TITOLO
III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art.
23
(Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio)
-
Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni
iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi
intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento.
In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo
da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali
sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la
cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi
stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente.
La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
-
Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni
relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente
legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione
complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente;
analoga riduzione e' disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati
al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella
Tabella C, intendendosi conseguentemente
modificate le relative autorizzazioni di spesa.
-
Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al
presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per
consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto
al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in considerazione
dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale
unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello
Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene
conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita' finanziarie
dell'ente.
-
Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
29.
-
I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo
ed alla competente procura della Corte dei conti.
Art.
24
(Acquisto di beni e servizi)
-
Per
ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici,
quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e
nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche
forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette
disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalita'
previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa
comunitaria, anche quando il valore del contratto e' superiore a 50.000
euro. E' comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di
progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
-
Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso
alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
-
Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata
alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno
l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP
Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano
i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso.
Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione
contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle
predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999 , n. 157.
-
I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli.
Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo
personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti
contratti. La stipula degli stessi e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette
e quello indicato nel contratto.
-
Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa
privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in
casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata
indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale
della Corte dei conti.
-
Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire
il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo' stipulare
convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento
di beni o servizi di specifico interesse di una o piu' amministrazioni
di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito
al comma 3, ovvero puo' svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito,
per conto e su richiesta delle
amministrazioni medesime, le attivita' di stazione appaltante, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
-
Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla
procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a
trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo
2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
-
I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle societa' per azioni interamente
partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e' previsto
il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati
nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni,
norme di principio e di coordinamento.
Art.
25.
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)
-
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento
e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi
natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
-
Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti
alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive
di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti
l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva.
Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta
precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
-
Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni
a pagamento.
-
Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In sede
di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo
non puo' essere inferiore a 12 euro.
Art.
26
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
-
Per
l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' istituito il Fondo per il finanziamento di progetti
di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese
con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento
concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica
iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per
consumi intermedi di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con
uno o piu' decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalita'
di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e,
ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.
-
Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica
e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare
significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo
le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonche' di indirizzare
gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo
una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione
e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano
triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno
di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che
ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui
alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati
in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone
il coordinamento e definendone le modalita' di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della
spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica
e la telematica da parte delle singole amministrazioni;
f) stabilisce le modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni
comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati
su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne
il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n. 340;
g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti e per le isole minori;
h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle
nuove tecnologie.
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Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione
e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali,
i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Al fine di accelerare la diffusione della carta di identita' elettronica
e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni
interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto
dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle
finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari
finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
-
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento
dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie
abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'acquisizione
dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni
devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in
grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare
in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattivita',
salvaguardando il principio della loro usabilita';
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della
gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse
di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione
e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso
l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in
funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere
alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi
e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi
alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
-
Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
e per la informatizzazione delle prefetture e' autorizzata la spesa
di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art.
27
(Progetto "PC ai giovani")
-
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani"
nel quale affluiscono le disponibilita', non impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto
dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo e' destinato alla copertura
delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare
l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali
tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura
non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze degli interessati,
nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita'
di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni
alla pubblica amministrazione.
-
Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' abrogato.
Art.
28
(Acquisizione di informazioni)
-
Allo
scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione
di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo
delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei
collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi
e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
-
Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante
in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' acquisire le suddette informazioni avvalendosi,
in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei
revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi
di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.
-
Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni
dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea
e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati
di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale.
-
Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici
postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni
di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i
tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente
provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni
alla codificazione stabilita.
-
Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente
alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni
relative al rispetto del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati
del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e protocollo di
comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali
e la Corte dei conti".
-
Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art.
29
(Patto di stabilita' interno per gli enti territoriali)
-
Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna
regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati
con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, nonche' alla condivisione
delle relative responsabilita', con il rispetto delle disposizioni
di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117
e 119, secondo comma, della Costituzione.
-
Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni
sul patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio
2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
-
Le
regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto
di stabilita' interno nei confronti dei propri enti strumentali.
-
Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5,
deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per
cento.
-
Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 e' calcolato, sia per la
gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra
le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non
sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari
e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle
eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali, nonche'
quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali
trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti
statali o regionali.
-
Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
computato ai sensi del comma 7, non puo' essere superiore a quello
dell'anno 2001.
-
Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 e' calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra
le entrate finali e le spese correnti.
Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari
e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle
eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali, nonche'
quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
-
Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2002, n. 75, e' soppresso.
-
Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e' abrogato. Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata legge
n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente"
fino alla fine del comma sono soppresse.
-
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno
2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere
superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto
nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
-
A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario
utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilita' interno
e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di
cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel
disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto
di stabilita' interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione
ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attivita'
finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie
e di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle
concessioni di crediti.
-
Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna
provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
non puo' essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al
corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente,
di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni
considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione,
per l'anno 2005, la percentuale e' fissata nel 7,8 per cento rispetto
al 2003.
-
Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno anche secondo i criteri adottati in contabilita'
nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni
con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza
che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno,
sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica.
Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo, gli stessi enti possono costituire societa' consortili con
le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di
alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
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Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi
di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo
4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
-
In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4
e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i
predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte
per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento
per gli investimenti. Gli enti sono, altresi', tenuti a ridurre almeno
del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto
di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo
a quello per il quale e' stato accertato il mancato conseguimento
degli obiettivi.
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Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4,
6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio
ne da' comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione
rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.
-
Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione
cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo
finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti
e' tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre
di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza
con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da' comunicazione,
oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento
del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino
a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare
i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla
stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto
dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15.
Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento
delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto
le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono
trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
-
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero
dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005,
il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando
non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono
determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2003-2005. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono,
per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia
e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni
e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno
si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni
di cui al presente articolo.
Art.
30
(Disposizioni varie per le regioni)
-
Al
fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
e in attesa di definire le modalita' per il passaggio al sistema di
finanziamento attraverso la fiscalita', entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali
e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e
con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali
di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni
per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero
dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
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All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole
da: "attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura di
cui al comma 2. La suddetta quota di risorse e' da finalizzare al
miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi compresa
la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo
5". Il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del
2001 e' abrogato.
-
All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30
settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno
2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma
2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi
risultanti per l'anno 2002".
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L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' sostituito
dal seguente: "Articolo 6. - (Rideterminazione delle aliquote
per il finanziamento delle funzioni conferite)
1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione
di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto
pubblico locale, cessa a decorrere dal 1º gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono
rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di
compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la
necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite
alle regioni a statuto ordinario".
-
Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni
a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina
a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse
automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del bilancio dello
Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare,
rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le
regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
-
In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana,
di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di
solidarieta' nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80
milioni di euro per ciascun anno, e' corrisposto alla regione Sicilia
mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro,
a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione e'
autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione
del contributo e' subordinata alla redazione di un piano economico
degli investimenti che la regione Sicilia e' tenuta a realizzare,
finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
-
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' avviata con la regione Valle d'Aosta-Valle d'Aoste in apposita
sede tecnica la procedura, secondo le modalita' previste dallo statuto
della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare
i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi
alle competenze in materia sanitaria.
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Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di
cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato
in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia e'
riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione
ai tributi statali di pari importo.
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Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione
Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello
Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui
all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' all'assegnazione
alle province dell'imposta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione
e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA)
di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito
dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la
compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia
Giulia e' ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo
di 49 milioni di euro annui.
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All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "sei
decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi"
in attuazione dei commi 8 e 9.
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Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003
stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, limitatamente ai mutui gia' assunti dalla regione.
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Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo
Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione
sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo e' pari
alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata
al comma 9, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province
dell'imposta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione
dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione
agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale
sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonche'
alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni
2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno
sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione e' operata in misura
pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno
degli anni 2004 e 2005.
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La regione Friuli Venezia Giulia puo' destinare a spese d'investimento
per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti
ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo
12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione
del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli
Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal
presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63,
quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
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Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare
spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo
119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare
agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna
ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un
massimo di venti volte l'indennita' di carica percepita al momento
di commissione della violazione.
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