Capo
II.
ONERI DI PERSONALE
Art. 20.
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa).
-
Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate,
a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare
anche all'incentivazione della produttività.
-
Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere
dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro
da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione
della produttività, del personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150
milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005.
-
Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi
ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
-
Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle università, nonché degli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3,
comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni
di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi
bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale
delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e
provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
dei medesimi benefìci economici individuando le quote da
destinare all'incentivazione della produttività.
-
Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole:
"per gli enti pubblici non economici" sono inserite le
seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca".
Art. 21.
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi
pubblici).
-
Le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
organiche sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1,
comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni
relative al riordino ed alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed
agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
-
In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è
assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni
organiche rideterminate non possono comunque superare il numero
dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre
2002.
-
Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di
cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche
conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso
di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o
di riqualificazione del personale.
-
Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese
le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale
relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unità, nonché quelle
relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre
2000, n. 331.
-
In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate
ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle
procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici,
le università e gli enti di ricerca possono procedere ad
assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni
di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno
2003 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
-
Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura
di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure
di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata
l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica ed alla difesa nazionale nonché dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle
Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera
diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non
si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
agli avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto
scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui
agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 22 della
presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché
per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni
di cui al comma 8.
-
Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra
Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza
unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le
province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno
per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso
alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute,
fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto
conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica,
dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità
dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale
sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti
limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può
essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20
per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore
a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce
demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al
patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione
dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni
di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002
rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato
prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti,
le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle
regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti
erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità
di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì
definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
-
Per l'anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio
1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre
1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481,
11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996,
n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno
2002.
-
I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni
di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno
2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono
prorogati di un anno. All'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis.
Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è
estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età".
-
Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono
procedere all'assunzione di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001.
Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni
e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province ed i comuni
che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno, nonché nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Per gli enti di ricerca sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti
con istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo
5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti
con le imprese.
-
Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che
scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003.
I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla
predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
-
I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività
culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi,
sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti
di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo
19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
-
I comandi in atto del personale della società per azioni
Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
-
In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e elle finanze sono stabilite, anche in
deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare
ed accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale,
del personale delle pubbliche amministrazioni.
-
Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento
degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento
delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti
a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo
le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio
di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati
dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità
indicate dai Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i
piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
-
All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità
dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione
del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici,
incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili
in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente
essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone
se necessario anche la trasformazione in società per
azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione
o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività
analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente
comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato
adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione";
b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis)
svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale".
Art. 22.
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica).
-
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite
con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei
docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione
di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi
delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento
di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata
in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione,
il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle
singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni
di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione,
per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento,
di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite
fra più scuole.
-
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni
organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel
triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno
scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta
riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
-
Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti
scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
-
Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione
medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda
di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti,
è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione
di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo
29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio.
Tale commissione è competente altresì ad effettuare
le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità
scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato
in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di
istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione
scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il
predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto
in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del
provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in
altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione
del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per
il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in
altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
-
Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza
non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori
ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano
il 31 agosto 2003.
-
Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, l'attivazione
di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di
cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale
nell'ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto
da emanare ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
-
Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa
derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo sono
destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative
dirette alla valorizzazione professionale del personale docente
della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime.
Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni
di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento
accessorio del personale ATA, previa verifica dell'effettivo conseguimento
delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5.
-
Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto
dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici
e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei
predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di
collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione
scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato
di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la
determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003.
La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata
del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante
dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate
le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione
dei contratti.
Art. 23.
(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione
del costo della vita).
-
Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi
66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo
22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto
di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi,
delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad
incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano
ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica
anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese
erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi
e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque
previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché,
fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto
dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle
borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare
a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo
previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
-
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni
di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993,
n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n.
249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno
1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 24.
(Gestioni previdenziali).
-
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
stabilito per l'anno 2003:
a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attività commerciali e della
gestione artigiani.
-
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni
di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33
milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
-
I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera
a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1^ gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di
euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori
e dell'ENPALS.
Art. 25.
(Spesa assistenziale e lavoratori amianto).
-
Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali
a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti
agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando
sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002,
è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione
della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo
per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di regolazioni
contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione è
pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per
l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
-
Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro
annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri
di cui al comma 3 del presente articolo, nonché al rifinanziamento
del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.
-
E' autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni
di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e
di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori
oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002,
n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati,
nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto.
Art. 26.
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS).
-
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è
soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all'INPS,
che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla
medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso
Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza
contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
-
Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1^
gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il
soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla
somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive
acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della
retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive
acquisite a decorrere dal 1^ gennaio 2003, applicando, per il calcolo
della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per
il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di
retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni
non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla
normativa vigente presso il soppresso Istituto.
-
Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture
e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di
integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica all'atto della
soppressione dello stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati
di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati
dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire
alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31
dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
-
Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione
dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale
vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento
giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del
nuovo contratto collettivo.
-
Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente
rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle
problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.
-
E' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma
1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo
trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le
disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.
Art. 27.
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi
da lavoro).
-
A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità
tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai
casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a
condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età.
I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.
-
Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni
di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di autonomia
affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo
3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 28.
(Fondo nazionale per le politiche sociali).
-
Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi
disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo
80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati
a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
-
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione
delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente
poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale
finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.
-
Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche
sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa
sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal
Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire
su tutto il territorio nazionale.
-
Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e
della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo
criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
-
In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state
assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede
alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui
al comma 1.
Art. 29.
(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi
ex Jugoslavia).
-
1. Con effetto dal 1^ gennaio 2003, ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito reddituale, si
deve tenere conto di quei redditi prodotti all'estero che, se prodotti
in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell'accertamento
del predetto requisito. I redditi prodotti all'estero devono essere
accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente
autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.
-
2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono
ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato e poi destinate all'incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29
marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi
a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già
soggetti alla sovranità italiana.
Capo IV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 30.
(Razionalizzazione spesa sanitaria).
-
A decorrere dal 1^ gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle
cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dal regolamento
di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999,
n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia,
dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per
cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare
alla spesa per un importo di 70 euro.
-
Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003,
2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:
a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni
mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui all'articolo
2, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione
delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza
organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle
risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo,
regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio
2002;
c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione
o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate
iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio statale,
dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici,
degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con
l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni
della settimana. A tal fine, la flessibilità organizzativa
e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario
e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati,
unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per
finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta
dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza;
d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei
direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento
dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere,
nonché delle aziende ospedaliere autonome.
-
Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, è abrogato.
-
Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "9 per cento"; le parole: "9 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"; le parole:
"12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16
per cento".
-
Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio
delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere,
di cui al comma 2, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché
di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi
rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati
dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura nonregolamentare
stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale
e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della
tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi
e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra
descritti.
-
All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3,
le parole: "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio
2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002
e 2003".
-
Continua ad operare la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
Art. 31.
(Commissione unica sui dispositivi medici).
-
Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi
medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con
il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi
medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche
con l'indicazione del prezzo di riferimento.
-
La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con
decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro stesso
o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque
membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il capo del Dipartimento
dell'innovazione del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto
superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.
-
La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere
confermati una sola volta.
-
La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni
esperti nazionali e stranieri.
Art. 32.
(Incentivi per la ricerca farmaceutica).
-
Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi
registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è
riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (premium price)
alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio
nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.
-
Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità
è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla
base dei seguenti criteri, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) rapporto investimenti
in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media
degli investimenti del triennio precedente; b) rapporto incrementale
delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno
precedente; c) numero addetti per la ricerca, al netto del personale
per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni
precedenti; d) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca
effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni
precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e
l'entità massima del "premio di prezzo" in rapporto
al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento
del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
-
I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
Capo V
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Art. 33.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo).
-
Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
34 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per
gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui
al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità
assegnate agli strumenti di programmazione negoziata possono essere
diversamente allocate dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente,
allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o all'andamento
della domanda delle singole misure di incentivazione, a partire dal
finanziamento del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
-
Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate
in base al comma 1.
-
Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è
destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni
e delle attività culturali. L'utilizzo e la destinazione di
tale quota percentuale saranno definiti d'intesa tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le
attività culturali. Tale intesa sarà disciplinata da
apposito regolamento.
Art. 34.
(Fondo per le aree sottoutilizzate).
-
A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree
sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate
dalle disposizioni legislative con finalità di riequilibrio
economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione
aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 400 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
-
A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
-
Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti
dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere
del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione
territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio
economico e sociale, nonché:
a) per gli investimenti pubblici, sulla base, ove applicabili, dei
criteri e metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità
e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli
indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria,
e a rispondere alla domanda del mercato.
-
Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi
di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468.
-
Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di
attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative
di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai
princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 37. Sino all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
-
Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio
periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato
di attuazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una
relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente
altresì elementi di valutazione sull'attività svolta
nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al
Parlamento.
Art. 35.
(Fondo rotativo per la progettualità).
-
I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti
pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi
ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni,
degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito
presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità.
Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi
per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli
studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale,
dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi
previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è
stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede
alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione
e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque
nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato
fissati dal comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del
Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio
nazionale";
b) "56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e
le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti
del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con
determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo
determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla
vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto
dell'opera";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione
del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni
già concesse, le cause, le modalità e i tempi
di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del
Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo".
-
Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e gli articoli 54 e 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 36.
(Fondo rotativo per opere pubbliche).
-
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito
il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).
-
Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è
alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi
e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla
consistenza del Fondo.
-
Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere,
di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare
mediante: a)
contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni;
b)
concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente
generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190.
-
Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto,
presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti
nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare
il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto
limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione
delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività
potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione
o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni
di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 37.
(Fondi rotativi per le imprese).
-
Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e
dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte
nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti
alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono
ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
-
La concessione dei contribuiti a carico dei fondi di cui al comma
1 avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente,
sulla base dei seguenti princìpi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non
può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla
concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro
da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
-
Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli
obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati
provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui
al presente articolo.
Art. 38.
(Interventi ferroviari).
-
Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la
costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti
per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema
alta velocità/alta capacità", anche al fine di
ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i
finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali
secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare
l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è
a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della
parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è
adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali
per il periodo di sfruttamento economico del "Sistema alta velocità/alta
capacità".
-
Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche
solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema
alta velocità/alta capacità", il nuovo concessionario
assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo
nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti
contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente
concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento
del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo
sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei
confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo
nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.
-
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse
di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione
della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione
e gestione del "Sistema alta velocità/alta capacità".
-
I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta
velocità/alta capacità" sono destinati prioritariamente
al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di
essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture
Spa fino all'estinzione del relativo debito.
-
Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a
compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura
medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione
di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
448.
Art.
39.
(Interventi stradali).
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro
la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita
all'ANAS società per azioni, di seguito denominata ANAS Spa, in
conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale
di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 461, e successive modificazioni. Il trasferimento non modifica
il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori
di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società
sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche
in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa,
con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o
in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima
e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze viene quantificato l'importo da conferire e sono definite
le modalità di erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio
netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore
netto della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale
di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS
Spa di cui al comma 1-ter. E' escluso dal fondo il valore delle relative
pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa
società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo
3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete
stradale ed autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è
finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento
ed al mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché
alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria";
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'ANAS
Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui all'articolo
2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato
il capitale sociale di ANAS Spa in base agli importi di cui ai commi 1-bis
e 1-ter, nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo
bilancio dell'ente e al valore delle spese per investimenti e manutenzione
delle strade finanziate con il contributo dello Stato nell'esercizio 2003";
e) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le
azioni sono inalienabili ed attribuite al Ministro dell'economia e delle
finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente
del Consiglio dei ministri";
f) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10.
Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società
per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";
g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis.
I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono da intendere
a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del
debito".
Art. 40.
(Interventi ambientali).
-
Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo
18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del
supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti
o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante
la stipula di apposite convenzioni.
-
Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente
articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza
statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo
27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni
di euro.
-
Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti
gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione,
relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I
della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
-
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate
le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti
o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo
gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare
da più di una autorità competente. L'autorizzazione
di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
-
Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e
4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in
relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità
competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia
delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri
sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette
spese.
Art. 41.
(Limiti di impegno).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione,
sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla
tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale
ivi indicati.
Capo VI
ALTRI INTERVENTI
Art. 42.
(Misure di razionalizzazione diverse).
-
Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire
italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire
italiane" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ",per
un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di
lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi
di lire italiane" sono soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente,
in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale
nelle competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale
con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica".
-
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società
costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, convoca unao più conferenze di servizi o promuove accordi
di programma fissandone i termini per sottoporre all'approvazione
iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota del
ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero,
in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni immobili
la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata
in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.
-
Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali
di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, al coordinamento
delle attività di contrasto alla pedofilia di cui all'articolo
17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono trasferite al Fondo per
il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
-
Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 luglio
2002, n. 189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'interno
viene definito il riparto tra le singole autorizzazioni.
-
Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento
del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO è autorizzata
per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 43.
(Banconote e monete).
-
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e l'articolo
52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono sostituiti
dal seguente: "Le monete e le banconote in lire possono essere
convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre
il 28 febbraio 2012".
-
Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze
e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire
che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro
il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla
stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario
entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante
dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario
entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi
effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate
per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto
dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012.
Art. 44.
(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori-decodificatori
per i segnali radiotelevisivi, per la televisione digitale terrestre e
per l'accesso a larga banda ad INTERNET).
-
Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo
22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici
esercizi ed agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato
ricevitore-decodificatore per la ricezione e/o trasmissione di dati,
di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi
digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30
gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1999, n. 78, ovvero un apparato idoneo a consentire la ricezione
dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la
conseguente interattività, è riconosciuto un contributo
statale pari, rispettivamente, a 75 e 150 euro. Un contributo statale
pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche
o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di utente per
la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET.
Il contributo viene corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente,
praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al
servizio di accesso a larga banda ad INTERNET, ovvero nei contratti
di abbonamento alla ricezione di programmi radiotelevisivi con accesso
condizionato stipulati dopo il 1^ settembre 2002. Nel caso dell'acquisto,
il contributo viene riconosciuto immediatamente sulle prime bollette
di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio,
il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo viene riconosciuto
ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
-
La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta
entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere
sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente
normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
-
Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri
e le modalità di attribuzione del contributo.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 45.
(Fondi speciali e tabelle).
-
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle
misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti
e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
-
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
-
Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge
25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
-
Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
-
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge.
-
A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma
5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa
in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
-
In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti
confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione
di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2.
Art.
46.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
-
La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da
iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
-
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
-
La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 2003.
|