Capo III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 18
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli)

  1. Per i veicoli storici e d'epoca nonche' per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, e' consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattivita' triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica e' pari a 50 euro.

Art. 19
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

  1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
  2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2004".
  3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.
  4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
  5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
  6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2003".

Art. 20
(Emersione di attivita' detenute all'estero)

  1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
    a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo dichiarato. Il versamento della somma e' effettuato in denaro ed e' conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
    b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati e' stabilito entro il 15 gennaio 2003;
    c) il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilita' per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita', gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonche' per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
    e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi cosi' determinati l'intermediario al quale e' presentata la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio;
    f) per i redditi derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilita' per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonche' la punibilita' per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.
  2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
  3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente: "3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
  4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente: "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
  5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente: "1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi".
  6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Art. 21
(Disposizioni in materia di accise)

  1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
  2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
  3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
  4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
  5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
  6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.
  7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
    raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
  10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
  11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".
  12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
  13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
  14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870.
  15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.

Art. 22
(Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive)

 

  1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.
  2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
    "Articolo 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento).
    1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresi' che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasi one di ogni loro ulteriore cessione.
    2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita' alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresi' a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata apposita certificazione.
    Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
  5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1º gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
  6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
  8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attivita' finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". 3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo 110. -
    1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
    2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
    3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
    4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
    5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
    6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche.
    In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
    7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito:
    a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a
    venti volte il costo della partita;
    b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
    c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro.

    8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni 18.
  9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. e' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.
  10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
  11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".


4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente: "Articolo 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento).

  1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1º marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1º gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.
  2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
  3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1º gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
    a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
    b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
    c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.
  4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' istituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' avvalersi di uno o piu' concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
  5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".

5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.


6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) dimensione e natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.


7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.


8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229,
230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso e' subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle scommesse in rapporto alla densita' e alla composizione demografica della zona.


9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio e' comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacita' di raccolta, definita in funzione di quella gia' riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.


10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.


11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le societa' di capitali.


12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi.


13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.


14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.


15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.


16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della predetta lettera b).


17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

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