DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004, n. 142 Disposizioni per
il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante
dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447. (GU n. 127 del 1-6-2004 )
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le disposizioni
vigenti in materia di omologazione e controllo del veicoli ai fini acustici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre
1997, recante determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, recante tecniche
di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, recante
criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori
dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
Viste le direttive relative alle modalita' di istituzione ed aggiornamento
del Catasto delle strade di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
in data 1° giugno 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2002;
Considerata la necessita' di armonizzare la legislazione nazionale con
quella di altre nazioni europee;
Considerato il ruolo essenziale di infrastrutture strategiche per il trasporto
di persone e merci svolto dalle strade e autostrade;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 ottobre
2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti;
E m a n a il seguente regolamento:
Art.
1.
Definizioni
- Ai fini
dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle
strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario
o gestore necessari per garantire la funzionalita' e la sicurezza della
strada stessa;
b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio
o in corso di realizzazione o per la quale e' stato approvato il progetto
definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque non ricadente nella lettera b);
d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione
di una o piu' corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate
al traffico veicolare;
e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a
infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele
a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree
intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;
f) confine stradale: limite della proprieta' stradale quale risulta
dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato;
in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la
strada e' in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito
denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo
quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992
e successive modificazioni;
h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione
di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore
a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade
extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento
urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;
i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato
alla permanenza di persone o comunita' ed utilizzato per le diverse
attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita'
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore
da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attivita'
produttive;
l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese
le relative aree esterne di pertinenza, o ad attivita' lavorativa o
ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne
destinate ad attivita' ricreative ed allo svolgimento della vita sociale
della collettivita'; aree territoriali edificabili gia' individuate
dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento
della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione
delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;
m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso
dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende
un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati
e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada,
secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285
del 1992 e successive modificazioni;
n) ascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione
orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine
stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione
del rumore.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amininistrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: «Legge
quadro sull'inquinamento acustico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 ottobre 1995, n. 254, S.O., e' il seguente:
«Art. 11 (Regolamenti di esecuzione). -
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo
le materie di rispettiva competenza con i Ministri della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei
lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione,
distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento
acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo
ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti
gestori dci suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche
di prova e per attivita' sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi
natura, nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente
interessate da installazioni militari e nelle attivita' delle Forze armate
sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici
di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.».
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa).
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo
codice della strada», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre
1997, recante: «Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre
1997, n. 280.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, recante:
«Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1998, n. 76.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, recante:
«Criteri per la predisposizione, da parte delle societa' e degli
enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285.
- Il decreto in data 1° giugno 2001, recante: «Modalita' di
istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art.
13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio
2002, n. 5, S.O.
Note all'art. 1:
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo
codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, S.O. e' il seguente: «Art. 3 (Definizioni stradali
e di traffico).
- 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico
hanno i seguenti significati:
1) area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale
si intersecano due o piu' correnti di traffico;
2) area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo
quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio
di persone con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali
deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali
da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i
comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali;
3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata
ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato
della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli;
4) banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata
ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede,
spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati;
5) braccio di intersezione: cfr. ramo di intersezione;
6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le
correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni;
7) carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli;
essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata
e delimitata da strisce di margine;
8) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende
un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e
da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
9) circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei
veicoli e degli animali sulla strada;
10) confine stradale: limite della proprieta' stradale quale risulta dagli
atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato;
in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada
e' in trincea;
11) corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni
(corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di
marcia su una o piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria;
12) corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere
il transito di una sola fila di veicoli;
13) corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata;
14) corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita
dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti
ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata
alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente,
al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli
stessi;
16) corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente
delimitata da segnaletica orizzontale;
17) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva
di una o solo di alcune categorie di veicoli;
18) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono
ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso,
decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocita' o altro;
19) cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche
o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente
all'andamento della strada;
20) curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei,
aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata
visibilita';
21) fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata
ed il confine stradale. E' parte della proprieta' stradale e puo' essere
utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;
22) fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale,
sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari
del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;
23) fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata,
separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente
la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;
24) golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata
alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede
o ad altro spazio di attesa per i pedoni;
25) intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari
fra rami di strade poste a diversi livelli;
26) intersezione a raso (o a livello): area comune a piu' strade, organizzata
in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una
all'altra di esse;
27) isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata
e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico;
28) isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;
29) isola salvagente: cfr. salvagente;
30) isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;
31) itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte
degli itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali;
32) livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante;
33) marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata
o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata
alla sosta regolamentata o non dei veicoli;
34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita' di stazioni
o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per
agevolare l'intermodalita';
35) passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata
e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea
ferroviaria o tranviaria in sede propria;
36) passaggio pedonale (cfr. anche marciapiede): parte della strada separata
dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita
protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso;
37) passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento
di uno o piu' veicoli;
38) piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente
esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli;
39) pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi;
40) raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale.
Tratto di strada con andamento longitudinale concavo;
41) raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di
diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale.
Tratto di strada con andamento longitudinale convesso;
42) ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione;
43) rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione;
44) ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le
scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul
terreno preesistente alla strada;
45) salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata
e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza
di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi;
46) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende
la carreggiata e le fasce di pertinenza;
47) sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;
48) sentiero (o mulattiera o tratturo): strada a fondo naturale formatasi
per effetto del passaggio di pedoni o di animali;
49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata
alla separazione di correnti veicolari;
50) strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati;
51) strada urbana: strada interna ad un centro abitato;
52) strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai
centri abitati ad uso pubblico;
53) svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari
non si intersecano tra loro;
53-bis) utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti
e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti
dalla circolazione sulle strade;
54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie
di utenti e di veicoli;
55) zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte
della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di
via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate
da strisce longitudinali continue;
56) zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato,
ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi
nelle corsie specializzate;
57) zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza,
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso
verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare;
58) zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico
di specifico rilievo tecnico.».
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: «Attuazione
delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE
e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, S.O.
Art.
2.
Campo di applicazione
- Il presente
decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento
da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali
di cui al comma 2.
- Le infrastrutture
stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, nonche' dall'allegato 1 al presente
decreto:
A. autostrade;
B. strade extraurbane principali;
C. strade extraurbane secondarie;
D. strade urbane di scorrimento;
E. strade urbane di quartiere;
F. strade locali.
- Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle
nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro
varianti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
- Alle
infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli
2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°
dicembre 1997. 5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente
decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione,
in conformita' a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto
dalle infrastrutture stradali.
Note all'art. 2:
- L'art. 2 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O., e' il seguente:
«Art 2 (Definizione e classificazione delle strade). -
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazionc dei
pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche
minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie
di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza
o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia
e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi
alle proprieta' laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali
di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti
opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione
e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno
una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi,
con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni
ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata
ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,
destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata
da una sicurezza intrinseca a tutela dcll'utenza debole della strada.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad
una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento
degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada principale e viceversa,
nonche' il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento alluso
e alle tipologie dci collegamenti svolti, le strade, come classificate ai
sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regional",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamcnte lo Stato,
la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamentc
al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario
e' considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui a comma 2, lettere B, C ed F si distinguono
in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia
situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti
tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti,
i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa
regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi
di provincia o i comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico
e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi
dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di comuni
tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi
di comune, se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni
o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione
ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo,
lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le
localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita'
comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali»
sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali
quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti
interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato
dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali
ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti
il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio
di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali,
le regioni interessate, nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento.
Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti
gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del
comma 5. Le strade cosi' classificate sono iscritte nell'archivio nazionale
delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e alle tipologie di collegamento
previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati
comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati
dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti
del decreto del Prsidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n 377,
emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione
delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.».
- Gli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 14 novembre 1997, recante: «Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
dicembre 1997, n. 280, sono i seguenti:
«Art. 2 (Valori limite di emissione). - 1. I valori limite di emissione,
definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle Sorgenti mobili.
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli
indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione
della specifica norma UNI che sara' adottata con le stesse procedure del
presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse
circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli
spazi utilizzati da persone e comunita'.
4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili
di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove
previsto, sono altresi' regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione
delle stesse.».
«Art. 6 (Valori di attenzione) - 1. I valori di attenzione espressi
come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A»,
riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente
decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo
notturno;
b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata
al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo
all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio
dal punto di vista della rumorosita' ambientale. La lunghezza di questo
intervallo di tempo e' correlata alle variazioni dei fattori che influenzano
tale rumorosita' nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo
di riferimento, e' un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi
che consentono la valutazione di realta' specifiche locali.
2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge
26 ottobre 1995, n. 447, e' sufficiente il superamento di uno dei due valori
di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree
esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati
in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce
territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime
ed aeroportuali.».
«Art. 7 (Valori di qualita). - 1. I valori di qualita' di cui all'art.
2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati
nella tabella D allegata al presente decreto».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, recante:
«Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico»,
e' pubblcato nella Gazzetta Ufficiale, 1° aprile 1998, n. 76.
Art.
3.
Fascia di pertinenza acustica
- Per le
infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive
fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle
1 e 2 dell'allegato 1.
- Nel caso
di fasce divise in due parti si dovra' considerare una prima parte piu'
vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda piu' distante
denominata fascia B.
- Nel caso
di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente,
la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura
preesistente.
Art.
4.
Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione
- Il presente
articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma
3, lettera b).
- Per le
infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi
progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti
all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza,
estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali,
case di cura e case di riposo.
- Le infrastrutture
di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati
dalla tabella 1 dell'Allegato 1.
Art.
5.
Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti
- Il presente
articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma
3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella
2 dell'Allegato 1.
- I valori
limite di immissione di cui al comma 1, devono essere conseguiti mediante
l'attivita' pluriennale di risanamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 285 del 6 dicembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di
nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle
varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite
si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere
di mitigazione e' da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati
nell'anno di riferimento del gestore.
- In via
prioritaria l'attivita' pluriennale di risanamento dovra' essere attuata
all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda
scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda
tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia piu' vicina all'infrastruttura,
con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo
10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della
fascia piu' vicina all'infrastruttura, le rimanenti attivita' di risanamento
dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della
citata legge n. 447 del 1995.
Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, recante: «Criteri
per la predisposizione, da parte delle societa' e degli enti gestori dei
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani
degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285.
- L'art. 3, comma 1, lettera i), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante:
«Legge quadro sull'inquinamento acustico», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, sopplemento ordinario, e' il
seguente:
«1. Sono di competenza dello Stato:
a)-h) (omissis);
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie,
metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per
ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle
regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni
di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni».
- L'art. 10, comma 5, della predetta legge n. 447/1995, e' il seguente:
«5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e
gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al
comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal
Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento,
modalita' e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota
fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le
attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse
per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.
Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e' determinata nella misura
del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione.
Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con
quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto
della loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente».
- L'art. 7 della predetta legge n. 447/1995, e' il seguente:
«Art. 7 (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso di superamento
dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), nonche'
nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni
provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il
coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti
dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento
sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono
il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art.
10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori presenti, incluse
le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art.
6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente
e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi
di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere adottato
da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire
i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta
comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato
acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette
alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni
che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione
e' allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione e'
adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- La tabella C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 1997, e' la seguente:
Tabella
C |
VALORI
LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE
Leq in dB(A) (art. 3) |
| Classi
di destinazione d'uso del territorio |
Tempi
di riferimento Diurno
(6.00/22.00) |
Tempi
di riferimento Notturno
(22.00/6.00) |
| I
aree particolarmente protette |
50 |
40 |
| II
aree prevalentemente residenziali |
55 |
45 |
| III
aree di tipo misto |
60 |
50 |
| IV
aree di intensa attivita' umana |
65 |
55 |
| V
aree prevalentemente industriali |
70 |
60 |
| VI
aree esclusivamente industriali |
70 |
70 |
Art.
6.
lnterventi per il rispetto dei limiti
- Per le
infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori
riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza
acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997,
e' verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in
corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonche' dei ricettori.
- Qualora
i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori
limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella
C del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora
in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale
si evidenzi l'opportunita' di procedere ad interventi diretti sui recettori,
deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere
abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
- I valori
di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse,
all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
- Per i
recettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo
3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla
sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul
ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio
dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili,
tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.
Art.
7.
Interventi diretti sul ricettore
- Per le
infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli interventi di cui
all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.
Art.
8.
Interventi di risanamento acustico a carico del titolare
- In caso
di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi
per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico
del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire,
se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
- In caso
di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e)
ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli
articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia
o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione
del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente
l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree
territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l),
necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una
altezza di 4 metri dal piano di campagna.
Art.
9.
Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli
- Fermo
restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia
di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti
a verifica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, per accertarne
la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.
Nota all'art. 9:
- L'art. 80 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita'
per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie
di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano
in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita'
e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai
limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere
effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento
dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma
1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita'
europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose
o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere
disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente
ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive
comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore
a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai
trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio
con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta
annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a
visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri anche
su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita'
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione
di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi
abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi
sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono
tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare
in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri il rispetto dei termini
previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere
al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva
a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate con proprio
decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese
di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica
e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,
esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi',
con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione.
Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in
concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa
sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte
e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali,
di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita'
di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il
titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere
in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento.
Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto
le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle
imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti
a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita' di cui all'art.
19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale
del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti
alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento.
I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto
corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui
denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia
e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non
sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni
siano state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti, le concessioni
relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le
tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti
terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai
controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita' che
saranno stabilite con disposizioni deI Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata
con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi
prescritti effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa
da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di
circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sara' a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno
a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di
circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione
sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso
di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste
dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo
sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali
violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo
VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nel confronti delle quali sia stato accertato
da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
il mancato rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a
Euro 1.376,55. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate
tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione comporta
la cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
343,35 a Euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.».
Nota all'art. 10: - L'art. 227, del citato decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' il seguente:
«Art. 227 (Servizio e dispositivi di monitoraggio). - 1. Nell'ambito
dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio
per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione
e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art.
226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione
del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi
di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per
il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformita',
per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio sentito il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere
entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.».
Art.
10.
Monitoraggio
- I sistemi
di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto
nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati
in conformita' alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n.
285 del 1992.
- Per i
sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei compiti
istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art.
11.
Disposizioni finali
- Ai fini
della valutazione degli interventi di risanamento di cui all'Allegato
1 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 novembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, sono da considerare
anche gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
- Sono
fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione
di progetti definitivi, qualora piu' restrittive dei limiti previsti,
antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 51

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