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PROPOSTE
DI MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE.
La qualità,
l'efficienza e la trasparenza delle gestioni condominiali rappresentano
il primo terreno d'iniziativa e di servizio delle APU.
L'APU-NAZIONALE, nell'ambito delle attività messe in campo per
attuare il progetto qualità e trasparenza dell'amministrazione
e gestione condominiale, intende affrontare i temi connessi alla riforma
legislativa del settore, con particolare riguardo alla normativa del codice
civile in materia.
La proposta intende perseguire obiettivi fondamentali in relazione alla
qualità e trasparenza delle gestioni condominiali; allo sviluppo
di attività conciliative; al riconoscimento di un ruolo attivo
delle associazioni di rappresentanza; allo sviluppo di un ruolo positivo
del condominio in materia di riqualificazione urbana ed ambientale.
Si elencano i temi specifici che si intendono riformare.
- Una
precisa definizione del ruolo giuridico del condominio che consenta
allo stesso, nella qualità di ente di gestione, di contrarre
mutui e finanziamenti creditizi finalizzati agli interventi sui beni
comuni, ai progetti di quartiere e di trasformazione urbana, anche in
ambito di forme consortili e sovracondominiali, con riferimento alla
legge179/92.
- Una
più puntuale definizione del ruolo e dei compiti dell'amministratore
con:
-
la pubblicità della nomina e della revoca dell'amministratore
con iscrizione nel Registro Pubblico del Condominio, istituito presso
lo sportello dell'edilizia comunale, previsto dal Testo Unico dell'edilizia;
- l'allungamento a due anni del mandato di amministratore, con possibilità
di revoca in caso di mancato rendiconto per un anno;
-
la possibilità di gestione amministrativa da parte di società;
- l'obbligo di assicurare un'adeguata garanzia per le somme gestite,
attraverso idonea copertura assicurativa o fideiussoria.
- Norme
di garanzia della qualità e trasparenza della gestione condominiale:
-
la definizione di uno schema di bilancio preventivo e consuntivo;
- la determinazione di regole di pubblicizzazione delle decisioni;
- la previsione dei consiglieri condominiali, con un ruolo di controllo,
consultazione e raccordo tra amministratori ed utenti;
-
il riconoscimento di un ruolo di rappresentanza e di assistenza delle
associazioni di categoria.
- La possibilità
che il regolamento condominiale sia in ogni caso modificabile
e/o integrabile con maggioranza assembleare, anche nel caso di regolamento
originariamente elaborato da costruttore o venditore.
- L'istituzione
del Registro Pubblico del Condominio nell'ambito dello sportello
edilizio del comune, di cui al Testo Unico dell'edilizia, presso il
quale prevedere il deposito e la registrazione del regolamento e del
fascicolo di fabbricato e di ogni altra documentazione relativa al condominio
stesso.
- Lo sviluppo
di attività di conciliazione, sia tra i soggetti interni al condominio
che tra il condominio e soggetti esterni (imprese, erogatori di pubblici
servizi, personale dipendente, ecc.), prevedendo tra l'altro che in
caso di ricorso ad ipotesi di conciliazione stragiudiziale (presso
organismi comunali, camera di commercio, commissioni interassociative
della proprietà e degli amministratori) il termine per l'opposizione
e impugnazione di delibera assembleare sia allungato a 60 giorni.
- L'unificazione,
in un testo unico,
di tutte le norme che prevedono adempimenti e responsabilità
rispondenti a finalità pubbliche del condominio e degli amministratori
condominiali, in particolare quelle che prevedono una riduzione delle
maggioranze asembleari in materia di protezione ambientale e di salvaguardia
dei diritti: handicap, antenne, parcheggi, impianti di riscaldamento,
ecc.
- L'introduzione
di ulteriori misure di riduzione dei quorum e delle percentuali
per l'approvazione degli interventi finalizzati a sicurezza e ambiente,
opportunamente coordinate con incentivi fiscali e creditizi.
- La definizione
di un minor peso in ambito condominiale della proprietà
concentrata e non utente, privilegiando ove possibile, con modalità
costituzionalmente corrette, la percentuale per teste rispetto a quella
per quote, ad esempio per la convocazione dell'assemblea a cura del
singolo condomino.
- La previsione
di norme di garanzia e trasparenza per l'utente, in caso di condomini
a proprietà concentrata;
- La
regolamentazione dei condomini complessi
e dei supercondomini, per evitare inefficienze e paralisi decisionali,
prevedendo ad esempio regolamenti che consentano, con regole stabilite
e accettate dai singoli condominii partecipanti, le modalità
per investire di determinati adempimenti gli amministratori e i consiglieri.
- L'adeguamento
della normativa che prevede sanzioni pecuniarie a carico del condomino
per le violazioni al regolamento di condominio, finalizzando i proventi
ad attività sociali ed ambientali.
Roma 10 luglio 2002

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