
Provvedimento
I502
- GUARDIA DI FINANZA/FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI
DATI GENERALI
tipo Avvio istruttoria
numero
11970
data
08/05/2003
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. 19/2003
Procedimenti collegati (articoli della legge 287/90)
- 2-Intesa (in corso)
Testo Provvedimento
I502
- GUARDIA DI FINANZA/FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI
Provvedimento n. 11970
L'AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA
SUA ADUNANZA del 8 maggio 2003;
SENTITO
il Relatore Professor Marco D'Alberti;
VISTA
la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO
il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTE
le denunce pervenute in data 13 dicembre 2000, 21 novembre 2001 e 6 maggio
2002, con le quali la Guardia di Finanza, un privato cittadino e l'Associazione
nazionale di tutela del credito e del risparmio (di seguito Assorisparmiatori)
hanno segnalato presunti comportamenti restrittivi della concorrenza nell'attività
di intermediazione immobiliare, consistenti nell'adozione di tariffe minime
e massime;
CONSIDERATI
i seguenti elementi:
I.
LE PARTI
1. La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (di seguito
FIAIP) è una federazione di agenti immobiliari nata nel 1976
con sede a Roma, che annovera tra i propri iscritti circa 16 mila operatori
immobiliari di cui circa 6 mila sono titolari di agenzie immobiliari
dislocate su tutto il territorio nazionale. La federazione è
strutturata sul territorio nazionale con 18 sedi regionali e 92 sedi
provinciali.
Fra i principali scopi indicati nello statuto della federazione vi sono
quelli della tutela degli iscritti, della difesa dei loro interessi, dello
sviluppo delle imprese rappresentate e dell'assistenza agli iscritti.
Sulla base delle indicazioni statutarie sono ammessi a far parte della
federazione coloro che, oltre ad esercitare effettivamente la professione
di agente immobiliare o di mandatario a titolo oneroso, sono iscritti
nel ruolo degli agenti mobiliari istituito presso le camere di commercio
ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 [In particolare, la legge
n. 39/89 prevede, all'articolo 2, i seguenti requisiti per ottenere l'iscrizione
al ruolo: il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la frequenza
di un corso di formazione con superamento di un esame teso ad accertare
l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante; in alternativa,
il diploma di scuola secondaria di secondo grado e un periodo di pratica
di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico
corso di formazione professionale.].
2.
La Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari (di seguito FIMAA)
è una federazione con sede a Roma che raggruppa migliaia di iscritti
su tutto il territorio nazionale. L'associazione è presente con
una propria rappresentanza in 95 province italiane. Tra i principali
scopi dell'associazione vi è la promozione di norme che diano
rispetto e dignità alla professione di Agente di Affari, oltre
alla cura degli interessi economici, sindacali e fiscali della categoria.
3.
L'Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari (di seguito ANAMA)
è un'associazione di agenti e mediatori d'affari nata nel 1992
con sede a Roma che conta circa 6.500 operatori immobiliari. L'associazione
è presente sul territorio con 18 sedi regionali e 134 sedi provinciali.
Tra i principali scopi indicati nello statuto vi sono quelli di favorire
l'unità sindacale della categoria, di indirizzare le iniziative
e le attività degli aderenti secondo i principi previsti dallo
statuto fornendo agli iscritti l'assistenza necessaria ed i servizi
adeguati, di assumere la rappresentanza della categoria negli organismi
pubblici competenti a fornire pareri o a prendere decisioni che coinvolgono
i suoi interessi.
In base a quanto previsto dall'articolo 3 dello statuto dell'associazione
"Possono aderire all'ANAMA tutti coloro, ovvero ditte individuali
o società, che esercitano la professione di Agente Mediatore
in affari di qualsiasi tipologia o merceologia e che sono in regola
con l'iscrizione all'albo camerale".
II.
I FATTI
4.
Tra le segnalazioni pervenute, la più articolata è quella
proveniente dal Comando Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato
della Guardia di Finanza nella quale si evidenzia come le indicazioni
presenti nei codici deontologici delle tre associazioni FIAIP, FIMAA
e ANAMA conterrebbero disposizioni che di fatto stabiliscono i prezzi
minimi e massimi delle provvigioni spettanti agli agenti immobiliari.
Successivamente a tale segnalazione sono pervenute due denunce aventi
analogo oggetto.
5. Con specifico riferimento alle indicazioni contenute nel codice deontologico
della FIAIP si rileva che, in merito ai compensi che gli associati devono
richiedere per i servizi di intermediazione resi, l'articolo 23 dello
stesso prevede che: "nello stabilire l'ammontare del proprio compenso
l'agente immobiliare non dovrà scendere al di sotto di quanto
stabilito dagli Usi e Consuetudini raccolti dalla Camera di Commercio
di appartenenza". Inoltre, l'articolo 18 dispone che "[l]'agente
immobiliare […] [o]ve venga a conoscenza che di uno stesso affare
è già stato investito un altro collega, deve rifiutare
l'incarico, fino a quando non sia scaduto, rinunciato o revocato l'incarico
conferito al collega", in tal modo stabilendo un obbligo in capo
agli aderenti di stipulare contratti di esclusiva con la clientela.
Si consideri, peraltro, che l'articolo 7 dello statuto dell'associazione
impone agli associati l'obbligo di uniformarsi alle delibere assunte
dagli organi della Federazione, nonché di osservare il codice
deontologico professionale. In particolare, tale articolo prevede che:
"Gli associati sono obbligati ad uniformarsi alle delibere assunte
dagli organi della Federazione e a rispettare le norme statutarie e
sono obbligati, altresì, ad osservare il Codice Deontologico
Professionale, al quale deve essere uniformata l'attività di
ogni iscritto […] Gli associati rispondono in via oggettiva nei
confronti della Federazione del comportamento antideontologico anche
di agenti immobiliari e di mandatari a titolo oneroso alla stessa non
iscritti, che siano loro soci, collaboratori o dipendenti". Inoltre,
l'articolo 5 dello statuto dispone "[…] l'espulsione [dell'associato]
in caso di violazione degli articoli 7 […]".
6. Sempre sulle provvigioni per i servizi resi, nelle premesse al codice
deontologico dell'ANAMA si legge che: "Premesso che l'Agente d'Affari
è un imprenditore che opera professionalmente in qualità
di intermediario nello specifico settore per cui ha chiesto l'iscrizione
nel ruolo degli agenti di affari in mediazione […] il compenso
pattuito dovrà essere equo e mai inferiore a quanto indicato
nella Raccolta degli Usi e Consuetudini tenuta dalla Camera di Commercio
della Provincia".
Inoltre, l'articolo 7 del medesimo codice deontologico prevede che le
agenzie associate debbono rifiutare "[…] incarichi laddove
ve ne sia altro già sottoscritto con un collega", disponendo
anche in questo caso un obbligo in capo agli aderenti di ricorrere a
contratti di esclusiva.
Lo statuto dell'associazione ANAMA impone, all'articolo 4, agli associati
il rispetto delle delibere dell'associazione e quindi del codice deontologico,
stabilendo che le organizzazioni "sono tenute a rispettare le delibere
degli organi federali". Inoltre, l'articolo 21 dispone una serie
di sanzioni per gli associati che "mancano ai propri doveri verso
l'ANAMA", fino ad arrivare all'espulsione dall'associazione.
7. Con riguardo a quanto disposto nel codice deontologico vigente della
FIMAA, il punto 8 stabilisce che: "in caso di conclusione dell'affare,
il compenso globale dell'agente immobiliare non deve essere superiore
alle tariffe proposte dalla FIMAA". Anche gli associati di tale
federazione hanno un obbligo di rispetto delle previsioni del codice
deontologico. Ciò si evince dallo statuto della FIMAA Roma che
agli articoli 3 e 4, prevede che: "L'adesione all'Associazione
attribuisce la qualifica di socio e comporta l'espressa accettazione
dello statuto vigente della FIMAA Italia nonché del Codice Deontologico
[…]. Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto
e del Codice deontologico". Simili obblighi risultano dallo Statuto
della FIMAA Milano.
8. Analoga vicenda è stata segnalata da un cittadino residente
nella provincia di Roma che, con denuncia pervenuta in data 21 novembre
2001, lamenta di essere stato convenuto in giudizio da parte del titolare
di un'agenzia immobiliare per il pagamento di una provvigione per il
servizio resogli pari al 3% del prezzo dell'immobile acquistato, percentuale
determinata dall'agenzia immobiliare sulla base degli usi della Camera
di Commercio di Roma.
9. Anche Assorisparmiatori, con comunicazione pervenuta in data 6 maggio
2002, ha segnalato che le principali agenzie di intermediazione immobiliare
attive sul territorio nazionale richiederebbero agli acquirenti tariffe
minime di circa il 3-4% del valore degli immobili trattati.
III.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
10.
L'istituto della mediazione è disciplinato sia dal codice civile
che da una specifica normativa di settore. In particolare, il contratto
di mediazione è previsto dal codice civile agli articoli 1754
e seguenti. L'articolo 1755 c.c. dispone che "il mediatore ha diritto
alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso
per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione
in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto,
di tariffe professionali o di usi sono determinate dal giudice secondo
equità".
11. La legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della
professione di mediatore e successive modifiche ed integrazioni, ha
istituito presso le camere di commercio il ruolo dei mediatori, nell'ambito
del quale è stata prevista una sezione dedicata agli agenti immobiliari.
In particolare, l'articolo 2 della citata normativa dispone che "Presso
ciascuna camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura è
istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione [...]. Il ruolo
è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una
per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato
a titolo oneroso".
In base al disposto dell'articolo 3 della medesima legge, "l'iscrizione
all'albo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione, nonché
a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione
dell'affare".
Con specifico riferimento alla provvigione dei mediatori, l'articolo
6 prevede che "la misura della provvigione e la proporzione in
cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto,
sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione
provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali".
La normativa prevede, pertanto, in via residuale, la possibilità,
in mancanza di accordo tra le parti del contratto, che le provvigioni
siano determinate dalle camere di commercio.
IV.
IL MERCATO RILEVANTE
Il
mercato del prodotto
12.
Ai fini della valutazione delle fattispecie oggetto del presente procedimento,
il mercato del prodotto è costituito dai servizi di mediazione
immobiliare offerti sia ai proprietari di immobili che intendono vendere
o locare gli stessi, sia agli acquirenti e conduttori [Cfr. tra gli
altri provv. n. 7846 del 16 dicembre 1999, caso C3775 Omega/Mediacasa.].
Il mercato geografico
13. Sotto il profilo geografico, l'estensione del mercato, in ragione
delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, appare limitata
all'ambito locale, corrispondente tendenzialmente ad un territorio non
più esteso della provincia. Si tratta, infatti, di servizi che
la clientela tende a richiedere all'interno di un ambito territoriale
prossimo a quello di attività, o a quello di residenza, dato
il carattere fiduciario comune che deve necessariamente esistere con
l'agente immobiliare cui affidare un incarico di compravendita o di
locazione di un immobile, nonché per ragioni di comodità
e praticità connesse alla vicinanza dell'impresa di mediazione.
Vi è, inoltre, una specializzazione locale dell'attività
delle agenzie immobiliari poiché queste possono acquisire più
velocemente le informazioni sul mercato, e in particolare sugli immobili
in vendita o in locazione, soltanto essendo presenti a livello locale.
14. Tuttavia, occorre considerare che i codici deontologici oggetto
del presente procedimento sono stati deliberati e adottati dalle associazioni
nazionali degli agenti immobiliari; essi forniscono orientamenti di
carattere generale tendenti a omogeneizzare i comportamenti degli agenti
immobiliari presenti sull'intero territorio nazionale. Pertanto, la
valutazione concorrenziale dei predetti codici deontologici può
essere effettuata con riguardo ad una pluralità di mercati corrispondenti
all'intero territorio nazionale.
Caratteristiche
del mercato
15.
Per esercitare l'attività di agente immobiliare, anche in modo
occasionale, è richiesta l'iscrizione al Ruolo degli agenti di
affari in mediazione, tenuto presso le camere di commercio. Poiché
l'attività di mediatore immobiliare può essere svolta
sia in modo continuativo che occasionale, nel mercato sono presenti,
dal lato dell'offerta, una pluralità di operatori di diverse
dimensioni, che vanno dalle imprese individuali operanti solo a livello
locale alle grandi imprese di intermediazione operanti sull'intero territorio
nazionale. Queste ultime sono, comunque, organizzate con sedi provinciali,
attraverso le quali si rivolgono agli acquirenti secondo un criterio
di prossimità.
Sulla base delle informazioni acquisite dal sito Internet delle associazioni
di categoria oggetto del presente procedimento, la modalità più
utilizzata dalle grandi organizzazioni di intermediazione per strutturare
la propria rete di agenzie locali è il contratto di franchising.
16. Sempre dalle informazioni acquisite dal suddetto sito Internet,
gli agenti immobiliari iscritti nell'apposito ruolo tenuto presso le
camere di commercio sono circa 24.000, numero superiore a quello delle
imprese ufficialmente attive. Di questi, circa un terzo svolge attività
immobiliari per conto terzi. Il fatturato complessivamente intermediato
nel 2000, dato più recente disponibile, è stato di circa
67 miliardi di euro (circa 130.000 miliardi di lire), con un aumento
di circa il 9,7% rispetto all'anno precedente. Tale percentuale di crescita
del fatturato è stata confermata per i primi mesi del 2001.
Se si considera una percentuale di intermediazione del 3-4%, sulla base
delle rilevazioni delle camere di commercio, i proventi per le agenzie
immobiliari possono essere stimati in circa 2-4 milioni di euro.
V.
VALUTAZIONI GIURIDICHE
17.
Gli agenti immobiliari, in quanto svolgono un'attività economica,
consistente nell'offerta sul mercato di servizi di intermediazione immobiliare,
sono imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
La FIAIP, l'ANAMA e la FIMAA, in quanto enti rappresentativi delle imprese
che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare, sono
associazioni di impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge
n. 287/90.
I codici deontologici descritti nella sezione II, in quanto deliberazioni
di associazioni di imprese, costituiscono delle intese ai sensi dell'articolo
2, comma 1, della legge n. 298/90.
In particolare, i codici deontologici della FIAIP e dell'ANAMA, avendo
ad oggetto l'indicazione di tariffe minime, e quello della FIMAA, prevedendo
un rinvio a tariffe massime stabilite in seno all'associazione stessa,
appaiono qualificarsi come intese aventi natura restrittiva della concorrenza,
in quanto suscettibili di alterare o di agevolare il coordinamento del
comportamento delle imprese sul mercato. Anche la clausola di esclusiva
prevista nei codici deontologici della FIAIP e dell'ANAMA appare qualificarsi
come intesa avente natura restrittiva della concorrenza.
18. In particolare, l'articolo 23 del codice deontologico della FIAIP
e la premessa al codice deontologico dell'ANAMA dispongono il divieto
per gli associati di praticare tariffe inferiori a quelle stabilite
dagli Usi e Consuetudini raccolti dalle camere di commercio di appartenenza.
In tal modo, le tariffe ex-post rilevate dai suddetti enti provinciali
vengono considerate dagli associati come delle vere e proprie tariffe
minime. L'indicazione di tariffe minime di intermediazione da parte
delle associazioni di impresa in questione è idonea a restringere
la concorrenza relativamente ad una delle variabili più significative
dell'attività economica delle imprese, sopprimendo quel grado
di autonomia decisionale che caratterizza strutture di mercato concorrenziali.
19. Con le disposizioni contenute nei codici deontologici, pertanto,
le associazioni si sono dotate autonomamente di una regola, in base
alla quale nessun associato può praticare prezzi inferiori agli
Usi e Consuetudini raccolti dalle camere di commercio di appartenenza.
Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 6 della legge n. 39/89 si limita
a prevedere un'ipotesi di integrazione legale del contratto in mancanza
di accordo delle parti.
20. Anche il punto 8 del codice deontologico della FIMAA, pur non facendo
riferimento agli Usi e Consuetudini delle camere di commercio, fornisce
indicazioni di prezzo, stabilendo che gli associati, nelle proprie politiche
tariffarie, non possono superare quelle proposte dalla associazione
stessa. In altri termini, sembrerebbe che la FIMAA fornisca ai propri
associati indicazioni di tariffe massime, le quali in quanto fissate
collettivamente, ovvero da un'associazione di categoria, costituiscono
un parametro di riferimento per il coordinamento dei comportamenti delle
imprese sul mercato.
21. Quanto all'articolo 18 del codice deontologico della FIAIP e all'articolo
7 del codice deontologico di ANAMA, concretizzandosi nell'imposizione
agli aderenti dell'utilizzo di contratti di esclusiva con i propri clienti,
essi appaiono integrare una forma di restrizione dell'autonomia delle
agenzie immobiliari associate nell'individuazione delle proprie politiche
commerciali. Il divieto di accettare incarichi laddove il cliente abbia
già dato il proprio mandato ad un'impresa associata risulta,
infatti, idoneo a limitare la concorrenza tra le imprese di mediazione
immobiliare aderenti, poiché costituisce una forma di ripartizione
della clientela. Tale vincolo si traduce in una limitazione della libertà
di scelta dei consumatori, i quali non possono usufruire contemporaneamente
dei servizi di intermediazione offerti da più agenzie immobiliari
e pertanto non possono godere dei benefici, in termini di qualità
e di prezzo dei servizi richiesti, che deriverebbero dalla dinamica
concorrenziale esistente fra i diversi operatori.
22. Si deve, inoltre, considerare che gli Statuti delle associazioni
di categoria in questione dispongono l'obbligo a carico degli associati
di rispettare le delibere delle associazioni, con la previsione di sanzioni
che possono prevedere anche l'espulsione dell'associato (vedi gli artt.
5 e 7 dello statuto della FIAIP e gli artt. 4 e 21 dello statuto dell'ANAMA).
Alla luce di tali disposizioni, le indicazioni di prezzo dei codici
deontologici delle associazioni, nonché la clausola di esclusiva
di cui all'articolo 18 del codice deontologico della FIAIP e all'articolo
7 di quello dell'ANAMA appaiono vincolanti per gli associati. In ogni
caso, tali disposizioni svolgono una funzione di orientamento del comportamento
concorrenziale, indicando le linee direttrici dell'azione degli associati.
23. Le restrizioni della concorrenza insite in ciascuna delle intese
di cui al presente procedimento appaiono consistenti, in relazione,
tra l'altro, all'incidenza del numero delle imprese associate destinatarie
delle disposizioni contenute nei codici deontologici, rispetto al numero
totale delle imprese operanti nei relativi mercati. Infatti, sulla base
delle informazioni acquisite dal sito Internet precedentemente descritto,
le agenzie immobiliari che aderiscono alle suddette associazioni risultano
essere la maggioranza degli operatori del mercato.
RITENUTO
che le intese sopra descritte appaiono integrare fattispecie lesive della
concorrenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;
DELIBERA
a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n.
287/90, nei confronti della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali,
della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari e dell'Associazione
Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari;
b)
la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione
del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti
legali della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, della
Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari e dell'Associazione Nazionale
Agenti e Mediatori d'Affari o da persona da essi delegata, del diritto
di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà
pervenire alla Direzione Attività Istruttoria E di questa Autorità
almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c)
che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Quaranta;
d)
che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la
Direzione Attività Istruttoria E di questa Autorità dai
legali rappresentanti della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali,
della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari e dell'Associazione
Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari o da persona da essi delegata;
e)
che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2004.
Il
presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati
e pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
p. IL PRESIDENTE
Marco D'Alberti
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