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NORMATIVA
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TEMA
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DISPOSIZIONE
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| CODICE CIVILE |
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Art. 1009 -1- comma
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Usufrutto |
L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario l’interesse
sulla somma pagata.
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Art. 1224, comma 1
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Inadempimento delle obbligazioni
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Nelle obbligazioni pecunarie sono dovuti, dal giorno della mora,
gli interessi legali, anche se il creditore non prova di aver subito
alcun danno.
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Art. 1499
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Obblighi del compratore
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Se la cosa venduta e consegnata al compratore produce frutti o
altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, ancorché questo
non sia ancora esigibile.
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Art. 1652, comma 2
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Affitto di fondi a coltivatore diretto
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Il credito del locatore derivante dall’anticipazione delle sementi
e delle materie fertilizzanti antiparassitarie per la coltivazione
del fondo, produce interessi in misura pari al saggio legale.
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Art. 1714
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Obblighi del mandatario
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Il mandatario è tenuto a corrispondere al mandante gli interessi
legali sulle somme riscosse per conto dello stesso mandante, con
decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto consegnarle o spedirle
ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
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Art. 1720, comma 1
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Obblighi del mandante
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Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con
gli interessi legali dal giorno in cui sono state effettuate.
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Art. 1815
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Contratto di mutuo
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Il mutuatario deve corrispondere al mutuante gli interessi, salvo
diversa volontà delle parti. Per la determinazione degli interessi
si osservano le disposizioni dell’art. 1284. Se sono convenuti interessi
usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
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Art. 1825
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Contratto di conto corrente
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Sulle rimesse maturano gli interessi nella misura stabilita dal
contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.
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Art. 1950, comma 3
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Rapporti tra creditore e fideiussore
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Il fideiussore ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate
dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi
in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto
a questo fino al rimborso del capitale.
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Art. 2353
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Azioni di godimento
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Le azioni di godimento concorrono nella ripartizione degli utili
che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un
dividendo pari all’interesse legale.
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Art. 2749
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Estensione del privilegio
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Il privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi
dovuto per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli
dell’anno precedente. Gli interessi maturati successivamente hanno
privilegio nei limiti dalla misura legale fino alla data della vendita.
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Art. 2788
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Prelazione pignoratizia
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La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso
alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data del
precetto, nonché per gli interessi maturati successivamente, nei
limiti del saggio legale, fino alla data della vendita.
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Art. 2855, comma 3
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Iscrizione delle ipoteche
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L’iscrizione del capitale da collocare nello stesso grado gli
interessi maturati dopo il compimento dell’anno in corso alla data
del pignoramento, limitatamente alla misura legale e fino alla data
della vendita.
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Art. 2855, comma 3
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Iscrizione delle ipoteche
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L’iscrizione del capitale da collocare per gli interessi dell’anno
in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla
data del precetto, nonché per gli interessi maturati successivamente,
nei limiti del saggio legale, fino alla data della vendita.
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Art. 2948,
n. 4
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Prescrizione breve
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Gli interessi relativi alle obbligazioni si prescrivono in 5 anni.
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CODICE
DI PROCEDURA CIVILE
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Art. 429, comma 3
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Controversie in materia di lavoro
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Nella sentenza di condanna al pagamento
di somme di denaro per crediti di lavoro, il giudice deve determinare
anche gli interessi nella misura legale.
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Art. 495, comma 4
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Conversione del pignoramento
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Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il
giudice può disporre ce si versi con rateizzazioni mensili la somma
determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi
scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso
legale.
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Art. 55, comma 1
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Azione di regresso
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Il portatore della cambiale può chiedere in via di regresso anche
gli interessi nella misura uguale a quella indicata nel titolo a
norma dell’art. 5 o, in mancanza, nella misura pari al tasso legale.
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CAMBIALE
E VAGLI CAMBIARIO R.D. 1669, 14.12.1933
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Art. 55, comma 1
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Azione di regresso
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Il portatore della cambiale può chiedere
in via di regresso anche gli interessi nella misura uguale a quella
indicata nel titolo a norma dell’art. 5 o, in mancanza, nella misura
pari al tasso legale.
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ASSEGNI
E ALCUNI TITOLI SPECIALI R.D. 1736, 21.12.1933
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Art. 50
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Azione di regresso
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Il portatore dell’assegno bancario può chiedere in via di regresso
anche gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione
del titolo.
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LEGGE
FALLIMENTARE R.D. 267, 16.3.1942
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Art. 73, comma 1
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Rapporti giuridici preesistenti
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In caso di fallimento del compratore,
se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore
può subentrare nel contratto. Il venditore può chiedere cauzione,
a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto
dell’interesse legale.
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Art. 114
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Restituzione di somme riscosse
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Nei casi previsti dall’art. 102, i creditori
che hanno partecipato a qualche ripartizione sono tenuti alla restituzione
delle somme riscosse, unitamente agli interessi legali.
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LOCAZIONI
LEGGE 27.7.1978 N 392 (e successive modificazioni)
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Art. 11
Art.23 (abrogato dalla 431/98)
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Deposito cauzionale
Aggiornamento per lavori (su vecchi contratti)
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Il deposito cauzionale è produttivo
di interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore
alla fine di ogni anno
Il locatore puo' chiedere al conduttore
che il canone venga integrato con aumento non superiore all'interesse
legale.
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Art. 55, comma 1
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Termine per il pagamento dei canoni scaduti
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La morosità del conduttore nel pagamento
dei canoni o degli oneri accessori può essere sanata in sede giudiziale,
se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti
i canoni scaduti e per gli oneri maturati, unitamente agli interessi
legali e alle spese processuali liquidate dal giudice.
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FITTI
AGRARI Legge , 3.5.1982 N 203
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Art. 46, comma 6
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Morosità dell’affittuario
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Quando l’affittuario viene convenuto
in giudizio per morosità, il giudice alla prima udienza concede
al convenuto un termine per il pagamento dei canoni scaduti, i quali
vengono rivalutati e maggiorati degli interessi legali.
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IMPOSTA
DI REGISTRO D.P.R. 131, 26.4.1986
| Art. 48 |
Valore dell’usufrutto, uso e abitazione |
Il valore dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione,
è determinato ai sensi dell’art. 46, assumendo come annualità l’importo
ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio
legale di interesse. |
| Art. 49 |
Valore dei crediti |
Per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno
un anno dalla data dell’atto con il quale sono stati costituiti
o ceduti, la base imponibile è determinata dal loro valore attuale
calcolato al saggio legale di interesse. |
| Tariffa, parte I, art. 5, nota I |
Locazione di immobili urbani |
Per i contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani con durata pluriennale, l’imposta, se corrisposta
per l’intera durata del contratto, si riduce di una percentuale
pari al 50% del tasso di interesse legale moltiplicato delle annualità.
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IMPOSTE
SUI REDDITI – D.P.R. 22.12.1986 N.917
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Art. 56, comma 3
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Dividendi e interessi
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Gli interessi, anche se diversi da quelli
indicati alle lett.a), b) ed h) del comma 1 dell’art. 41 concorrono
alla formazione del reddito per l’importo maturato nell’esercizio.
Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano
al saggio legale.
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IMPOSTA
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI D.lgs. 31.12.1990 n.346
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Art. 14, comma 1, lett. C)
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Valore dell’usufrutto, uso e abitazione
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Per i diritti di usufrutto, uso e abitazione,
la base imponibile è determinata assumendo il valore ai sensi dell’art.17
sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando
il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.
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Art. 17, comma 1, lett.b)
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Valore delle rendite e pensioni
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Per le rendite o pensioni a tempo determinato,
la base imponibile è ottenuta assumendo il valore attuale dell’annualità
calcolato al saggio legale di interesse.
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Art. 18, comma 1, lett. b)
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Valore dei crediti
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Per i crediti infruttiferi con scadenza
dopo almeno un anno dalla data dell’apertura della successione,
la base imponibile è determinata assumendo il loro valore attuale
calcolato al saggio legale di interesse.
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Art. 39, comma 9
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Pagamento dell’imposta mediante beni culturali
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Dalla data di ricevimento della comunicazione
relativa alla mancata cessione di beni culturali; decorre il termine
di 60 giorni per il pagamento delle somme dovute con l’applicazione
degli interessi legali.
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IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI D. Lgs. 30.12.1992 n.504
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Art. 16, comma 2
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Indennità di espropriazione
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In caso di espropriazione per pubblica
utilità, sono dovuti anche gli interessi legali, calcolati sull’eventuale
maggiorazione corrisposta dal soggetto espropriante.
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PROCESSO
TRIBUTARIO D.Lgs. 31.12.1992 n.546
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Art. 48, comma 3
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Perfezionamento della conciliazione giudiziale
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La conciliazione si perfeziona con il
versamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e
con la prestazione di idonea garanzia sull’importo delle rate successive,
comprensivo degli interessi al saggio legale.
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ALIENAZIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Legge 24.12.1993 n.560
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Art. 1, commi 12 e 18
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Alienazione di alloggi
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Le alienazioni possono essere effettuate
mediante pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del
prezzo di cessione, con dilazione fino a 15 anni del pagamento della
parte rimanente, a un interesse pari al tasso legale.
L’alienazione delle unità immobiliari
è eseguita a prezzo di mercato. Il pagamento può avvenire in forma
rateale entro un termine non superiore a 10 anni e con un tasso
di interesse al saggio legale.
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ONORARI,
DELLE INDENNITA’ E DEI CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE E PER GLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ER DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
D.P.R. 645, 10.10.1994 e D.P.R. 100, 6.3.1997
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Art. 10, comma 1
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Termine di pagamento delle parcelle
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Trascorsi 3 mesi dalla data di emissione
della parcella o dell’avviso di parcella senza che sia stata contestata
la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale
pagamento, per la parte non pagata si applicano gli interessi di
mora nella misura del tasso legale, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.
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ACCERTAMENTO
CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE d.lgs. 218, 19.6.1997
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Art. 8, comma 2
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Versamento delle somme dovute
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Le somme dovute per effetto dell’accertamento
con adesione possono essere versate anche ratealmente. Sull’importo
delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al saggio
legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.
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SANZIONI
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE D.lgs. 472, 18.12.1997
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Art. 13, comma 2
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Ravvedimento operoso
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Il pagamento della sanzione ridotta
va eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
del tributo o della differenza, se dovuti, nonché al pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno.
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VERSAMENTI
IN TESORERIA DA PARTE DEI CONCESSIONARI D.P.R. 189, 18.5.1998
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Art. 2, comma 6
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Termini e modalità di versamento
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Il Ministero delle finanze provvede
ad erogare al concessionario della riscossione l’importo spettante,
corrispondendo gli interessi, in misura pari al tasso legale, per
il periodo intercorrente tra il giorno della richiesta e quello
del pagamento.
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PEREQUAZIONE,
RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE Legge 133, 13.5.1999
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Art. 13, comma 1
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Riscossione e rimborsi dei tributi
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La misura degli interessi per la riscossione
e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell’esercizio del potere
di cui al comma 3 dell’art. 13 del D.L. 557/1993 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 133/1994), nei limiti di tre punti percentuali
di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
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