Col provvedimento viene ridotta di un grado centigrado la temperatura massima degli immobili (esclusi ospedali, case di cura e di ricovero, scuole, impianti sportivi) e viene altresi’ ridotta di un’ora la durata massima giornaliera di esercizio e fruibilità dell’impianto.
La valenza della norma è transitoria e si applica limitatamente al periodo 1/2-28/2 2006,nell’auspicabile prospettiva o speranza di un allentamento dell’attuale emergenza.
La norma appare di difficile applicazione, non è chiaro il meccanismo di controllo e di sanzione degli inadempienti, forse riconducibile alla legge 10/91 art.34 ma soprattutto conferma un vuoto di iniziativa e di programmazione del governo in materia di risparmio e sicurezza energetica e degli impianti di riscaldamento ma soprattutto di ricorso programmato e lungimirante a fonti alternative e a piu’ articolate modalità di approvvigionamento.