Cass. civ. Sez. lavoro, 12-01-2009, n. 386

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13/17 giugno 2002 il Tribunale di Roma rigettava la domanda avanzata da C.A. nei confronti del condominio di (OMISSIS) della medesima città , diretta ad ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto quale addetta alle pulizie di quell'edificio per il periodo (OMISSIS), l'annullamento del licenziamento intimatole e la condanna del condominio al pagamento delle differenze retributive maturate, e altre richieste consequenziali. Il Tribunale, inoltre, dichiarava inammissibili per incompetenza funzionale le pretese formulate dal condominio sia nel giudizio riassunto, avente ad oggetto la convalida dell'intimazione di licenza per finita locazione dell'alloggio occupato dalla lavoratrice, sia nel giudizio promosso da costei, per la declaratoria della cessazione di quella locazione e per il pagamento dei corrispettivi con relativi oneri accessori.

La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma con pronuncia depositata il 9 novembre 2005.

Nel rigettare l'appello della lavoratrice, la Corte Territoriale ha rilevato la mancanza di specifiche critiche in ordine alla ritenuta insussistenza della subordinazione, evidenziando non solo che la controversia sulla natura del rapporto di lavoro era stata generata dalla intimazione di rilascio dell'alloggio detenuto da C.A. - procedimento nel quale costei aveva prospettato, in comparsa di risposta, la esistenza di un rapporto di collaborazione per prestazioni di pulizia delle scale dell'edificio condominiale con godimento dell'alloggio come corrispettivo - ma che le risultanze probatorie richiamate dall'appellante a sostegno dell'affermato svolgimento delle mansioni di portiere, e precisamente la deposizione del teste A. e le proposte contrattuali, non valevano a provare tale assunto e le modalità  fattuali del rapporto.

La Corte di merito ha poi ritenuto la inammissibilità  sia della censura concernente l'omesso esame delle domande ai sensi degli artt. 35 e 36 Cost., in relazione alla mancata corresponsione dei compensi per le prestazioni ulteriori rispetto a quelle retribuite con il godimento dell'alloggio, in quanto tardivamente formulata, sia della declaratoria di incompetenza per il rilascio dell'alloggio, non potendo avere interesse ad impugnare statuizioni riguardanti richieste avanzate dall'avversario.

La cassazione della sentenza è ora richiesta dalla lavoratrice soccombente con ricorso basato su tre motivi, cui il condominio ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

Il primo motivo, nel denunciare vizio di motivazione, addebita alla sentenza impugnata di essersi basata per la decisione unicamente sul contratto per i lavori di pulizia stipulato il (OMISSIS), senza considerare, ai fini della determinazione del rapporto, le successive proposte e richieste di nuovi contratti provenienti dagli amministratori che si erano succeduti nel tempo nella gestione del condominio, contenenti le indicazioni delle prestazioni dovute dalla lavoratrice, le quali, invece, dovevano essere inquadrate in quelle del portiere dello stabile, soggette al controllo e al potere di vigilanza e disciplinare del datore di lavoro. Critica ancora la sentenza impugnata perchè nell'individuare la natura del rapporto, non ha tenuto conto della mancanza, per la lavoratrice, di autonomia nella esecuzione del lavoro e dell'assenza di rischi economici per l'attività  prestata, per la quale non vi era necessità  di alcuna struttura imprenditoriale.

Il secondo motivo deduce l'erroneità  della rilevata tardività  della domanda per i compensi ai sensi dell'art. 36 Cost., essendo invece la richiesta contenuta nel ricorso introduttivo, ed insieme la violazione della norma per l'insufficienza della retribuzione, malgrado l'acquisizione nel corso del giudizio della prova dello svolgimento dell'attività  lavorativa della odierna ricorrente per tutti i giorni della settimana quale portiera dello stabile.

Il terzo motivo, così rubricato "Errata motivazione sulla dichiarazione di incompetenza per materia in relazione al rilascio dell'alloggio-portiere", deduce la sussistenza dell'interesse della lavoratrice per il riconoscimento della competenza per materia del giudice del lavoro anche in ordine alle domande per le quali il medesimo giudice l'aveva declinata, "trattandosi in effetti e in definitiva di una causa relativa a rapporti di lavoro".

Il primo motivo è infondato. La sentenza impugnata, nel rigettare l'impugnazione della odierna ricorrente, ha rilevato innanzitutto che costei non aveva criticato l'inquadramento del rapporto affermato dal Tribunale, il quale aveva qualificato contratto di locazione quello stipulato tra le parti il (OMISSIS) avente ad oggetto il godimento, da parte della predetta C., di un immobile ad uso abitativo con corrispettivo di un obbligo di fare, precisato in due prestazioni settimanali di pulizia delle parti comuni dell'edificio con materiali a spese del locatore; ed ha aggiunto che l'appellante neppure aveva censurato l'apprezzamento degli elementi istruttori compiuto dal Tribunale, il quale aveva definito la prestazione della odierna ricorrente come "di risultato, fornita senza vincoli di giorni, orari, direttive e controllo", escludendo di conseguenza il vincolo della subordinazione ed evidenziando, ad ulteriore supporto del proprio convincimento, come la controversia era stata originata dalla intimazione di rilascio dell'immobile per finita locazione. La Corte di merito ha poi sottolineato che nei motivi di appello la lavoratrice si era limitata ad insistere nelle deduzioni svolte nella precedente fase del giudizio, richiamando il contenuto della deposizione del teste A. - che ad avviso del giudice del gravame non deponeva nel senso voluto dall'appellante - e alcune proposte contrattuali non sottoscritte dal condominio e inidonee altresì a provare le modalità  fattuali del rapporto.

La censura di omessa valutazione dei documenti allegati, specificati in un ordine di servizio del (OMISSIS) ed in talune proposte di contratto che sarebbero state formulate dal condominio successivamente a tale data - e precisamente (OMISSIS) - non contiene elementi specifici e concreti che valgano a contrastare quelli utilizzati dalla Corte Territoriale per inquadrare il rapporto nello schema del lavoro autonomo ed escludere il rapporto di portierato.

Anzitutto, il rilievo mosso dal condominio laddove sostiene che tali "proposte e richiesti di nuovi contratti" sarebbero stati sottoscritti dall'amministratore, diversamente da quanto in proposito ha evidenziato la sentenza impugnata, si risolve in un errore di fatto deducibile con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., n. 4.

Ma quand'anche l'attribuzione della provenienza di quella documentazione dal condominio non fosse stata da questo contestata sì da ritenere pacifica la sussistenza di successive proposte contrattuali là  contenute (v. al riguardo Cass. 16 agosto 2004 n. 15949), si deve osservare: a) che tali proposte fanno riferimento, così come espressamente dichiara la ricorrente, soltanto a contratti di appalto o contratti d'opera per lavori di pulizia delle parti condominiali da effettuare con cadenza diversa - nella lettera dell'11 marzo 1992 si farebbe riferimento anche alla "innaffiatura di piante, androne e giardino e lavori di piccola manutenzione secondo necessità " - e riguardano periodi successivi alle date dei singoli documenti, per cui non varrebbero a modificare l'originario assetto negoziale risalente al (OMISSIS) e definito contratto di locazione; b) che la stessa ricorrente sostiene di non avere mai accettato quelle proposte contrattuali "perchè escludenti un rapporto di lavoro subordinato e tendenti a sostituire completamente l'originario contratto con altri tipi di contratto denominati di appalto o d'opera"; c) che con esse la ricorrente non fa riferimento ad alcun elemento da cui desumere l'espletamento di un'attività  oltre che di pulizia, anche di custodia e vigilanza dell'edificio, nei quali si sostanziano i compiti inerenti al rapporto di portierato.

Relativamente al vincolo della subordinazione, la sentenza impugnata lo ha escluso sulla base dell'accertamento di fatto compiuto - dall'istruttoria espletata era emerso che si trattava "di prestazione di risultato fornita senza vincoli di giorni, orari, direttive e controllo - e richiamando la deduzione svolta dalla lavoratrice nella comparsa di costituzione nel procedimento di intimazione per finita locazione instaurato dal condominio per l'alloggio concesso alla stessa come corrispettivo delle prestazioni di pulizia dell'edificio condominiale, laddove la lavoratrice aveva prospettato la esistenza di un "rapporto di collaborazione" avente ad oggetto la pulizia delle scale. Tale accertamento è contestato dalla ricorrente, senza denunciare vizi dell'apprezzamento compiuto dal giudice del merito, ma limitandosi ad opporre che le mansioni svolte da essa durante tutto il rapporto erano state quelle indicate nell'ordine di servizio dell'amministrazione del condominio in data (OMISSIS) e nelle richiamate successive proposte di contratti d'opera, concernenti la indicazioni della frequenza della pulizia delle scale e dei giorni in cui "possibilmente" essa doveva essere effettuata, documenti questi che la sentenza impugnata con statuizione non adeguatamente censurata ha ritenuto inidonei a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nè a nulla rileva che la lavoratrice fruisse dell'alloggio originariamente destinato ad abitazione del portiere, in quanto la sentenza impugnata ne ha giustificato la detenzione nell'ambito del contratto di locazione risalente al (OMISSIS), senza che neppure questa statuizione risulti congruamente confutata, dato che la ricorrente ha opposto soltanto di avere espletato i lavori di pulizia quali indicati nell'ordine di servizio del (OMISSIS) innanzi indicato.

Anche il secondo motivo è privo di fondamento. A parte la verifica circa la tempestività  della richiesta, si deve rilevare che la sentenza impugnata ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio della retribuzione sufficiente dettato dall'art. 36 Cost., riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorchè rese, con carattere di continuità  e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione (cfr. Cass. 23 marzo 2004 n. 5807, 1 settembre 2004 n. 17564).

Il terzo motivo è inammissibile. Non solo infatti l'errore di diritto è censurabile in cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e non ai sensi del n. 5 della medesima norma (v. fra le più recenti Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348), ma la censura, tendente solo ad affermare la natura di causa di lavoro della questione di rilascio dell'alloggio proposta dal condominio, non è supportata da specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo sia errata la statuizione contenuta nella sentenza gravata, circa la mancanza di interesse della parte a criticare la declaratoria di incompetenza sulle domande formulate dall'avversario - e peraltro abbandonate in appello - così come richiede l'art. 366 cod. proc. civ., n. 4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del condominio resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 27,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari e oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2009