| Art.
9
(Definizione automatica per gli anni pregressi)
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I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al
presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalita' previste
dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena di nullita', la
definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti i
periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non
possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti
a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al comma 5 dell'articolo
8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilita' di avvalersi
della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo
le modalita' ivi indicate.
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La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun
periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
nonche' dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando
i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un importo pari al 18
per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti
dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta
lorda o sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a 10.000 euro,
la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 16 per cento,
mentre se e' risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale
applicabile a quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti
minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per
cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate
nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel
medesimo periodo; se l'imposta relativa alle operazioni imponibili
ovvero l'imposta detraibile superano gli importi di 200.000 euro,
le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5
per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro
le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per
cento.
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Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2,
lettera a), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno
pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari
di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio
di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le associazioni
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, nonche' per i soggetti di cui all'articolo
87 del medesimo testo unico:
1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore
a 10.000 euro;
2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore
a 100.000 euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore
a 200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e' superiore
a 500.000 euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e' superiore
a 5.000.000 di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'.
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Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche' il titolare
e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria,
indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta,
l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalita'
indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di
partecipazione. In nessun caso tale importo puo' risultare di ammontare
inferiore a 200 euro.
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In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato
quello di ammontare maggiore.
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Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2,
lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno
pari a:
a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro
ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro, per gli altri soggetti.
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Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a qualsiasi
effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie.
e' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle
predette perdite. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta
chiusi in perdita o in pareggio e' versato un importo almeno pari
a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi
stessi.
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Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi
di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna
annualita', un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato
a 3.000 euro per le societa' e le associazioni di cui all'articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo
testo unico.
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La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione
con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate
dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi
gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale
in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal
controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano
ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente
articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali
rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini
delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso
di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati,
ne´ per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste
in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate.
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Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo
comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati,
di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese
quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485,
489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli
2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati
commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero
per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza
o situazione tributaria; i predetti effetti operano a condizione che,
ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente
legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita',
anche detenute all'estero, secondo le modalita' ivi previste, ferma
restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione
delle attivita' medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera
non si applica ai procedimenti in corso.
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Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale
di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi
di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda
alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita' detenute all'estero
secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la decadenza dal
beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
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Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, per
ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le persone
fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma
di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due
rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi
alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
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In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita'
di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione
riservata puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con
invito a controllare la congruita' delle somme versate ai fini della
definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
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Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero
avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi
di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo
2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato alla
predetta data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica di cui al presente articolo sia stato gia' avviato un procedimento
penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, di cui
il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni
relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi
d'imposta di cui al comma 1.
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Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano
con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono
gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica
non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi
di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli
importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
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I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre
2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi
delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni
integrative presentate.
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I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato
le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo
3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione
civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi
in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e
contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione
relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona
versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti
a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento
della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora
gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli
interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento
delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non
determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi
alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
-
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite
le modalita' applicative del presente articolo.
Art.
10
(Proroga di termini)
-
Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate
dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono prorogati di un anno.
Art.
11
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore
degli immobili)
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Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni
e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti
pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture
private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per
le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i
valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili
a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti
da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per cento,
a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di
rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
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Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale,
con esclusione di sanzioni e interessi.
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Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta
giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda
di definizione e' priva di effetti.
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Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi
i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce
o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda
al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse
entro il 16 marzo 2003.
Art.
12
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
-
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali
e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione
fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate
dallo stesso.
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Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1º gennaio
1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di
cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere
apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta'
attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari
spetta un aggio pari al 4 per cento.
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Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato
il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalita'
di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in
tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme
riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione
dei rapporti contabili connessi all'operazione.
Art.
13
(Definizione dei tributi locali)
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Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni
possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente
per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi
stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute,
nonche' l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni,
per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun
ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente
in tutto o in parte non adempiuti.
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Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste
anche per i casi in cui siano gia' in corso procedure di accertamento
o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi,
oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente
locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta
del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta
la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale,
in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino
al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo
adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla
regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
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Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi
propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui
titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti
ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali
a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti territoriali
del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
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Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo
avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e condizioni
di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Art.
14
(Regolarizzazione delle scritture contabili)
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Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate,
nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente
ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni
di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i
nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi
e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o
le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo
ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si
applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e
del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Il predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto dall'articolo
43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o
trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
-
Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma
1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla
regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti
variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso
a tale data. Le quantita' e i valori cosi' evidenziati si considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive relative ai periodi di imposta successivi,
con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata
la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non
siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.
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I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei medesimi
documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attivita' o delle
passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a
quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti
positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa
ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti
alla riduzione dei relativi fondi.
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I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni
di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto
dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione
contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute all'estero
alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita' anche dichiarative
di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attivita' si
considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo
di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
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I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni
di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle
scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti,
nonche', nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio,
alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso
a tale data, di attivita' in precedenza omesse; in tal caso, sui valori
o maggiori valori dei beni iscritti e' dovuta un'imposta sostitutiva
del 13 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui
al periodo precedente e' dovuta anche con riferimento alle attivita'
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In
tale ultima ipotesi si applicano le modalita' dichiarative di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento
non e' dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista
dal comma 5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del
presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere
dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso
al 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
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I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d'impresa
di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per le quali
le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono
procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi
dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. L'adeguamento
puo' essere effettuato mediante l'iscrizione come esistenze iniziali
delle rimanenze in precedenza omesse e con il versamento dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 5, ovvero mediante l'eliminazione delle
esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi.
L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori
valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai periodi d'imposta successivi.
Art.
15
(Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei
processi verbali di constatazione)
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Gli
avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore
della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione
del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5
e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora
intervenuta la definizione, nonche' i processi verbali di constatazione
relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto
invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita'
previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi e
sanzioni. La definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti
sia stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale
conoscenza.
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La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio
di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16
marzo 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno
scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori
a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori
a 15.000 euro ma non superiori a 50.000
euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori
a 50.000 euro.
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La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa nelle ipotesi
di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di
cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal
caso la sola perdita risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
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La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma
1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di
un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive,
applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei maggiori componenti
positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti
dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul
valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per
cento l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale
stesso.
-
I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono
effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista. Qualora gli importi da versare
complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche,
la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di
pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento
delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali
scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal
versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente
fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento
unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo
seguite.
-
La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti
a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa
viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi
versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
-
Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni
effetto, della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli
2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche'
per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622
e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per
eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne
il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
L'esclusione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti
in corso.
-
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18
marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso
avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche' quelli
per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto
legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio
di cui al medesimo comma 1.
Art.
16
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)
-
Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni
grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche' quelle gia'
di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale
o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto
che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento
della somma:
a) di 150 euro, se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro;
b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo e' di importo
superiore a 2.000 euro.
-
Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo
2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto
dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate
anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo
o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano
50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine
indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal
17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento
delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina
l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte
a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa
pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla
scadenza medesima, e gli interessi legali.
-
Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione,
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella per
la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con
pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente
la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta
sentenza passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati
alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento
del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione,
l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in
primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate
al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso
di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo,
delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore
della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo
del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati
e dai tributi in esso indicati.
-
Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di cui
al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21 marzo
2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo
le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del competente
ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
-
Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle
sanzioni, le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni
in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate.
Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati
mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalita'
e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e gia' notificate
alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono
pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non da'
comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate.
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Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata gia'
fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi
sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi
avvalere delle disposizioni del presente articolo.
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Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino al 17 marzo
2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie
nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello.
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Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie,
ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda
di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione
del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici
di cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione
ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione
deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella
cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro
la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere
comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli
uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza
del termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
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In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora
sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione
del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della relativa comunicazione dell'ufficio.
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La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati
esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali
la lite non sia piu' pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo
periodo del comma 5.
Art.
17
(Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)
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Le
violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
e successive modificazioni, nonche' alla tassa di concessione governativa
prevista, da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni,
commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro
il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento
amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una
somma pari a 10 euro per ogni annualita' dovuta. Il versamento e'
effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni
caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione
di quanto gia' versato.
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Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni
e pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni
di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e
grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente
iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico
del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso
delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia.
Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del
comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state
compiute in piu' di un comune della stessa provincia; in tal caso
la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria
di cui al presente comma non da' luogo ad alcun diritto al rimborso
di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette
violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza
dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano
le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.
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