IL
TESTO DEL DECRETO
Proroga di termini in materia di accesso alle professioni, di difesa d’ufficio
e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché
in materia di protezione dei dati personali.
ART. 1
1. All’art. 4 del decreto legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le
parole “30 giugno 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2004”.
ART.
2
1. Le disposizioni previste dall’art. 15 del decreto legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto
2003, n. 200, sono prorogate al 30 giugno 2005.
ART.
3
1. All’art. 180, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, le parole “30 giugno 2004” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2004”.
2. All’art. 180, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, le parole “entro un anno dall’entrata in vigore del
codice” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo
2005”.
ART.
4
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
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