XIV
LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3200
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali).
-
Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro,
al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13,
14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso
l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore
a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza,
in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.
-
Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli
effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente,
in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di
4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per
l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000
milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare
è determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed
in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato
è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro
ed in 303.000 milioni di euro.
-
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento
a carico dello Stato.
-
Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente
utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti
ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del
Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).
-
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le
parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10" sono aggiunte le seguenti:", nonché della deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b)
dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito
il seguente:
"Art.
10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)
- 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui
all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo
10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
-
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata
di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
-
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione
di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro,
non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al
periodo di pensione nell'anno.
-
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di
impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
-
La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni
indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo
10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di
cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto
è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se
lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete;
negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime
quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo,
al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione
per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo
10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi
di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo
non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è
dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente,
i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro,
non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la
differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito
dal seguente:
"Art.
13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito concorrono
uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro
ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro
ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro
ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro
ma non a 46.500 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro
ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro
ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro
ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro
ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro
ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro
ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro
ma non a 46.500 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro
ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa
di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari
a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma
non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti
scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti: ", al
netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone
fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti,
in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione
della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo
50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360.
Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche).
1. In funzione della attuazione del titolo V della parte seconda della
Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche per i comuni e le regioni deliberati successivamente al 29 settembre
2002 sono sospesi fino quando non si raggiunge un accordo ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata
tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo
fiscale;
b) è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione,
sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), dei princìpi generali
del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della
Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali, è definita la composizione dell'Alta
Commissione, della quale fanno parte rappresentanti delle regioni e degli
enti locali, designati dalla Conferenza Stato-regioni-autonomie locali,
sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è
stabilita la data di inizio delle sue attività. Per l'espletamento
della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura
di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale
è soppressa con decorrenza dalla predetta data.
Art. 4.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili
distribuiti da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci
o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento",
e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "al 51,51 percento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al
comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate
all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2,
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72
per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento.
Art. 5.
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività
produttive).
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite
fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione
netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai
disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione
lavoro;";
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2)
i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1,
lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché
le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera m) del comma 1 del
citato articolo 81;";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.
Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in
deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente,
per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917";
c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalità
dei dipendenti e dei collaboratori" sono sostituite dalle seguenti:
"alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono
ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro
180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro
180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro
180.984,91";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con
componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione
non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente
impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione
è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso
del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale
è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti
impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di
dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo
di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo
10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per
i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto
degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione
lavoro.
4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore
a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in
corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui
al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono
ragguagliati all'anno solare";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma
di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli
correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi
nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi
per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte
sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi
istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere
speciale.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONCORDATO
Art. 6.
(Concordato preventivo).
-
E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono
accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro
autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché
all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato,
nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso
alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non
superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la
definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui
al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto
a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima
non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
-
Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui
riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma
1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento e
sono emanate le relative norme di attuazione.
Art. 7.
(Concordato per gli anni pregressi).
-
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai
sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le
quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre
2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione
automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per
ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base
di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto,
per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti
per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000
di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed
ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività
produttive. La definizione automatica può altresì essere
effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui
al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito
agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
-
La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i
soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;
b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo superiore
a 10.000.000 di euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
è stato notificato processo verbale di constatazione
con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività
produttive;
d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero
l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie
a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile
l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per
i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia
di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.
-
In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione
che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti
dall'accertamento parziale.
-
La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il
30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata
dall'Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggior
ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente,
a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale la
dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle
relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni
sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori
imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente
l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000
euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente
per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di
pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1^ luglio 2003.
L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non
determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito
entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi
legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili
anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti
che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore
a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo
3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il
pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità
oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.
-
Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o
manchevoli tali da aver determinato l'Agenzia delle entrate a non
effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora
risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione
o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione
della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta
al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può chiedere
all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione
ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso
l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché
non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni
fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione
presentata.
-
La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento
e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni
del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente
all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52,
54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni
circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme
citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli
attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente
stesso.
-
I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti
ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti
contabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la
sola esclusione dei registri IVA.
-
La definizione automatica non è revocabile né soggetta
a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari,
compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto
salvo quanto previsto dal comma 11.
-
La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità
definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti
dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità
di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle
imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal
controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia
le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini
del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui
al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo
non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e
delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché
dell'imposta regionale sulle attività produttive.
-
La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti
dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il
riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite
di impresariguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica
non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta
dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo
del minimo, senza applicazione di interessi.
-
La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali,
rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale
reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore
al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
-
L'intervenuta definizione da parte delle società o associazioni
di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ovvero da parte del titolare dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi
dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti
delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in
forma associata. In tal caso i termini di cui all'articolo 43 del
predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.
-
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione
degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la
determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta
di cui al medesimo comma.
-
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti
le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti
anche mediante sistemi telematici, l'utilizzo esclusivo del sistema
telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti
e le modalità di pagamento, da effettuare ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni
caso la compensazione ivi prevista.
Art. 8.
(Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino).
-
I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano la definizione
automatica di cui all'articolo 7, comma 1, relativa a tutte le annualità
per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre
2001, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso
al 30 settembre 2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei
beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
-
L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante
l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori
superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle
esistenze iniziali in precedenza omesse.
-
In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota
media riferibile all'anno 2002 all'ammontare che si ottiene moltiplicando
il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito,
per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale
tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri.
L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è
quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle operazioni,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,
e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
regionale sulle attività produttive, in misura pari al
10 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato
con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
-
In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10 per
cento da applicare al valore iscritto.
-
L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute
entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino l'importo
di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due rate
annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il versamento
può essere effettuato in cinque rate annuali di pari importo.
Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun
anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi
legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine
previsto per il primo versamento. Il pagamento è effettuato
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato
pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo
delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi
interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento
effettuato.
-
L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di
alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi
3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere
dal periodo d'imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore
iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento
in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al
comma 1. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione
redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata
in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile.
Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
-
Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono all'adeguamento
di cui al comma 1, è inibito l'esercizio dei poteri di controllo
e accertamento relativamente alle rimanenze finali del magazzino.
Art.
9.
(Chiusura delle liti fiscali pendenti).
- Le
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano
parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla
data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in
ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono
insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la
medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per
i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono
essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:
a)
di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro
2.000;
b)
pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è
di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.
-
Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro
il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste
per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in
ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente
in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della
prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo.
Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti
sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme
il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità
di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo,
aumentato di un anno.
-
Ai fini del presente articolo:
a)
per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto
di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque,
lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento
del valore degli immobili;
b)
per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto,
alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella
segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente
anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto
inammissibile dall'ufficio;
c)
per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata
o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta
che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi
e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate
con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione
di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto
ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato
con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero
di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto
impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore
degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la
lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di
commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da
assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente
articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è
stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento
e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad
un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del
valore della lite è il minimo previsto.
-
Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini
del contributo per il Servizio sanitario nazionale.
-
Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio
2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo
2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo
le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
il cui ufficio è parte nel giudizio.
-
Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento
è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica
dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora
iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate
in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella
di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini
specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate
alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza
della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo
alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal
ricorrente.
-
Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia,
qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia
nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente
che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per
le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni
tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi
fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata
a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità
della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.
La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria
della commissione entro il 30 giugno 2005.
-
Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della
conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
-
Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di
processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento
della somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato
entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
-
In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora
sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita
la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
Capo III
PROROGHE
Art. 10.
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo).
-
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale
sulle attività produttive, le parole da: "per i periodi
d'imposta in corso" fino alla fine del comma, sono sostituite
dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio
1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita
nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso
al 1^ gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del
3,75 per cento".
-
All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come
modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b)
al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1^ gennaio 2003"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1^ gennaio 2004".
-
Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi,
è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
-
Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra
è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre
2001, n. 454.
-
Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
-
Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1^ gennaio 2003".
Art. 11.
(Emersione di attività detenute all'estero).
-
Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione effettuate tra il 1^ gennaio 2003 e il 30 giugno
2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato.
Il versamento della somma è effettuato in denaro ed è
conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle
forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge
n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati
o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio
o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata
esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo
5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di
cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000
e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati
non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli
2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in
corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata nonché
per il periodo d'imposta precedente. Restano fermi gli obblighi di
dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo
3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate
percepiti dal 1^ agosto 2001 e fino alla data di presentazione della
dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del
criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi
così determinati l'intermediario al quale è presentata
la dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva
è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista
dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno
del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione
di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti
dal 25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della
dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni
amministrative, tributarie e previdenziali nonché la punibilità
per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia
eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato
degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi
siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa
al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.
-
All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché
per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano
stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
-
Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
è sostituito dal seguente:
"3.
Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione
finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità
e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate".
-
Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
è abrogato.
-
La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo
7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni
riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 12.
(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio).
-
Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni
iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi
intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento.
In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un
fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali
sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la
cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi
stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente.
La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte
dei conti.
-
Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni
relative agli enti indicati nella Tabella C sono rideterminate nella
medesima tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento
rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta
per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli
enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi
conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.
-
Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di
cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento
per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto
al consuntivo 2001. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, in considerazione
dell' istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale
unica dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello
Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene
conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità
finanziarie dell'ente.
-
Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
16.
-
I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo
ed alla competente procura della Corte dei conti.
Art. 13.
(Acquisto di beni e servizi).
-
Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici,
quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e
nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche
forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette
disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità
previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa
comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore
a 50 mila euro.
-
Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano
ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi
degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
-
Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata
alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno
l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP
Spa.
-
I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli.
Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo
personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti
contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si
tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni
anzidette e quello indicato nel contratto.
-
Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa
privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in
casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata
indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione alla sezione
regionale della Corte dei conti.
-
I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni
interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali
è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni,
sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni,
norme di principio e di coordinamento.
Art. 14.
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica).
-
Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni
e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003,
al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli
stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e
quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo
12, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia
e delle finanze, con uno o più decreti di natura non regolamentare,
stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua
i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione
tra le amministrazioni interessate.
-
Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica
e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare
significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo
le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare
gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo
una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione
e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni, e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30
giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica
che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive
di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere
realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni
interessate assicurandone il coordinamento e definendone le
modalità di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione
della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie
per l'informatica e la telematica da parte delle singole
amministrazioni;
f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche
amministrazioni comunicano le informazioni relative ai
programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta,
di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso
previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n. 340.
-
Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità
elettronica e della Carta nazionale dei servizi le pubbliche amministrazioni
interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto
dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle
finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari
finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché
mediante forme di sponsorizzazione.
Art. 15.
(Acquisizione di informazioni).
-
Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione
di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo
delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei
collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi
e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
-
Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante
in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia
e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi,
in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei
revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi
di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.
-
Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni
dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea
e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati
di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale.
-
Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici
postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni
di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità
e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e
4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche
e integrazioni alla codificazione stabilita.
Art. 16.
(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali).
-
Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica,
ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati
con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché
alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto
delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
-
Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni
sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio
2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
-
Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto
di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.
-
Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo
finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 5, non può
essere superiore a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento.
-
Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia
per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza
tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario
non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le entrate e le spese connesse all'esercizio di funzioni
statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali;
e) le spese per l'acquisto di beni e servizi, il cui ammontare
per l'anno 2003 non può superare l'importo delle
corrispondenti spese sostenute per l'anno 2001;
f) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla
base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione
europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente
da calamità naturali.
-
Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.
-
Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è abrogato.
-
Per gli anni 2004 e 2005, le province e i comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti
di quello registrato nell'anno precedente incrementato del tasso d'inflazione
programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
-
Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati
in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le
province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione
di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto
con il Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica.
-
Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi
di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo
4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
-
In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4
e 5 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti, risultante dalla certificazione di cui al comma
12, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in
proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì,
tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno precedente,
le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per
ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato
il mancato conseguimento degli obiettivi.
-
Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
sono tenuti a presentare, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
apposita certificazione al Ministero dell'interno, firmata dal responsabile
del servizio finanziario e corredata del parere del collegio dei revisori
dei conti, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di
cui ai commi 4 e 5. Tempi e modalità della certificazione sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano
le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
-
Le regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare annualmente
apposita certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
firmata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal soggetto
competente secondo gli ordinamenti propri di ciascun ente, da cui
risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2.
Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano
le certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 10.
-
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze
il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi
2003, 2004 e 2005. Alle finalità di cui al presente articolo
provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Art. 17.
(Disposizioni varie per le regioni).
-
Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema
di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla ricognizione
di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati,
attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo
unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali
e la devoluzioned'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
-
All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, le parole: "30 settembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2003".
-
L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art.
6. - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle
funzioni conferite) -
1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate
dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai
sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione
di quelle relative all'esercizio delle funzioni nei settori del
trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa
a decorrere dal 1^ gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono
rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota
di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare
la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite
alle regioni a statuto ordinario".
-
Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni
a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina
a lire 242 a litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse
automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della
legge 27dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio
dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni
da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione
tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
-
In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana,
di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, il contributo
di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato
in 80 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla
regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma,
la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.
L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di
un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è
tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL
regionale e PIL nazionale.
-
Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria di cui
all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato
in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli-Venezia Giulia è
riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione
ai tributi statali di pari importo.
-
Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione
Friuli- Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello
Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui
all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione
alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico
(PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito
dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la
compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia
Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo
complessivo di 49 milioni di euro annui.
-
All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della
regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "sei
decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi"
in attuazione dei commi 6 e 7.
-
Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003
stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.
-
Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo
Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione
sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è
pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa
richiamata al comma 7, relativi alle risorse connesse all'attribuzione
alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione,
iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002,
all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli
anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni
e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato
per la copertura del maggior fabbisogno sanitario relativo all'anno
2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni
nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
-
Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione
del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli-Venezia
Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente
articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, secondo
comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia,
di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
-
Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare
spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo
119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare
agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna
ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un
massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento
di commissione della violazione.
Art. 18.
(Disposizioni varie per gli enti locali).
-
I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24
e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse,
pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso
programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita
dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo
31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente
attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49,
comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
-
Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni
di euro che, per il 50 per cento, è destinato ad incremento
del fondo ordinario e, per il restante 50 per cento, è distribuito
secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo
degli squilibri di fiscalità locale.
-
Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni
per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate
con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
-
Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60
milioni di euro.
-
Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità
dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per
gli investimenti.
-
Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni ed alle
comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni
comunali è incrementato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni
destinati a finalità di investimento. Per la ripartizione di
tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità
da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1^ settembre 2000, n. 318, escludendo,
ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli
3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti.
-
Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito
dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5
per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province
una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per
cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello
Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività
ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si
applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste
per i comuni dalla richiamata normativa.
-
Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti:
"e le province" e, alla fine del periodo, le parole: "e
comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", province e comuni".
-
Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo
26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003,
il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è determinato annualmente nella misura necessaria
all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui
ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo
46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
-
Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza
o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni
1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o
in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni
di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo
10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento
di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte
del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF
2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dal comma 7 del presente articolo o, in caso di
insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione
delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF.
Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto
del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della
devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte
dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati
per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate
sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
-
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 10.
-
Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali,
il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti
erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di
insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme
spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. E'
fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere
alla rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 1^ luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni.
-
In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda
della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e che vengano definiti dall'Alta Commissione di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, i princìpi
generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano
l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato,
nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento.
Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento
degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è stata
adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale
n. 3 del 2001.
Art. 19.
(Flussi di tesoreria e dati di cassa).
-
Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni
di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
-
L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
si applica anche agli enti previdenziali trasformati in associazioni
o fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e successive modificazioni, ed agli enti previdenziali di categorie
professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.
-
In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali
dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle
pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della
gestione di cassa che le regioni, gli enti del settore pubblico di
cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nonché gli enti di cui al comma 2, devono trasmettere
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge
n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza
del periodo di riferimento.
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E' abrogato il comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
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