Col provvedimento
viene ridotta di un grado centigrado la temperatura massima degli immobili
(esclusi ospedali, case di cura e di ricovero, scuole, impianti sportivi)
e viene altresi’ ridotta di un’ora la durata massima giornaliera
di esercizio e fruibilità dell’impianto.
La valenza della norma è transitoria e si applica limitatamente
al periodo 1/2-28/2 2006,nell’auspicabile prospettiva o speranza
di un allentamento dell’attuale emergenza.
La norma appare di difficile applicazione, non è chiaro il meccanismo
di controllo e di sanzione degli inadempienti, forse riconducibile alla
legge 10/91 art.34 ma soprattutto conferma un vuoto di iniziativa e di
programmazione del governo in materia di risparmio e sicurezza energetica
e degli impianti di riscaldamento ma soprattutto di ricorso programmato
e lungimirante a fonti alternative e a piu’ articolate modalità
di approvvigionamento.

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