Capo
III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art.
18
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
automobilistica su alcuni quadricicli)
-
Per
i veicoli storici e d'epoca nonche' per i veicoli storici-d'epoca
in deroga alla normativa vigente, e' consentita la reiscrizione nei
rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate
maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare
la retroattivita' triennale. La reiscrizione consente il mantenimento
delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
-
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per
i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica
e' pari a 50 euro.
Art.
19
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)
-
All'articolo
45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita'
produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per
il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro
periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per
cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 l'aliquota
e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
-
All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come
modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al
2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al
2003"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1º
gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere
dal 1º gennaio 2004".
-
Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia
dei boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo
complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela
ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da
dissesto idrogeologico.
-
Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra
e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio
si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
-
Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
-
Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2003".
Art.
20
(Emersione di attivita' detenute all'estero)
-
Le
disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione
effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte
salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo dichiarato.
Il versamento della somma e' effettuato in denaro ed e' conseguentemente
esclusa la facolta' di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo
12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati
e' stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o
di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata
esclude la punibilita' per le sanzioni previste dall'articolo 5 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di
cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000
e 2001. Relativamente alle medesime attivita', gli interessati non
sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2
e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in
corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonche'
per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di
dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo
3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' finanziarie
rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di
presentazione della dichiarazione riservata puo' essere effettuata
sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui
redditi cosi' determinati l'intermediario al quale e' presentata la
dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva
e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista
dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese
successivo a quello in cui si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti
dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della
dichiarazione riservata esclude la punibilita' per le sanzioni amministrative,
tributarie e previdenziali nonche' la punibilita' per i reati indicati
negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento
dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori
calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella
dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta
2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.
-
All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati
assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
-
Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e' sostituito dal seguente: "3. Le evidenze di cui ai commi 1
e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per
cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
-
Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente: "4-bis. Gli intermediari di
cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati
nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero
nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati
o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia,
documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti
di cui all'articolo 7, comma 1".
-
Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e' sostituito dal seguente: "1. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalita' per
l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie
di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi
ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o
causali e possono esserne variati gli importi".
-
La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo
7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni
riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227.
Art.
21
(Disposizioni in materia di accise)
-
Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle
emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al
31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
-
Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre
2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
-
Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate,
da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino
al 30 giugno 2003.
-
Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo
6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da
ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno
2003.
-
Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
-
Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato
al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre
1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito
in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni
per i comuni della provincia di Udine.
-
Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti
intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone,
sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni
stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti
dal 1º gennaio 2005.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri
decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base
dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera
a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
-
I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti
di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo
2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003.
-
I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25
per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche
in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di cabotaggio,
ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che
hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
-
Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "1-quater. Le imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione,
anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte
effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80
per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di
trasporto".
-
Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
-
All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le
parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi
a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di
euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere
dall'anno 2003".
-
Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo
18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870.
-
Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.
Art.
22
(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive)
-
Per
una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto
dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento
nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale,
la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni
da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito,
sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle
autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli
apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento
in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica
degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce
un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della
distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il
gioco lecito.
-
L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito
dal seguente:
"Articolo 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria
per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori
degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' ai loro
gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione
di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato
con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori
autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle
prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo
unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono
la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita'
di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure,
anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento
in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi
che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori
autocertificano altresi' che la manomissione dei dispositivi ovvero
dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero
che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori
e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto
della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle
caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita'
di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di
sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori
e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei
congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e
congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla
osta e la scheda sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi
e congegni, in occasi one di ogni loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti
o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli
stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza
ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
-
Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di
cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio
o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato per la verifica tecnica della loro conformita' alle prescrizioni
stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico,
e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita'
delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento
e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede
che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa,
con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria.
La verifica tecnica vale altresi' a constatare che la manomissione
dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo
tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio
o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque altrimenti
segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza
delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle
modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi
di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita
scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in
relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito
positivo della verifica e' rilasciata apposita certificazione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato puo' stipulare convenzioni per l'effettuazione
della verifica tecnica.
-
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori
degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche'
ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per
la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni,
ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo,
i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi
e i congegni sono conformi al modello per il quale e' stata conseguita
la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori
dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla
osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli
importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni
una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno
ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e
la scheda esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi
e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
-
I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti
o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero
progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta
e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del produttore o
dell'importatore ad essi relativo.
- Il nulla
osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui
al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
-
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive
del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza,
nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali
ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi,
anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori
e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e
3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente,
verificando altresi' che, per ogni apparecchio e congegno, risulti
rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal
numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In
caso di irregolarita', e' revocato il nulla osta al produttore o all'importatore
ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari,
e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti
gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
-
Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici
finanziari competenti per l'attivita' finalizzata all'applicazione
delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento
degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi
in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli
altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa
o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta'
di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli
51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni". 3. L'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "Articolo 110. -
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla
installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata
dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo,
quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse,
nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre
nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del
divieto delle scommesse.
3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6
e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici
o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa
o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio
in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati
al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo
Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali
idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione
di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento
sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della
partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita
non e' inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della
singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione
ed esclusivamente in monete metalliche.
In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno,
in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite,
devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate.
In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker
o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il
giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili
unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono,
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi
consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili
in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a
venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento
o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di
moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50
centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento
sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire
per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento
o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte.
Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera
possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte
le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non
possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita
e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi
per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica,
che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della
singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6
e' vietato ai minori di anni 18.
-
Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco
d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente
l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4
ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma
4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei
commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. e' inoltre
sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono
essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi
e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del
divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86,
nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico
o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere
disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro
degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
-
Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza
per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno
a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni
ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
-
Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono
riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi
di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore
degli illeciti, informandone l'autorita' competente al rilascio, per
un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto
a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria".
4. L'articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e' sostituito dal seguente: "Articolo 14-bis. - (Apparecchi
da divertimento e intrattenimento).
-
Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo
110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento
delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario
annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in unica soluzione, con
le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello
di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo
il 1º marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come
definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico,
installati prima del 1º gennaio 2003, devono essere denunciati,
con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio,
a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa
dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi
di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003 degli importi
dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e
non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale
titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo
e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel
caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di
polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.
-
Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui
al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui
all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti,
un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003
e per ciascuno di quelli successivi.
-
Per
gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta
sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo,
per essi previsto alla data del 1º gennaio 2001, e' per l'anno
2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto
comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto
comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto
comma 7 dell'articolo 110.
-
Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' istituita una o piu'
reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione
della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' avvalersi di uno o piu' concessionari individuati con procedure
ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni
per la attuazione del presente comma.
-
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato
entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono
essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui
ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile
per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle
caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello
spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il
Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi
con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all'articolo 110,
commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta
di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 gennaio 2000, n. 29, nonche' le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio
o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle
spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia
di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta
delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati
sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229,
230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,
e' consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso e' subordinato,
anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia,
al riscontro, in particolare, della disponibilita' da parte del richiedente
di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio
di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse
amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per
i quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto altre concessioni,
tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle scommesse in
rapporto alla densita' e alla composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita, previo
assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio e' comunque subordinato
alla valutazione del non decremento della complessiva capacita' di raccolta,
definita in funzione di quella gia' riferibile a ciascuno dei concessionari
interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi
locali da parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta
di scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito
di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma
8 e' consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse,
nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione
regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente
atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione
competente, anche statale, attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa
comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore
agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di
alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche
oggetto di scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi
inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di
cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono
partecipare anche le societa' di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote
del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli
all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente nei giorni
di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri
campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per
iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione
della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore
decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento
entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse
previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su
avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su
avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle
su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate,
rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in
attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto
tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario
della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della
quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la riduzione,
in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta
unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della predetta lettera
b).
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
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