CORTE
DI CASSAZIONE
Sez. trib. 8 settembre 2003, n. 13085.
Pres. Riggio – Est. Falcone –P.M. Frazzini (conf.) Ministero
delle Finanze c. Romano ed altro.
Tributi in generale – esenzioni ed agevolazioni (benefici)
– edilizia – benefici per l’acquisto della prima casa
– acquisto da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale
– diritto a fruire delle agevolazioni fiscali anche del coniuge
sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge
acquirente – sussistenza – fattispecie relativa al requisito
della residenza.
Nel
caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei
coniugi in regime di comunione legale, l’altro ne diviene comproprietario
ex art. 177 c.c. con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate
in relazione all’acquisto della “prima casa” anche se
sprovvisto dei requisiti di legge (nella specie la residenza), sussistenti
solo in capo al coniuge acquirente.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO - con atto registrato il 16 agosto 1993 Stassano
(…) ha acquistato, con i benefici di legge previsti per la prima
casa, un appartamento da adibire ad abitazione. L’ufficio poi ha
richiesto l’imposta normale di registro sul presupposto che l’acquisto
era stato fatto in regime di comunione legale tra i coniugi e che per
uno dei coniugi (la moglie) mancava il requisito della residenza.
I contribuenti hanno proposto ricorso, che è stato accolto dalla
Commissione di primo grado in quanto la signora, con dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, ha dimostrato che abitava nell’immobile con tutta
la famiglia già alla data di acquisto del 30 luglio 1993 e che,
solo per motivi di lavoro, non aveva provveduto al formale trasferimento
della residenza.
La Commissione Regionale ha respinto l’appello dell’ufficio
sostenendo che è ininfluente lo stato civile dell’acquirente,
purché questi abbia i requisiti previsti dalla legge.
La Commissione Regionale ha respinto l’appello dell’ufficio
sostenendo che è ininfluente lo stato civile dell’acquirente,
purché questi abbia i requisiti previsti dalla legge.
Ha proposto ricorso il Ministero delle finanze.
I contribuenti non hanno svolto attività difensive in questa sede.
MOTIVI
DELLA DECISIONE – il ricorrente ha dedotto violazione e
falsa applicazione degli artt. 177 c.c. e 7 della L. n. 168/82 in quanto
l’immobile, pur se acquistato dal solo marito, è caduto in
comunione tra i coniugi, onde necessariamente entrambi i coniugi dovevano
possedere i requisiti previsti dalla legge per godere dei benefici per
la prima casa, pena la decadenza per tutti. In particolare, nella specie,
la signora non aveva la residenza, per cui legittimamente l’ufficio
ha richiesto l’imposta normale.
Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato, per cui deve essere
rigettato.
E’ senz’altro esatto che un bene acquistato da un coniuge
in comunione legale diventa automaticamente di proprietà di entrambi
i coniugi, ma non è esatta l’ulteriore affermazione secondo
la quale, per godere dei benefici della prima casa, entrambi i coniugi
debbano possedere anche il requisito della residenza.
E infatti, quanto l’immobile viene acquistato da un coniuge in comunione
legale, proprio per gli effetti che tale acquisto produce anche nei confronti
dell’altro coniuge, acquista rilievo giuridico la famiglia, intesa
quale entità autonoma che giustifica e legittima l’estensione
automatica dell’acquisto da un soggetto all’altro. Se non
ci fosse per lo mezzo una famiglia, non si verificherebbe quell’effetto
automatico. Quella che conta, allora, non è tanto la residenza
dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.
Orbene, ai sensi dell’art. 144 c.c., i coniugi “fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti
della famiglia stessa”. Questa norma, che è una esplicazione
ed un’attuazione della più ampia tutela che l’art.
29 della Costituzione assegna alla famiglia, mentre da una parte riconosce
che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza
individuale, dall’altra tende privilegiare le esigenze della famiglia,
quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi. Anche la norma tributaria,
in un caso come questo (nel quale l’acquisto fatto dal marito produce
effetti automatici anche nei confronti della moglie), va letta ed applicata
nel senso che diventa prevalente l’interesse della famiglia rispetto
a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti
per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della
presenza di un’altra entità, quale la famiglia.
Nella specie, è emerso che il marito sicuramente possedeva il requisito
della residenza e che la casa acquistata è stata destinata a residenza
della famiglia, e questo è sufficiente per riconoscere i benefici
per la prima casa, diventando ininfluente sul piano tributario la mancanza
del requisito della residenza della moglie, ben potendo la moglie avere
una esigenza (legittima e riconosciuta dalla legge civile) che la spinge
ad avere residenza diversa.
Nulla va disposto per le spese non avendo i contribuenti svolto attività
difensiva in questa sede.
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