TITOLO
I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art.
1
(Risultati differenziali)
- Per
l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al
netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni
di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni
di euro per l'anno finanziario 2003.
- Per
gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli
effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in
42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210
milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno
2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso
al mercato e' determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di
euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare
e' determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000
milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni
di euro.
- I livelli
del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza
o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
-
Per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente
utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo
che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art.
2
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
-
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo
le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' della deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito
il seguente: "Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione) 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito
d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili
di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro. 2. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma
2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis)
e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari
a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4,
rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 3. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo
46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno. 4. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa
di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi recedenti spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000
euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli
oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo
e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000
euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione
non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano
le prime quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta: 1)
il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda e'
determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare
la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non
superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se,
alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi
di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e'
dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza
tra il reddito complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal
seguente: "Articolo 13. (Altre detrazioni) 1. Se alla formazione
del reddito concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46,
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma
1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma
non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma
non a 52.000 euro.
-
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi
di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma
non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma
non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma
non a 52.000 euro.
-
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa
di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari
a:
a) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 25.500 euro ma
non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.400 euro ma
non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
non a 32.000 euro.
-
Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i
corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti:
", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo
testo unico,". 3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno
2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono
applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002,
se piu' favorevoli. 4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1
del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della
base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360.
-
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al
30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico
del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione
di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio 1998, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi
anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita'
immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n . 449, e successive
modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita'
immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o
in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
oggetto
dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni,
la detrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e
tre quote annuali costanti di pari importo.
-
All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003"
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre
2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo
7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
-
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone
fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente
rimasti a carico per l'attivita' educativa di altri componenti del
medesimo nucleo familiare presso scuole
paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
-
Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo
6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti
o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti
costituzionalmente riconosciuti".
-
Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni
o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o
farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione
di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
-
La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista
nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi
di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti
arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
-
Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato,
in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero
in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo
per l'importo eccedente 8.000 euro.
-
Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito
dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alle
vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta
ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto
del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione
del reddito".
-
Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni aventi
ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31
dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2003".
Art.
3
Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche
-
In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della
Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo
16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati
successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi
delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando
non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed
enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita' montane
stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio
per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera
a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio
della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili
al territorio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni,
previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione
di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare
per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede
legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse.
In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo
37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le
modalita' mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali
con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa
obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita la composizione
dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti
delle regioni e degli enti locali, designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per
il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue attivita'.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente
periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di
studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003.
Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile
2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi,
anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo
119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attivita' l'Alta
Commissione si avvale della struttura di supporto
della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa
con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il
Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari
per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse,
anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione
tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta
Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere
ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
-
All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo
comma, e' aggiunto il seguente: "Per l'espletamento dei suoi
compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali
collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro".
Art.
4
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
-
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci
o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per
cento", e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".
-
Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al
comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle
plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli
articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.
358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo
4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e'
ridotta al 44,12 per cento.
Art.
5
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)
-
Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse; b) all'articolo 10-bis,
comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre
1999" sono soppresse.
-
All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)
sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti,
ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione
lavoro"; 2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81,
comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per le imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione
le indennita' di trasferta previste
contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito
del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalita' dei
dipendenti e dei collaboratori " sono sostituite dalle seguenti:
"alla generalita' o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "4-bis. Per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi
in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: "4-bis.1. Ai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con
componenti positivi che concorrono alla formazione del
valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro
400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino
a un massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni di
durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel
caso di contratti di lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati
anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al primo periodo
e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai
fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta
la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli appren
disti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione
lavoro. 4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore
o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita'
in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile
di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. "; f) al comma 4-ter, le parole:
"di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
-
Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, e' sostituito dal seguente: "2-quinquies. La disposizione
contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge
concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, fatta eccezione per quelli correlati
a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi
nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi
per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle
imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non sia prevista
dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni
di carattere speciale".
Capo
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Art.
6
(Concordato preventivo)
-
E'
istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono
accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro
autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche'
all'imposta regionale sulle attivita' produttive che hanno realizzato,
nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso
alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non
superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la
definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui
al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto
a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima
non e' ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
-
Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma
1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e
sono emanate le relative norme di attuazione.
Art.
7
(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per
gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
-
I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni,
nonche' i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare
la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo
e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad
annualita' per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro
il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo.
La definizione automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta,
ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione,
dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla
base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui
al comma 14, tenendo conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti
cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi
omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per
fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569
euro annui e di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora
non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di cui
alle lettere a) e b).
-
La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con riferimento
alle medesime annualita' di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli
titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo
29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni,
nonche' dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo
testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo
precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per
ciascuna annualita', sulla base di una specifica metodologia di calcolo,
approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume
di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
-
La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno
indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero
il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore
a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
d) nei cui riguardi e' stato avviato procedimento penale per i reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente
ha formale conoscenza.
-
In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della
definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno
2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro
la predetta data.
-
Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono
effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20
giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi
di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con
il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo
la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente.
Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono
essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro
per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente
dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura
del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per
le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti.
Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di
una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione,
escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non e' dovuta
dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente
per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento
nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia
della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte
alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi
alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
-
I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili
anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' i soggetti che
hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione
automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a
300 euro per ciascuna annualita'.
-
La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati
non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che
versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non
si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono
quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
in base agli accertamenti definitivi.
-
La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. e' pertanto escluso e, comunque, inefficace il
riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite
di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica
non e' intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta
comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del
minimo, senza applicazione di interessi.
-
La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali,
rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale
reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore
al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
-
Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, nonche' i titolari dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno
effettuato la definizione automatica secondo le modalita' del presente
articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti
in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003.
La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari
dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento
delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni
del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo,
decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per
l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi
prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione
automatica effettuata dalle societa' o associazioni nonche' dai titolari
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa
familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi',
per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti
soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili
anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' qualora abbiano
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
-
La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo
versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve
le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale,
limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo,
l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle presunzioni di cessioni
e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio
dei poteri e l'esclusione dell'applicabilita' delle presunzioni previsti
dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione
degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
-
La definizione automatica non e' revocabile ne´ soggetta a impugnazione
e non e' integrabile o modificabile da parte del competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari,
fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
-
La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione
con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate
dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi
gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale
in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal
controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le
variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle
maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione
automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti
derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
-
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe
tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche,
le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti
al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonche'
i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo
di imposta.
-
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico
per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte
dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003,
e le modalita' di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
-
I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre
2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma
8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui
al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.
L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce
rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
Art.
8
(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)
-
Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini
per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono
essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione
puo' avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,
delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali e di quelli
al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare,
secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative
ai periodi di imposta di cui al presente comma.
-
I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31 ottobre
2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono
stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti,
su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione
integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo
pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle
quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia
non piu' impugnabile, possono essere definite con il pagamento di
un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata
dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente legge.
-
L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi
dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni
vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati
nel comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e contributi,
sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la
medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in
aumento la dichiarazione gia' presentata. La predetta dichiarazione
integrativa e' presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi
degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta
1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su supporto
cartaceo. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi e ccedenti possono
essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004
ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere
dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro
le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per
il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano
le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari
al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non
costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti
d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento
di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate;
la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante
dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante
in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita'
previste dal presente articolo. e' in ogni caso preclusa la deducibilita'
delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate
nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa
sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta.
I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati
secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione
ivi prevista.
-
In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di cui
al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che
hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti
i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la
dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione
integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le maggiori
somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto
decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui
all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia
delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione
dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione
integrativa riservata. e' esclusa la rateazione di cui al comma 3.
-
Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque
modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte,
e' dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari
al 13 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
-
Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura
prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualita'
oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai maggiori
imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni
integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per cento
per ciascun periodo d'imposta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati,
di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali,
ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano stati integrati
i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo
14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio
fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati tributari
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74;
d) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati previsti
dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice
penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile,
quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il profitto e
siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione
di cui alla presente lettera non si applica ai procedimenti in corso.
-
Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento
previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d) del
medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di
cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile
delle attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
-
Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti
dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi
dei maggiori imponibili.
-
In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita'
di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione
riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli
effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di
cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme
di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi
e imponibili nonche' delle ritenute e dei contributi indicati nella
dichiarazione integrativa.
-
Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero
avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; in caso di avvisi
di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, l'integrazione e' ammessa
a condizione che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme
derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta
data;
b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia
stato gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui
alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta
la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.
-
Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' i titolari
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa
familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo
le modalita' del presente articolo, comunicano, entro il 16 aprile
2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma
associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La
integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti
in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003,
la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente
le imposte e i relativi contributi secondo le modalita' di cui al
medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa
da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato
i redditi prodotti in forma associata.
-
La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili
ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facolta' della
segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.
L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce
notizia di reato.
-
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite
le modalita' applicative del presente articolo.
successiva>>
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