Art.
31
(Disposizioni varie per gli enti locali)
-
I
trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24
e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse,
pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso
programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita
dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
distribuito secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo
31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente
attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49,
comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
-
Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo statale di 300 milioni
di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro
a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle
comunita' montane ad incremento del contributo di cui al comma 6,
per il 50 per cento e' destinato ad incremento del fondo ordinario
e per il restante 50 per cento e' distribuito secondo i criteri e
per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo
delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri
di fiscalita' locale.
-
Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni
per gli enti locali sono disposte secondo le modalita' individuate
con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
-
Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi 60 milioni
di euro.
-
Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro
il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo
di 112 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti
a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
-
Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle
comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali
e' incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali
contributi, e di quelli previsti per le stesse finalita' da altre
disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, escludendo,
ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli
3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti.
-
Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle
attivita' di controllo del territorio finalizzate a incrementare la
sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimita':
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui
al comma 6, della presente legge e' aumentato di ulteriori 5 milioni
di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia
locale, destinati a finalita' di investimento;
b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del
territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti
per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le
opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale
di cui all'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
puo' prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantita'
complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento
delle predette sedi di servizio o caserme;
c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento
funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi
di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse
occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.
-
Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito
dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come sostituito all'articolo 25, comma 5, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento.
Per lo stesso anno 2003 e' istituita per le province una compartecipazione
al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in
conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio
2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione
iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita'
di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata
normativa.
-
Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti:
"e le province" e, alla fine del periodo, le parole: "e
comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", province e comuni".
-
A decorrere dal 1º gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni
di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
-
Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo
26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003,
il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e' determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione
dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere
e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
-
Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza
o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni
1999 e seguenti, non si e' reso possibile operare in tutto o in parte
le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui
all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10,
comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di
tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del
Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003
di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella
misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza
della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme
eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme
cosi' recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno,
in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato
di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione
alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari
e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia
dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
-
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
12.
-
Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali,
il Ministero dell'interno e' autorizzato a decurtare i trasferimenti
erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di
insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme
spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. e'
fatta salva la facolta', su richiesta dell'ente, di procedere alla
rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo
8, comma 3, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive
modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali
e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF,
di procedere alla rateizzazione in dieci annualita' decorrenti dall'esercizio
successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da
recuperare.
-
In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda
della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta
Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente
legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del
titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per
il risanamento dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione
statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione
delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati
la cui deliberazione di dissesto e' stata adottata prima della data
di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
-
In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme
tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta
comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati
al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998
e successive.
-
All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai
seguenti: "4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti".
-
L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti
dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile
anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente
esenti ai sensi della stessa disposizione.
-
Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo
34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica
entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche
tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni,
comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di
trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario
delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.
-
I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile,
ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale
con modalita' idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte
del contribuente.
-
All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole:
"tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
anni".
-
Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono
applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non
superiore a quindici giorni, alle necessita' di erogazione di servizi
pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.
Art.
32
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)
-
Per il triennio 2003-2005 conservano validita' le disposizioni di
cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
-
In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali
dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle
pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della
gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di
cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, e' fissato al
20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
-
Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di
settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici,
gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali
trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e agli enti previdenziali
di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale
e gestionale.
-
Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000
euro che svolgono attivita' nei piccoli comuni di montagna con popolazione
fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione
media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre
dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo
di 3.000 euro.
-
Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole: "117.797.672,84 euro" sono sostituite
dalle seguenti: "159.114.224,77 euro".
Capo
II
ONERI DI PERSONALE
Art. 33
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa)
-
Ai
fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a
decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttivita'. All'articolo 16, comma 1,
primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per
ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'anno 2003".
-
Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro
da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione
della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure
previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere
dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro,
di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate
e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo
19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro
da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni
di euro da destinare al personale della carri era diplomatica. In
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento
della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti
economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare
una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici
dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi
da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
-
Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi
ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
-
Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non
economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,
delle universita', nonche' degli enti di cui all'articolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo,
sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede
di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono
ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui
al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione
delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici
economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della
produttivita'.
-
Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole:
"per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti:
"e per gli enti e le istituzioni di ricerca".
-
A decorrere dal 1º gennaio 2003, in relazione alla peculiarita'
dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del
settore aero-navigante e dal personale specialista del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione
in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche
al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita' corrisposte
al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui
al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome
dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate
di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalita' e
criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente
ai profili del settore aero-navigante del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso con tratto collettivo
nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore
in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono
altresi' incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo
di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio
dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura
in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
-
A decorrere dal 1º gennaio 2003, le risorse da far confluire
nel fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale
del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il
Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro
per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004,
da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari,
degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale
per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e
le responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita' stesse.
Art.
34
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi
pubblici)
-
Le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti,
provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base
dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della
legge 6 luglio 2002, n. 137, nonche' delle disposizioni relative al
riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
-
In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato
il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche
rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di
organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
-
Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui
al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche
conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di
espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione
del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione
dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002,
n. 145, nonche' dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia' formalmente
avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilita'
emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio
entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
-
Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese
le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative
a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette.
Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002
sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge nonche' quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge
14 novembre 2000, n. 331.
-
In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure
di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita'
e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine
e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
-
Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura
di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione
in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica,
al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al
soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi,
alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia
e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi
espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di
svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione
della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre
2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da
specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze piu'
immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo
contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle
disponibilita' del fondo di cui al comma 5.
-
Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed
efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali,
la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
incrementata di 230 unita'. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
alla distribuzione per profili professionali delle predette unita'
e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali,
per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio,
nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato
dal presente comma nonche' nel limite dei relativi oneri complessivi
previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal
predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile
del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione
degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di
vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del
6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.
Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti
con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria
del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000
euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000
euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo
portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al
divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione
e di approvazione.
-
In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno
2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento
di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale
comunque non superiore a 560 unita'. In relazione alle esigenze di
cui all'articolo 33, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n.
166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003
e' autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento
di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque
non superiore a 110 unita' e ad incremento della dotazione organica
fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati
ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie
di porto e' ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004
a 2.575 unita'.
-
All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, e successive modificazioni, dopo le parole: "in conseguenza
delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico
".
-
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze
armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia
e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato
e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni
nonche' al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni
di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23
della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonche'
per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni
di cui al comma 11.
-
Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo,
regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata,
sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato
le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli
altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno
2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita',
devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali
non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi
nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relaz ione alla tipologia
di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del
personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire
e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte
esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente
al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni caso, una percentuale
superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione
superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce
demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al
patto di stabilita' interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei
decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni
di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilita' interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina
delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio
di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unita' di personale. Con i decreti di cui al presente
comma e' altresi' definito, per le regioni, per le autonomie locali
e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sono individuati
per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni
di equilibrio economico-finanziario.
-
I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette
a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno.
La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione
comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata per l'anno 2003.
All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e' estesa
sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'".
-
Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere
all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per
cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel
triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti
delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province
e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per
l'Istituto superiore di sanita', per l'Agenzia spaziale italiana e
per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche'
per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque
salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi
derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali
di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, ovvero da contratti con le imprese.
-
e' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003
in favore dell'Istituto superiore di sanita' per proseguire l'assolvimento
dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
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Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge
23 luglio 1991, n. 233, e' autorizzato lo stanziamento di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
-
e' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003
in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
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Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica
amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali
nel rispetto del patto di stabilita' e dei bilanci comunali, ferme
restando le piante organiche stabilite dalle regioni.
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Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che
scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
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I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attivita'
culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi,
sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti
di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
-
I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane
e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo
19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati
sino al 31 dicembre 2003.
-
In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla
normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare
i processi di mobilita', anche intercompartimentale, del personale
delle pubbliche amministrazioni.
-
Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli
adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure
di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione del
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio
al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre
amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento
di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza
con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale
fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti
di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente
alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni.
Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
-
All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di conseguire
gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della
spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare
l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu'
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato,
sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi
pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili
in quanto le rispettive funzioni non possono piu' proficuamente essere
svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se
necessario anche la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni
di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o
organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari. Scaduto
il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli
adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per
i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi
e posti in liquidazione ";
b) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis)
svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale".
-
Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato di ulteriori dodici
mesi.
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All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito,
previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private.";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. In coerenza con
la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il
30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si
renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento
della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica
alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso e' bandito
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31
dicembre di ciascun anno".
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