DECRETO-LEGGE
31 marzo 2004, n.82
Proroga di termini in materia edilizia.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine
per la presentazione delle domande di regolarizzazione in materia di illeciti
edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
E
m a n a
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30
settembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«30 settembre 2004» e «30 novembre 2004».
Art.
2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 31 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il
Guardasigilli: Castelli

|