IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come modificata dalla
legge 1 agosto 2002, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi,
area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente"
sono sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la stessa volumetria
e sagoma di quello preesistente";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: "ristrutturazione
edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e";
c) all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "opere
di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni,";
d) all'articolo 20, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis.
Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi
di cui all'articolo 22, comma 7, e' di sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda.";
e) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (L) (Interventi
subordinati a denuncia di inizio attivita). -
-
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi
non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo
6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici,
dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
-
Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio attivita'
le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione
d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio
e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali denunce
di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono
essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
-
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati
mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma
1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati,
ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo,
che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i
piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati;
in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto
di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella
quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche
sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione
di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
-
Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre
l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo
44.
-
Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione
ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge
gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi
da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
-
La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,
e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme
di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
-
E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio
di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di
cui all'articolo 44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 37.";
f) l'articolo 23, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della
denuncia di inizio attivita). -
-
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la
denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita'
delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non
in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
-
La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa
cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo
di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e'
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione
dei lavori.
-
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole,
la denuncia e' priva di effetti.
-
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere
favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
-
La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di
inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia,
l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
-
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove
entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria
e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta'
di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche
o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.
-
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia
un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello
unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attivita'."; g) all'articolo
31, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di
cui all'articolo 22, comma 3.";
h) all'articolo 33, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita' o in
totale difformita' dalla stessa.";
i) all'articolo 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformita'
dalla denuncia di inizio attivita'.";
l) all'articolo 35, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti
in assenza di denuncia di inizio attivita', ovvero in totale o parziale
difformita' dalla stessa.";
m) all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: "in difformita'
da esso," sono aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza
di denuncia di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo
22, comma 3, o in difformita' da essa,";
n) all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo
22," sono aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
o) all'articolo 38, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza
dei presupposti per la formazione del titolo.";
p) all'articolo 39, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in
contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento
della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della
denuncia di inizio attivita'.";
q) all'articolo 40, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di
denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa o con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione
della denuncia di inizio attivita'.";
r) all'articolo 44, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza
o in totale difformita' dalla stessa.";
s) all'articolo 46, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non
siano indicati gli estremi della stessa.";
t) all'articolo 48, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza
della stessa.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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