DECRETO
2 febbraio 2006
Istituzione del Fondo di solidarieta` per gli acquirenti di beni immobili
da costruire, ai sensi dell`articolo 18, comma 6, del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122. (GU n. 34 del 10-2-2006)
IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL`ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge
2 agosto 2004, n. 210, recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti
patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire»;
Visto l`art.
3, comma 1, lettera f) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi
e criteri direttivi per l`istituzione di un Fondo di solidarieta` a beneficio
degli acquirenti che, a seguito dell`insolvenza del costruttore che abbia
comportato l`apertura di procedure implicanti una situazione di crisi
del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne` aperta
successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato,
hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno
conseguito il diritto di proprieta` o altro diritto reale di godimento
su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l`acquisto
della titolarita` di un diritto reale di godimento su immobili da costruire
per iniziativa di una cooperativa;
Visto l`art.
3, comma 1, lettere g), h), i) ed l) della legge n. 210 del 2004, il quale
detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate
ad alimentare il Fondo, l`individuazione del gestore del Fondo, l`articolazione
del Fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e delle modalita`
di accesso ai contributi del Fondo;
Visto l`art.
12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni
per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili
da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, che istituisce
il Fondo di solidarieta` per gli acquirenti degli immobili da costruire;
Visto l`art.
13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che stabilisce i requisiti
per l`accesso alle prestazioni del Fondo;
Visto l`art.
14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede la struttura
ed il funzionamento del Fondo;
Visto l`art.
15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita`
di gestione del Fondo;
Visto l`art.
17 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che istituisce il contributo
obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all`obbligo di procurare
il rilascio e di provvedere alla consegna della prescritta fideiussione;
Visto l`art.
18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che disciplina le modalita`
di accesso alle prestazioni del Fondo e l`istruttoria sulle domande;
Visto, in particolare,
l`art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il
quale dispone che con decreto del Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dell`economia e delle finanze, sono dettate disposizioni
relative alle modalita`, anche telematiche, di presentazione della domanda
ed al contenuto della documentazione da allegare a questa, nonche` in
merito allo svolgimento dell`attivita` istruttoria di cui al medesimo
articolo;
Visto, in particolare,
l`art. 18, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, secondo
il quale la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere
presentata dagli aventi diritto, a pena di decadenza, entro il termine
di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6;
Visto, in particolare,
l`art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il
quale prevede che, con il decreto interministeriale di cui al comma 6,
e` costituito un apposito comitato il cui parere puo` essere acquisito
dal quale il gestore del Fondo al fine di determinare, nello svolgimento
dell`attivita` istruttoria, criteri di valutazione uniformi in merito
a situazioni e documentazioni ricorrenti;
Decreta:
Art.
1.
Definizioni
- Ai fini
del presente decreto devono intendersi: a) per «acquirente», per «costruttore»,
per «situazione di crisi», per «immobili da costruire» le definizioni
di cui all`art. 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122; b)
per «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122; c) per «Fondo», il Fondo di solidarieta` per gli acquirenti di
beni immobili da costruire di cui all`art. 12, punto 1 del decreto legislativo;
d) per «Gestore», la Concessionaria servizi assicurativi pubblici -
Consap S.p.a.
Art.
2.
Presentazione della domanda
- La domanda
di accesso al Fondo e` presentata dai soggetti in possesso dei requisiti
indicati nell`art. 13 del decreto legislativo, utilizzando il modulo
di cui all`allegato A del presente decreto, entro il termine di decadenza
di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
- La domanda
per l`accesso al Fondo puo` essere presentata:
a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile
sul sito Internet del gestore;
b) per consegna diretta presso la sede del gestore, che ne rilascia
ricevuta;
c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla
sede del gestore.
- I dati contenuti
nelle domande vengono elaborati dal gestore al fine di fornire le informazioni
propedeutiche alla successiva definizione delle aree territoriali e
delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo con il decreto di cui
all`art. 16, comma 1, del decreto legislativo.
Art.
3.
Documentazione da allegare alla domanda
- Alla domanda
e` allegata la seguente documentazione:
a) copia del documento d`identita`;
b) copia del contratto preliminare di vendita, ovvero di altro atto
o contratto che abbia o possa avere per effetto l`acquisto, l`assegnazione
o comunque iltrasferimento non immediato, a se` o ad un proprio parente
in primo grado, della proprieta` o della titolarita` di un diritto reale
di godimento su di un immobile da costruire;
c) atto che certifichi l`esistenza di procedure implicanti una situazione
di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al
31 dicembre 1993, ne` aperta successivamente al 21 luglio 2005. Tale
situazione puo` essere rappresentata da uno dei seguenti documenti:
1) copia della sentenza di fallimento o della sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza, ovvero certificato rilasciato dal registro
delle imprese attestante il ricorrere delle predette situazioni di crisi;
2) copia del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo;
3) copia del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa
o l`amministrazione straordinaria, ovvero certificato rilasciato dal
registro delle imprese, attestante l`apertura delle predette procedure;
4) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente
o dal registro delle imprese, attestante la pendenza della procedura
di fallimento, ovvero di concordato preventivo, ovvero di liquidazione
coatta amministrativa, ovvero di amministrazione straordinaria alla
data del 31 dicembre 1993, nel caso in cui le stesse siano iniziate
anteriormente a tale data;
d) prova documentale della sussistenza della perdita di somme di denaro
versate o di altri beni trasferiti al costruttore come corrispettivo
per l`acquisto o l`assegnazione dell`immobile da costruire; a tal fine
costituisce prova anche copia del provvedimento che ha accertato definitivamente
il credito nell`ambito di una delle procedure indicate nella lettera
c), n. 4) del presente articolo o la comunicazione di tale provvedimento
proveniente dal competente organo della procedura;
e) fuori dai casi previsti dalla successiva lettera f), dichiarazione
sostitutiva dell`atto di notorieta` ai sensi dell`art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di mancato
acquisto, ovvero di mancato trasferimento, ovvero di mancata assegnazione
della proprieta` o di altro diritto reale sul bene;
f) nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta` o di altro diritto
reale sul bene per effetto di accordi negoziali con gli organi della
procedura, copia di tali accordi e dell`atto di acquisto o assegnazione
dai quali risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente
pattuito; ovvero, nel caso di acquisto o assegnazione della proprieta`
o di altro diritto reale sul bene per asta pubblica o da terzi aggiudicatari,
copia del decreto di trasferimento o dell`atto di acquisto dai quali
risulti il maggior prezzo corrisposto rispetto a quello originariamente
pattuito;
g) in caso di somme corrisposte al competente organo della procedura
a seguito del positivo esperimento dell`azione revocatoria fallimentare,
copia della sentenza anche non definitiva di accoglimento della azione
revocatoria proposta ai sensi del secondo comma dell`art. 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
h) certificazione attestante che per l`immobile e` stato richiesto il
permesso di costruire o la concessione edilizia.
- Qualora
non venga trasmessa unitamente alla domanda, la documentazione di cui
al comma 1 e` consegnata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
o tramite consegna diretta presso la sede del gestore, nel termine comunicato
dal medesimo gestore.
Art.
4.
Istruttoria e delibera sulle domande
- Il gestore
esamina le domande secondo l`ordine cronologico di presentazione e verifica
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l`accoglimento delle
stesse, richiedendo, ove necessario, eventuali chiarimenti.
- Il gestore,
all`esito dell`istruttoria, accoglie, anche parzialmente, l`istanza
ovvero respinge la stessa.
- Il gestore,
anche su motivata richiesta degli interessati, puo` disporre la revoca
o la riforma dei provvedimenti gia` adottati.
Art.
5.
Trattamento dei dati personali
- Ai sensi
e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
i dati personali raccolti dal gestore potranno essere trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell`ambito e per le finalita`
di cui al presente decreto.
Art.
6.
Determinazione dell`ammontare massimo complessivo delle somme da erogare
- Il gestore,
entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste
di indennizzo da parte degli aventi diritto e salve le risultanze della
successiva attivita` istruttoria, determina per ciascuna sezione, dandone
preventiva informazione al comitato del Fondo, l`ammontare massimo complessivo
delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, sulla base delle risorse
globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della
prima annualita` del contributo obbligatorio di cui all`art. 17 del
decreto legislativo, la prima quota percentuale di indennizzo da erogare
a ciascuno degli aventi diritto.
Art.
7.
Accesso in quota
- Nei successivi
anni di riferimento, il gestore, in caso di disponibilita` finanziarie
insufficienti, determina la misura percentuale degli indennizzi da erogare
a ciascuno degli aventi diritto.
- Il gestore,
in relazione a quanto previsto dal comma 1, tiene conto delle entrate
del Fondo rappresentate dal contributo obbligatorio a carico dei soggetti
di cui all`art. 1, lettera b) del decreto legislativo, nonche` delle
richieste gia` soddisfatte anche parzialmente e delle spese di gestione.
Il contributo obbligatorio viene versato in unica soluzione dai soggetti
che rilasciano la fideiussione sulla base di un valore di fideiussione
che, ai sensi dell`art. 2 del decreto legislativo, corrisponde alle
somme ed al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore,
persona fisica o giuridica, ha riscosso o deve ancora riscuotere dall`acquirente
prima dell`acquisto, dell`assegnazione o del trasferimento della proprieta`
o di altro diritto reale di godimento. In caso di aumento dell`importo
garantito, e` dovuto il differenziale del contributo, da versarsi entro
il mese successivo a quello dell`integrazione e con riferimento all`aliquota
in quel momento in vigore.
- Il gestore,
entro i tre mesi successivi alla chiusura dell`esercizio precedente,
determina le ulteriori quote annuali di indennizzo, senza ulteriori
aggravi per il Fondo, tenendo altresi` conto delle variazioni della
misura annua del contributo e del suo gettito effettivo, oltre che del
decrescente ammontare residuo degli indennizzi da corrispondere.
- Le determinazioni
di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo vengono comunicate al comitato.
Art.
8.
Pagamento degli indennizzi
1. La corresponsione
delle somme in favore degli aventi diritto e` effettuata dal gestore mediante
assegno circolare non trasferibile ovvero mediante bonifico su conto corrente
postale o bancario.
Art.
9.
Contabilita` e rendiconto di gestione
- Il gestore
tiene contabilita` e scritture separate per le operazioni attinenti
alla gestione del Fondo di solidarieta` per gli acquirenti di beni immobili
da costruire, nonche` separata amministrazione dei beni ad esso pertinenti,
in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere
delle obbligazioni del Fondo stesso.
- Il rendiconto
della gestione del Fondo viene redatto secondo le modalita` stabilite
nella concessione stipulata con il Ministero dell`economia e delle finanze.
- Il rendiconto
approvato dal consiglio di amministrazione della Consap S.p.a., accompagnato
dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione dello stesso
consiglio sull`attivita` svolta, e` immediatamente trasmesso al Ministero
concedente per il successivo inoltro alla Corte dei conti.
Art. 10.
Composizione e funzionamento del comitato del Fondo di solidarieta` per
gli acquirenti di beni immobili da costruire
- Presso la
Consap S.p.a. e` istituito il comitato del Fondo di solidarieta` per
gli acquirenti di beni immobili da costruire. Il comitato e` composto
da:
a) un rappresentante del Ministero dell`economia e delle finanze;
b) un rappresentante del Ministero della giustizia;
c) un rappresentante del Ministero delle attivita` produttive;
d) un rappresentante dell`Associazione bancaria italiana (ABI);
e) un rappresentante dell`Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
(ANIA);
f) un rappresentante dell`Associazione nazionale costruttori edili (ANCE);
g) un rappresentante dell`Assocond - Conafi;
h) un rappresentante di Consap S.p.a. Il comitato e` presieduto dal
rappresentante del Ministero dell`economia e delle finanze.
- I componenti
il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto
del Ministro dell`economia e delle finanze di concerto con il Ministro
della giustizia.
- Ai fini
della validita` delle sedute del comitato e` richiesta la maggioranza
assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta e` redatto apposito processo
verbale.
- L`ufficio
di segreteria del comitato e` composto da due rappresentanti della Consap.
- Con decreto
del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell`economia
e delle finanze, vengono stabilite le entita` e le modalita` di corresponsione,
a valere sul Fondo, delle indennita` ai componenti del comitato e dell`ufficio
di segreteria.
Art.
11.
Pareri del comitato
- 1. Il comitato,
su richiesta del gestore, esprime parere in ordine alla determinazione
delle linee guida e dei criteri di valutazione uniformi in merito a
situazioni e documentazioni ricorrenti nell`espletamento dell`attivita`
istruttoria, nonche` in relazione a specifici quesiti avanzati dallo
stesso gestore.
- Il presente
decreto sara` trasmesso ai competenti organi di controllo e sara` pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio
2006 Il Ministro della giustizia Castelli Il Ministro dell`economia e
delle finanze Tremonti
Allegati
- Domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà per gli acquirenti
di beni immobili da costruire.
- Dati identificativi dell`immobile
- Dati identificativi dell`immobile (segue)
- Eventuali cointestatari

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