
scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40,
comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti
servizi comporta la indisponibilita' dei posti di collaboratore scolastico
della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale
stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno
scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento
in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilita' dei posti
permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni
di soprannumerarieta'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di
personale derivante dalla predetta indisponibilita' di posti, sono
effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione
dei contratti.
Art. 36
(Indennita' e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita)
-
Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi
66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo
22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto
di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle
gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento
in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi
anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti,
indennita', compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei,
per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche
funzioni per i quali e' comunque previsto il periodico aggiornamento
dei relativi importi nonche', fino alla stipula del contratto annuale
di formazione e lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici
in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale
rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
-
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni
di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993,
n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n.
249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno
1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
Art. 37
(Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)
-
Il primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e' sostituito dal seguente:
"I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente
una retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare
che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria
investito delle piu' alte funzioni, aumentato della meta'. Al Presidente
e' inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad un
quinto della retribuzione ".
Capo
III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art.
38
(Gestioni previdenziali)
-
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito
per l'anno 2003:
a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione
artigiani.
-
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni
di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
-
I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera
a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonche'
al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di
euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori
e dell'ENPALS.
-
All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3,
comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni
del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di
investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: "Nell'ambito della percentuale di cui
al primo periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei
fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della
famiglia".
-
I lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore
del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per
effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza
degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, ovvero per la messa in mobilita' a seguito di ristrutturazione
aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le
predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche del Fondo stesso, hanno facolta', in presenza di contestuale
contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione
generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento
dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei
requisiti per le predette prestazioni, secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
-
Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare
all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice
fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.
-
Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto
conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine
di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo
periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e' sospeso per un periodo
di 18 mesi a decorrere dal 1º gennaio 2003.
-
Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni
contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del
1º gennaio 2003".
-
A decorrere dal 1º gennaio 2003, previa verifica della condizione
reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge,
ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento
della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto
delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio,
comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonche' di trattamenti
previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da
raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile
in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilita', tenendo
conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel
mondo, stabilisce, con proprio decreto, da eman are entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello
di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'articolo
38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima
procedura puo' essere annualmente modificato l'importo della maggiorazione
sociale di cui al primo periodo del presente comma, che non puo',
in ogni caso, concorrere a determinare un reddito proprio superiore
a 516,46 euro mensili per tredici mensilita' e, nella parametrazione
tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese di residenza,
non puo' comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili
per tredici mensilita'. Il predetto incremento puo' essere superiore
a 123,77 euro mensili per tredici mensilita' a condizione che il titolare
di pensione sia in possesso del requisito di cui all'articolo 8, secondo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa
di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Qualora dalla verifica
reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge
si accerti un numero di beneficiari che comporti un onere inferiore
a quello della predetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel
mondo, sono modificati i requisiti di accesso previsti dal quarto
periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti un maggiore
onere, con lo stesso decreto sono conseguentemente rideterminati i
requisiti di accesso al beneficio.
-
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005
destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini
italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla
Tunisia.
-
e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005
destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini
italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla
Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto
la concessione per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei
provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a partire dal 1º
gennaio 1969, e che hanno altresi' beneficiato delle disposizioni
di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e
29 gennaio 1994, n. 98.
Art. 39
(Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto)
-
Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali
a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti
agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando
sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002,
e' integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della
spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo
per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'INPS
a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi.
L'integrazione e' pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799
milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005.
-
Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro
annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri
di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' al rifinanziamento
del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.
-
e' autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni
di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori
oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002,
n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati,
nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto.
-
Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore
dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione
sociale, non puo' superare l'importo mensile determinato dalla differenza
fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero
della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
-
Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari
della relativa pensione.
-
A decorrere dal 1º gennaio 2004 l'indennita' speciale istituita
dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a
favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore
ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e'
aumentata dell'importo di 41 euro mensili.
-
Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale
svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi
e relazionali (ANFFAS), e' assegnato un contributo di 5 milioni di
euro per l'anno 2003.
-
La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi
al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al
comma 1 del predetto articolo.
-
L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione
di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di indebito pensionistico
derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi
gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze
definitive. La disposizione non si applica ai recuperi gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 40
(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)
-
Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230,
e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo
2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio
di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970,
n. 382, che ne facciano richiesta.
-
Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili
che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la necessita'
dell'accompagnamento per motivi sanitari.
-
La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata
dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli
albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni
per coloro che svolgono attivita' sociale, dal medico di famiglia
quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi
determinati.
-
L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli
articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale
dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge
21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo
nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del
servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.
-
Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente
il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art.
41
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e
contratti di solidarieta)
-
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003, a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti
in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministero dell'economia e finanze puo' disporre,
entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti
in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno
2003. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. La riduzione
non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Nel
limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo
di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni
stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento,
durante l'esercizio in corso, di attivita' straordinarie riferite
a lavoratori socialmente utili nella disponibilita' degli stessi comuni
da almeno un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni perche'
predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili
nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.
-
All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e dopo le
parole: "nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002"
sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno
2003".
-
All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 70, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002"
sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003". All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate
per la medesima finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite
di 20 milioni di euro.
-
All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli anni
2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al
2008".
-
Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio
finanziario 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
-
L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, puo' proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e
non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.
-
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati
da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative,
nel settore della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale
in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale,
nel limite massimo di 700 unita'.
-
All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima
di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467.000 euro per l'anno 2004
e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
-
Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attivita'
produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto
o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico,
il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge
20 maggio 1975, n. 164, puo' essere concesso per un periodo non superiore
a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu' periodi non consecutivi
la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in
un triennio.
-
Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi
massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale,
una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario
sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo
ai lavoratori occupati nell'unita' produttiva. Le riduzioni di ammontare
inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
-
Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria
concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della
legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo
1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
-
Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 e' autorizzata la spesa
di 64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro per
l'anno 2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
Art.
42
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
-
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, e' soppresso
e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS, che succede
nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima
data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di
posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti
e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta
iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
-
Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di
cui al comma 1 e' deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte
le attivita' e le passivita', quali risultano dal predetto bilancio
consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1,
per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni
individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni
non pensionistiche.
-
Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e' uniformato,
nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1º gennaio
2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso
INPDAI, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) delle
quote di pensione corrispondenti alle anzianita' contributive acquisite
fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione
pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione
corrispondente alle anzianita' contributive acquisite a decorrere
dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione
pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione,
le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme
in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche,
continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente
presso il soppresso Istituto.
-
Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture
e le funzioni, e' costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione
composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale
generale dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonche'
da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale
generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo
Istituto, che dovra' pervenire alla unificazione delle procedure operative
e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
-
Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione
dello stesso e' trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale
vigente presso l'ente di provenienza, nonche' il trattamento giuridico
ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto
collettivo.
-
Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente
rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle
problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.
-
e' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma
1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo
trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le
disponibilita' finanziarie della predetta evidenza contabile.
Art.
43
(Norme in materia di ENPALS)
-
Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
al regime generale, con effetto dal 1º gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
e' quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) l'ENPALS non e' tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, e' estesa all'ENPALS,
con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione
e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il
quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica.
-
L'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta
dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure
professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono
adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere,
altrei', integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in
tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica ".
-
Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo,
i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di
cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del
diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il
40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili
alla medesima attivita'. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva
e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni
contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non e'
definito alla data di entrata in vigore della presente legge.
-
All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
|