STRALCIO DELLA FINANZIARIA 2002

La legge finanziaria 2002, (Legge 28 dicembre 2001, n. 448)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato . (Suppl. Ordinario n. 285alla GU 301 del 29/12/2001) è in vigore dal 1 gennaio 2002.
Forniamo di seguito un breve commento delle norme,estrapolate dal testo complessivo,che hanno una piu' diretta incidenza sulle tematiche di nostro interesse casa,urbanistica, territorio.

Art. 7 (TERRENI EDIFICABILI)
Prevede una rivalutazione per i terreni edificabili a destinazione agricola, intervenendo direttamente sulla determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81, c. 1, lett. a) e b) del Tuir; viene previsto che per i beni posseduti alla data dell'1/1/02 può essere determinato, invece del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una apposita perizia . Tale stima dovrà essere redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri, degli architetti e dei geometri. Sul valore cosi' determinato dalla perizia giurata va applicata l'imposta sostitutiva del 4%, da corispondere entro il 30/9/02 con rateizzazione fino a un massimo di tre annualità.

Art. 8 (SOPPRESSIONE INVIM)
E' prevista la soppressione dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili (Invim) nel caso che il presupposto impositivo dell'imposta scatti dopo il 1° gennaio 2002.
In sostanza viene anticipata di un anno la soppressione dell'imposta che il decreto legislativo n. 504/92 ( quello sull'Ici) stabiliva al 1° gennaio 2003.
Quindi l'imposta non sara' dovuta nei casi in cui , dopo il 1° gennaio 2002 , avvengano :

  1. la vendita dell'immobile o del diritto reale di godimento dell'immobile;
  2. la decorrenza di un decennio (Invim decennale) dall'acquisto, o precedente dalla precedente tassazione.
    In merito all'Invim decennale viene inoltre previsto che non vi sia più l'obbligo di dichiarazione, qualora il valore finale dell'immobile al 31/10/1991 sia non inferiore all'ammontare della <<Rendita catastale>> (anche presunta) moltiplicata per i <<coefficienti>> di cui all'art. 1, comma 8, del dl 299/91, convertito con modificazioni in legge 18/11/91 n. 262, la dichiarazione prevista dall'art. 18 del dpr 26 ottobre 1972 n. 643, a condizione che non sia dovuta alcuna imposta.

Art. 9 (AGEVOLAZIONE DEL 36% e IVA 10%)

36 % SUI LAVORI

L'agevolazione del 36% viene prorogata a tutto il 31/12/2002,con una modifica da noi espressamente richiesta,dell'originaria limitazione al 30/6/2002.
La legge finanziaria ha previsto quindi la proroga, introducendo pero' alcune differenziazioni rispetto alle regole esistenti.
E' lo stesso l'ambito di applicazione ,quindi lo sconto è applicabile alle spese sostenute per interventi edilizi relativamente a:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione.

Per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali l'agevolazione è concessa anche per la manutenzione ordinaria.
Permangono immutate anche tutte le regole soggettive e procedurali già applicate negli scorsi anni. Le diffrenziazioni sono due:

  • lo sconto del 36% delle spese sostenute per gli interventi edilizi, configurando una detrazione di imposta, da diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta ma innovando rispetto al passato la detrazione dovrà necessariamente essere goduta in dieci rate di pari importo da far valere nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi ,fino al 31.12.2001,invece, vi era la possibilità di suddividere la detrazione a scelta del contribuente in 5 o 10 rate);
  • le spese sono agevolate fino a un massimo di Lit. 150.000.000 annui con uno sconto massimo che è quindi pari a 54 milioni (150.000.000 x 36%) per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese. Con una modifica rispetto al passato (era previsto in ogni caso che il limite di 150 milioni valeva distintamente per ogni anno) la nuova norma dispone invece che ai fini del computo del limite si deve tenere conto anche delle spese già sostenute negli anni precedenti se l'intervento agevolato 2002 sia prosecuzione di opere iniziate dopo il 1° gennaio 1998 ( che è la data di entrata in vigore della agevolazione).

L'agevolazione del 36% è estesa agli acquisti di immobili da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che sono ceduti o assegnati entro il 31/12/ 2003.
Lo sconto è quindi applicabile :

  • per gli interi immobili sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (non di manutenzione né straordinaria né ordinaria);
  • gli interventi devono essere effettuati entro il 31/12/2002 da: imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie imprese;
  • gli immobili devono essere ceduti (o assegnati nel caso di cooperative) entro il 31/12/2003;
  • beneficiera' direttamente della detrazione l'acquirente della singola unità immobiliare (o l'assegnatario nel caso di cooperative) non l'impresa costruttrice;
  • l'entita' della detrazione è calcolata in modo forfettario: essa è pari al 25% del prezzo risultante dall'atto pubblico di compravendita (o dall'atto di assegnazione della cooperative) in ogni caso non oltre il limite di 150 milioni.

IVA SULLE MANUTENZIONI
E' stata prorogata ancora per un anno l'agevolazione per le manutenzioni di fabbricati abitativi.
L'aliquota ridotta del 10% (introdotta Finanziaria 2000 e poi prorogata e mantenuta dalla Finanziaria dell'anno scorso) si applicherà infatti fino al 31/12/2002. Puo' essere pero' l'ultima proroga in quanto la direttiva del consiglio dell'Unione europea consente l' aliquota agevolata solo per il triennio 2000-2002.

TARIFFE CATASTALI
Le tariffe catastali potranno essere adeguate. Con proprio decreto, il ministro dell'economia può fissare le nuove tariffe d'estimo, non solo al fine di attuare le decisioni adottate dalle commissioni censuarie, ma anche per tenere conto di variazioni in altro modo determinatesi. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle nuove tariffe, l'amministrazione finanziaria provvederà all'aggiornamento degli atti catastali inserendo le nuove rendite.

Art. 11 (FONDAZIONI BANCARIE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE)
La norma apporta modifiche al dlgs 153/1999 sulle fondazioni bancarie e ridefinisce, ampliandoli ed elencandoli più analiticamente, i settori nei quali sono ammessi gli interventi delle fondazioni e tra i quali, ogni triennio, le fondazioni dovranno adottarne non più di tre in cui operare in via prevalente. Tra i settori indicati quelli della famiglia e valori connessi, della crescita e formazione giovanile, della filantropia, della religione e dello sviluppo spirituale, dei diritti civili, della prevenzione della criminalità e della sicurezza pubblica, della sicurezza alimentare e dell'agricoltura di qualità, della protezione dei consumatori, della protezione civile e dell'attività sportiva. In particolare viene indicato uno specifico settore connesso allo sviluppo locale e all'edilizia popolare locale,come pure alla protezione e qualita' ambientale.E' evidente che queste elencazioni per avere una concreta prospettazione oiperativa presuppongono precise scelte e indirizzi tutti da verificare.
L'organo di indirizzo, che ha competenza sulla adozione e determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione, avrà una composizione diversa dalla attuale, maggiormente rappresentativa degli enti locali.
Il comma 4 impone infatti di assicurare la presenza di una <<prevalente>> rappresentanza degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione, tale da rifletterne le competenze nei settori ammessi ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Art. 13 (GASOLIO DA RISCALDAMENTO)
Il comma 2 stabilisce che la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, prevista per i comuni non metanizzati della zona climatica E del dpr 412/93 (comuni che presentano un numero di gradi-giorno superiore a 2.100 e non superiore a 3.000), si applica, per il 2002 e 2003, alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio individuate con delibera del consiglio comunale.

Art. 14 ( METANO AD USI CIVILI)
E' prevista, entro il 31 gennaio 2002, l'emanazione di un decreto per la riduzione dell'imposta di consumo sul metano destinato a usi civili, con riferimento ad aree diverse da quelle già agevolate, proprio al fine di ridurre gli squilibri tariffari ad oggi esistenti nelle varie zone del paese. Fino all'entrata in vigore del dm in questione, ai fini fiscali continuano ad applicarsi le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento Cip n. 37 del 26/6/86. Il comma 2 stabilisce e autorizza i limiti di spesa a copertura delle misure suddette.

Art. 24 (PATTO DI STABILITA' ED ENTI LOCALI)
Prevede ulteriori limitazioni e vincoli per gli enti locali, ai fini del rispetto del patto di stabilità. Per il 2002, il disavanzo di ogni provincia e di ogni comune (sono esclusi i comuni di piccoli con meno di 5 mila abitanti), calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate (con esclusione dei trasferimenti delle p.a. e delle entrate per alienazioni, nonché delle spese sostenute in base ai trasferimenti con vincolo di destinazione dalle p.a., e delle entrate e spese eccezionali), non potrà essere superiore a quello del 2000, aumentato del 5%.
Tutte le spese correnti 2002 (tenuto conto delle eccezioni degli interessi passivi e delle spese finanziate con fondi Ue) non potranno superare gli impegni assunti nel 2000, aumentati del 6%; i limiti di percentuale ai fini dell'incremento si applicano a tutti i pagamenti per spese correnti, con riferimento alle corresponsioni effettuate nell'esercizio 2000. Nel 2003 e nel 2004, le province e i comuni con più di 5 mila abitanti devono ridurre il disavanzo, mediante un ulteriore intervento correttivo pari al 2% della spesa corrente dell'anno precedente. Detto intervento si applica al disavanzo del precedente anno, incrementato del tasso di inflazione programmato, indicato dal Dpef.
Per acquistare beni e servizi, gli enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate dalla società Consip per forniture e appalti. Per procedere ad acquisti autonomi, i suddetti enti utilizzano i prezzi delle convenzioni, come base d'asta per il ribasso. I suddetti atti sono trasmetti ai collegi dei revisori dei conti per consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo. Tali enti dovranno disporre le relative direttive anche nei confronti delle aziende e società controllate, nonché promuovere gli interventi atti a esternalizzare i servizi, realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza della gestione.
In applicazione di tale principio, sono ridotti i trasferimenti erariali di finanziamento della spesa corrente dei bilanci degli enti locali, rispettivamente dell'1% per il 2002, del 2° per il 2003 e del 3° per il 2004. Un taglio ulteriore sui trasferimenti si applica, nel 2002, nei confronti degli enti che non rispettano i limiti del patto di stabilità, in misura pari alla differenza tra gli obiettivi e i risultati raggiunti.

Art. 35 (SERVIZI PUBBLICI LOCALI)
Modifica la normativa sui servizi pubblici locali e in particolare l'art. 113 del dlgs 267/2000 (cui aggiunge un articolo 113/bis) dando corso alla riforma dei servizi pubblici locali più volte naufragata nel corso della passata legislatura.
In pratica vi è la netta separazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale dai servizi di pubblica rilevanza non industriale.

Art. 47 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
L'art. 47 interviene a regolamentare il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, la quale può intervenire per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal Cipe.
La prima categoria di interventi può essere rivolta a favore di soggetti pubblici e privati per gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, e potrà gestire operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, relativamente anche ai progetti; in prestazioni di garanzie e di assunzioni di partecipazioni (che non dovranno però essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'art. 2359 cc).

Art. 54 (FONDO OPERE PUBBLICHE ENTI LOCALI)
A partire dal 2002 è istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali al fine di promuovere la realizzazione di opere pubbliche in coerenza con gli obiettivi indicati del Dpef.

Art. 71 (VENDITA AREE DEMANIALI E SANATORIA)
Stabilisce la normativa sul trasferimento dei beni demaniali ai comuni ai fini della successiva cessione ai privati trova applicazione anche per le aree demaniali situate in territorio nazionale, non destinate a funzioni pubbliche, e sulle quali siano state compiute opere di urbanizzazione e di costruzione precedentemente al 31 dicembre 1990.
In sostanza la gravissima e criticatissima norma istituisce un condono edilizio generalizzato per le opere sulle aree demaniali e da possibilita' di acquistare,a prezzo scontato, aree demaniali su cui si è costruito anche abusivamente.La norma ha suscitato la sollevazione di vari ambienti parlamentari tanto che il ministro Tremonti e la maggioranza hanno preannunciato di voler rivedere quella che è stata definita "una svista".In sostanza l'articolo in oggetto fa un espresso richiamo ad una vecchia legge del 1992 la N.177, la quale statuiva che una vendita a privati di aree demaniali equivaleva a sanatoria, con la conseguenza che privati che avessero costruito su area demaniale (anche abusivamente) con l'acquisto della proprieta' dell'area (e quindi della costruzione) ottengono nel contempo la regolarizzazione ammonistrativa dell'edificio,con il duplice vantaggio di un condono a condizioni di favore e sconto.Aver recepito tale norma del 1992 è grave:il privato spesso abusivo costruttore di edificio acquista l'area e con questo:

  • paga un prezzo agevolato (con possibile ricorso al tribunale se il prezzo ute non lo sodddisfa);
  • ottiene l'automatica sanatoria degli abusi urbanistici ed edilizi;
  • paga una tassa di registro a quota fissa (100.000 lire);
  • non deve piu' pagare indennita' di occupazioni pregresse;
  • puo' pagare il prezzo rateizzato.

Unico vincolo: l'inalienabilita' quinquennale del bene acquisito.
Gli ordini del giorno approvati dal Senato che impegnano il Governo in fase attuativa non sembrano sufficienti (coi richiami ai vincoli ambientali, culturali ecc) a impedire una applicazione dell'articolo 71 che dovra' essere cassato con apposita norma di legge se si vyuole evitare una aggressione senza precedenti alle prerogative pubbliche sull'uso del territorio.

Art. 76 (IMPOSTA AGEVOLATA PER TRASFERIMENTI DI IMMOBILI)
Viene precisato che per l'applicabilità del regime fiscale previsto per il trasferimento di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (e cioe' imposta di registro dell'1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) , non è necessario che l'acquirente disponga in precedenza di un altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.