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STRALCIO
DELLA FINANZIARIA 2002
La legge finanziaria 2002, (Legge 28 dicembre 2001, n. 448)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato . (Suppl. Ordinario n. 285alla GU 301 del 29/12/2001) è
in vigore dal 1 gennaio 2002.
Forniamo
di seguito un breve commento delle norme,estrapolate dal testo complessivo,che
hanno una piu' diretta incidenza sulle tematiche di nostro interesse casa,urbanistica,
territorio.
Art. 7 (TERRENI EDIFICABILI)
Prevede
una rivalutazione per i terreni edificabili a destinazione agricola, intervenendo
direttamente sulla determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di
cui all'art. 81, c. 1, lett. a) e b) del Tuir; viene previsto che per
i beni posseduti alla data dell'1/1/02 può essere determinato,
invece del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato
sulla base di una apposita perizia . Tale stima dovrà essere redatta
da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri, degli architetti e dei
geometri. Sul valore cosi' determinato dalla perizia giurata va applicata
l'imposta sostitutiva del 4%, da corispondere entro il 30/9/02 con rateizzazione
fino a un massimo di tre annualità.
Art. 8 (SOPPRESSIONE INVIM)
E'
prevista la soppressione dell'imposta sull'incremento del valore degli
immobili (Invim) nel caso che il presupposto impositivo dell'imposta scatti
dopo il 1° gennaio 2002.
In
sostanza viene anticipata di un anno la soppressione dell'imposta che
il decreto legislativo n. 504/92 ( quello sull'Ici) stabiliva al 1°
gennaio 2003.
Quindi
l'imposta non sara' dovuta nei casi in cui , dopo il 1° gennaio 2002
, avvengano :
- la vendita
dell'immobile o del diritto reale di godimento dell'immobile;
- la decorrenza
di un decennio (Invim decennale) dall'acquisto, o precedente dalla precedente
tassazione.
In
merito all'Invim decennale viene inoltre previsto che non vi sia più
l'obbligo di dichiarazione, qualora il valore finale dell'immobile al
31/10/1991 sia non inferiore all'ammontare della <<Rendita catastale>>
(anche presunta) moltiplicata per i <<coefficienti>> di
cui all'art. 1, comma 8, del dl 299/91, convertito con modificazioni
in legge 18/11/91 n. 262, la dichiarazione prevista dall'art. 18 del
dpr 26 ottobre 1972 n. 643, a condizione che non sia dovuta alcuna imposta.
Art. 9 (AGEVOLAZIONE DEL 36% e IVA 10%)
36 % SUI LAVORI
L'agevolazione del 36% viene prorogata a tutto il 31/12/2002,con una modifica
da noi espressamente richiesta,dell'originaria limitazione al 30/6/2002.
La
legge finanziaria ha previsto quindi la proroga, introducendo pero' alcune
differenziazioni rispetto alle regole esistenti.
E'
lo stesso l'ambito di applicazione ,quindi lo sconto è applicabile
alle spese sostenute per interventi edilizi relativamente a:
- manutenzione
straordinaria;
- restauro
e risanamento conservativo;
- ristrutturazione.
Per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali l'agevolazione
è concessa anche per la manutenzione ordinaria.
Permangono
immutate anche tutte le regole soggettive e procedurali già applicate
negli scorsi anni. Le diffrenziazioni sono due:
- lo sconto
del 36% delle spese sostenute per gli interventi edilizi, configurando
una detrazione di imposta, da diritto a detrarre annualmente la quota
spettante nei limiti dell'imposta dovuta ma innovando rispetto al passato
la detrazione dovrà necessariamente essere goduta in dieci rate
di pari importo da far valere nell'anno in cui sono state sostenute
le spese e nei nove periodi di imposta successivi ,fino al 31.12.2001,invece,
vi era la possibilità di suddividere la detrazione a scelta del
contribuente in 5 o 10 rate);
- le spese
sono agevolate fino a un massimo di Lit. 150.000.000 annui con uno sconto
massimo che è quindi pari a 54 milioni (150.000.000 x 36%) per
ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e
per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese. Con una modifica rispetto
al passato (era previsto in ogni caso che il limite di 150 milioni valeva
distintamente per ogni anno) la nuova norma dispone invece che ai fini
del computo del limite si deve tenere conto anche delle spese già
sostenute negli anni precedenti se l'intervento agevolato 2002 sia prosecuzione
di opere iniziate dopo il 1° gennaio 1998 ( che è la data
di entrata in vigore della agevolazione).
L'agevolazione del 36% è estesa agli acquisti di immobili da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie
che sono ceduti o assegnati entro il 31/12/ 2003.
Lo
sconto è quindi applicabile :
- per
gli interi immobili sui quali sono stati effettuati interventi di restauro
e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (non di manutenzione
né straordinaria né ordinaria);
- gli
interventi devono essere effettuati entro il 31/12/2002 da: imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie
imprese;
- gli
immobili devono essere ceduti (o assegnati nel caso di cooperative)
entro il 31/12/2003;
- beneficiera'
direttamente della detrazione l'acquirente della singola unità
immobiliare (o l'assegnatario nel caso di cooperative) non l'impresa
costruttrice;
- l'entita'
della detrazione è calcolata in modo forfettario: essa è
pari al 25% del prezzo risultante dall'atto pubblico di compravendita
(o dall'atto di assegnazione della cooperative) in ogni caso non oltre
il limite di 150 milioni.
IVA SULLE MANUTENZIONI
E'
stata prorogata ancora per un anno l'agevolazione per le manutenzioni
di fabbricati abitativi.
L'aliquota
ridotta del 10% (introdotta Finanziaria 2000 e poi prorogata e mantenuta
dalla Finanziaria dell'anno scorso) si applicherà infatti fino
al 31/12/2002. Puo' essere pero' l'ultima proroga in quanto la direttiva
del consiglio dell'Unione europea consente l' aliquota agevolata solo
per il triennio 2000-2002.
TARIFFE CATASTALI
Le
tariffe catastali potranno essere adeguate. Con proprio decreto, il ministro
dell'economia può fissare le nuove tariffe d'estimo, non solo al
fine di attuare le decisioni adottate dalle commissioni censuarie, ma
anche per tenere conto di variazioni in altro modo determinatesi. Entro
60 giorni dall'entrata in vigore delle nuove tariffe, l'amministrazione
finanziaria provvederà all'aggiornamento degli atti catastali inserendo
le nuove rendite.
Art. 11 (FONDAZIONI BANCARIE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE)
La
norma apporta modifiche al dlgs 153/1999 sulle fondazioni bancarie e ridefinisce,
ampliandoli ed elencandoli più analiticamente, i settori nei quali
sono ammessi gli interventi delle fondazioni e tra i quali, ogni triennio,
le fondazioni dovranno adottarne non più di tre in cui operare
in via prevalente. Tra i settori indicati quelli della famiglia e valori
connessi, della crescita e formazione giovanile, della filantropia, della
religione e dello sviluppo spirituale, dei diritti civili, della prevenzione
della criminalità e della sicurezza pubblica, della sicurezza alimentare
e dell'agricoltura di qualità, della protezione dei consumatori,
della protezione civile e dell'attività sportiva. In particolare
viene indicato uno specifico settore connesso allo sviluppo locale e all'edilizia
popolare locale,come pure alla protezione e qualita' ambientale.E' evidente
che queste elencazioni per avere una concreta prospettazione oiperativa
presuppongono precise scelte e indirizzi tutti da verificare.
L'organo
di indirizzo, che ha competenza sulla adozione e determinazione dei programmi,
delle priorità e degli obiettivi della fondazione, avrà
una composizione diversa dalla attuale, maggiormente rappresentativa degli
enti locali.
Il
comma 4 impone infatti di assicurare la presenza di una <<prevalente>>
rappresentanza degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione, tale
da rifletterne le competenze nei settori ammessi ai sensi degli artt.
117 e 118 della Costituzione.
Art. 13 (GASOLIO DA RISCALDAMENTO)
Il
comma 2 stabilisce che la riduzione del costo del gasolio e dei gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, prevista
per i comuni non metanizzati della zona climatica E del dpr 412/93 (comuni
che presentano un numero di gradi-giorno superiore a 2.100 e non superiore
a 3.000), si applica, per il 2002 e 2003, alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio individuate con delibera
del consiglio comunale.
Art.
14 ( METANO AD USI CIVILI)
E'
prevista, entro il 31 gennaio 2002, l'emanazione di un decreto per la
riduzione dell'imposta di consumo sul metano destinato a usi civili, con
riferimento ad aree diverse da quelle già agevolate, proprio al
fine di ridurre gli squilibri tariffari ad oggi esistenti nelle varie
zone del paese. Fino all'entrata in vigore del dm in questione, ai fini
fiscali continuano ad applicarsi le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento
Cip n. 37 del 26/6/86. Il comma 2 stabilisce e autorizza i limiti di spesa
a copertura delle misure suddette.
Art. 24 (PATTO DI STABILITA' ED ENTI LOCALI)
Prevede
ulteriori limitazioni e vincoli per gli enti locali, ai fini del rispetto
del patto di stabilità. Per il 2002, il disavanzo di ogni provincia
e di ogni comune (sono esclusi i comuni di piccoli con meno di 5 mila
abitanti), calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente
riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente
pagate (con esclusione dei trasferimenti delle p.a. e delle entrate per
alienazioni, nonché delle spese sostenute in base ai trasferimenti
con vincolo di destinazione dalle p.a., e delle entrate e spese eccezionali),
non potrà essere superiore a quello del 2000, aumentato del 5%.
Tutte
le spese correnti 2002 (tenuto conto delle eccezioni degli interessi passivi
e delle spese finanziate con fondi Ue) non potranno superare gli impegni
assunti nel 2000, aumentati del 6%; i limiti di percentuale ai fini dell'incremento
si applicano a tutti i pagamenti per spese correnti, con riferimento alle
corresponsioni effettuate nell'esercizio 2000. Nel 2003 e nel 2004, le
province e i comuni con più di 5 mila abitanti devono ridurre il
disavanzo, mediante un ulteriore intervento correttivo pari al 2% della
spesa corrente dell'anno precedente. Detto intervento si applica al disavanzo
del precedente anno, incrementato del tasso di inflazione programmato,
indicato dal Dpef.
Per
acquistare beni e servizi, gli enti locali possono aderire alle convenzioni
stipulate dalla società Consip per forniture e appalti. Per procedere
ad acquisti autonomi, i suddetti enti utilizzano i prezzi delle convenzioni,
come base d'asta per il ribasso. I suddetti atti sono trasmetti ai collegi
dei revisori dei conti per consentire lo svolgimento delle funzioni di
controllo. Tali enti dovranno disporre le relative direttive anche nei
confronti delle aziende e società controllate, nonché promuovere
gli interventi atti a esternalizzare i servizi, realizzare economie di
spesa e migliorare l'efficienza della gestione.
In
applicazione di tale principio, sono ridotti i trasferimenti erariali
di finanziamento della spesa corrente dei bilanci degli enti locali, rispettivamente
dell'1% per il 2002, del 2° per il 2003 e del 3° per il 2004.
Un taglio ulteriore sui trasferimenti si applica, nel 2002, nei confronti
degli enti che non rispettano i limiti del patto di stabilità,
in misura pari alla differenza tra gli obiettivi e i risultati raggiunti.
Art. 35 (SERVIZI PUBBLICI LOCALI)
Modifica
la normativa sui servizi pubblici locali e in particolare l'art. 113 del
dlgs 267/2000 (cui aggiunge un articolo 113/bis) dando corso alla riforma
dei servizi pubblici locali più volte naufragata nel corso della
passata legislatura.
In
pratica vi è la netta separazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza industriale dai servizi di pubblica rilevanza non industriale.
Art. 47 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)
L'art.
47 interviene a regolamentare il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti,
la quale può intervenire per fini di interesse generale, anche
in collaborazione con altre istituzioni finanziarie per il finanziamento
del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni
a livello regionale e locale, individuate dal Cipe.
La
prima categoria di interventi può essere rivolta a favore di soggetti
pubblici e privati per gli studi, la progettazione, la realizzazione e
la gestione delle opere, e potrà gestire operazioni di finanziamento
sotto qualsiasi forma, relativamente anche ai progetti; in prestazioni
di garanzie e di assunzioni di partecipazioni (che non dovranno però
essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'art.
2359 cc).
Art. 54 (FONDO OPERE PUBBLICHE ENTI LOCALI)
A partire
dal 2002 è istituito presso il ministero dell'economia e delle
finanze il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali al fine di promuovere la realizzazione
di opere pubbliche in coerenza con gli obiettivi indicati del Dpef.
Art.
71 (VENDITA AREE DEMANIALI E SANATORIA)
Stabilisce
la normativa sul trasferimento dei beni demaniali ai comuni ai fini della
successiva cessione ai privati trova applicazione anche per le aree demaniali
situate in territorio nazionale, non destinate a funzioni pubbliche, e
sulle quali siano state compiute opere di urbanizzazione e di costruzione
precedentemente al 31 dicembre 1990.
In
sostanza la gravissima e criticatissima norma istituisce un condono edilizio
generalizzato per le opere sulle aree demaniali e da possibilita' di acquistare,a
prezzo scontato, aree demaniali su cui si è costruito anche abusivamente.La
norma ha suscitato la sollevazione di vari ambienti parlamentari tanto
che il ministro Tremonti e la maggioranza hanno preannunciato di voler
rivedere quella che è stata definita "una svista".In sostanza l'articolo
in oggetto fa un espresso richiamo ad una vecchia legge del 1992 la N.177,
la quale statuiva che una vendita a privati di aree demaniali equivaleva
a sanatoria, con la conseguenza che privati che avessero costruito su
area demaniale (anche abusivamente) con l'acquisto della proprieta' dell'area
(e quindi della costruzione) ottengono nel contempo la regolarizzazione
ammonistrativa dell'edificio,con il duplice vantaggio di un condono a
condizioni di favore e sconto.Aver recepito tale norma del 1992 è
grave:il privato spesso abusivo costruttore di edificio acquista l'area
e con questo:
- paga
un prezzo agevolato (con possibile ricorso al tribunale se il prezzo
ute non lo sodddisfa);
- ottiene
l'automatica sanatoria degli abusi urbanistici ed edilizi;
- paga
una tassa di registro a quota fissa (100.000 lire);
- non deve
piu' pagare indennita' di occupazioni pregresse;
- puo'
pagare il prezzo rateizzato.
Unico vincolo: l'inalienabilita' quinquennale del bene acquisito.
Gli
ordini del giorno approvati dal Senato che impegnano il Governo in fase
attuativa non sembrano sufficienti (coi richiami ai vincoli ambientali,
culturali ecc) a impedire una applicazione dell'articolo 71 che dovra'
essere cassato con apposita norma di legge se si vyuole evitare una aggressione
senza precedenti alle prerogative pubbliche sull'uso del territorio.
Art. 76 (IMPOSTA AGEVOLATA PER TRASFERIMENTI DI IMMOBILI)
Viene
precisato che per l'applicabilità del regime fiscale previsto per
il trasferimento di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati
(e cioe' imposta di registro dell'1% e imposte ipotecarie e catastali
in misura fissa) , non è necessario che l'acquirente disponga in
precedenza di un altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

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