IL TESTO DEL DECRETO
Proroga di termini in materia di accesso alle professioni, di difesa d’ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché in materia di protezione dei dati personali.


ART. 1
1. All’art. 4 del decreto legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole “30 giugno 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.

ART. 2
1. Le disposizioni previste dall’art. 15 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono prorogate al 30 giugno 2005.

ART. 3
1. All’art. 180, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole “30 giugno 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.
2. All’art. 180, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole “entro un anno dall’entrata in vigore del codice” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2005”.

ART. 4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.