EFFETTO DELLA VARIAZIONE DEL NUOVO TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI (2.5%) SULLE VIGENTI NORMATIVE

NORMATIVA

TEMA

DISPOSIZIONE

CODICE CIVILE    

Art. 1009 -1- comma

Usufrutto

L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario l’interesse sulla somma pagata.

Art. 1224, comma 1

Inadempimento delle obbligazioni

Nelle obbligazioni pecunarie sono dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali, anche se il creditore non prova di aver subito alcun danno.

Art. 1499

Obblighi del compratore

Se la cosa venduta e consegnata al compratore produce frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, ancorché questo non sia ancora esigibile.

Art. 1652, comma 2

Affitto di fondi a coltivatore diretto

Il credito del locatore derivante dall’anticipazione delle sementi e delle materie fertilizzanti antiparassitarie per la coltivazione del fondo, produce interessi in misura pari al saggio legale.

Art. 1714

Obblighi del mandatario

Il mandatario è tenuto a corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto dello stesso mandante, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto consegnarle o spedirle ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Art. 1720, comma 1

Obblighi del mandante

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state effettuate.

Art. 1815

Contratto di mutuo

Il mutuatario deve corrispondere al mutuante gli interessi, salvo diversa volontà delle parti. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Art. 1825

Contratto di conto corrente

Sulle rimesse maturano gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

Art. 1950, comma 3

Rapporti tra creditore e fideiussore

Il fideiussore ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questo fino al rimborso del capitale.

Art. 2353

Azioni di godimento

Le azioni di godimento concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale.

Art. 2749

Estensione del privilegio

Il privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuto per l’anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell’anno precedente. Gli interessi maturati successivamente hanno privilegio nei limiti dalla misura legale fino alla data della vendita.

Art. 2788

Prelazione pignoratizia

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data del precetto, nonché per gli interessi maturati successivamente, nei limiti del saggio legale, fino alla data della vendita.

Art. 2855, comma 3

Iscrizione delle ipoteche

L’iscrizione del capitale da collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’anno in corso alla data del pignoramento, limitatamente alla misura legale e fino alla data della vendita.

Art. 2855, comma 3

Iscrizione delle ipoteche

L’iscrizione del capitale da collocare per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data del precetto, nonché per gli interessi maturati successivamente, nei limiti del saggio legale, fino alla data della vendita.

Art. 2948,

n. 4

Prescrizione breve

Gli interessi relativi alle obbligazioni si prescrivono in 5 anni.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 429, comma 3

Controversie in materia di lavoro

Nella sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, il giudice deve determinare anche gli interessi nella misura legale.

Art. 495, comma 4

Conversione del pignoramento

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice può disporre ce si versi con rateizzazioni mensili la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Art. 55, comma 1

Azione di regresso

Il portatore della cambiale può chiedere in via di regresso anche gli interessi nella misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell’art. 5 o, in mancanza, nella misura pari al tasso legale.

CAMBIALE E VAGLI CAMBIARIO R.D. 1669, 14.12.1933

Art. 55, comma 1

Azione di regresso

Il portatore della cambiale può chiedere in via di regresso anche gli interessi nella misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell’art. 5 o, in mancanza, nella misura pari al tasso legale.

ASSEGNI E ALCUNI TITOLI SPECIALI R.D. 1736, 21.12.1933

Art. 50

Azione di regresso

Il portatore dell’assegno bancario può chiedere in via di regresso anche gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione del titolo.

LEGGE FALLIMENTARE R.D. 267, 16.3.1942

Art. 73, comma 1

Rapporti giuridici preesistenti

In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto. Il venditore può chiedere cauzione, a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale.

Art. 114

Restituzione di somme riscosse

Nei casi previsti dall’art. 102, i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione sono tenuti alla restituzione delle somme riscosse, unitamente agli interessi legali.

LOCAZIONI LEGGE  27.7.1978 N 392 (e successive modificazioni)

Art. 11

Art.23 (abrogato dalla 431/98)

Deposito cauzionale

Aggiornamento per lavori (su vecchi contratti)

Il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno

Il locatore puo' chiedere al conduttore  che il canone venga integrato con aumento non superiore all'interesse legale.

Art. 55, comma 1

Termine per il pagamento dei canoni scaduti

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri accessori può essere sanata in sede giudiziale, se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri maturati, unitamente agli interessi legali e alle spese processuali liquidate dal giudice.

FITTI AGRARI Legge , 3.5.1982 N 203

Art. 46, comma 6

Morosità dell’affittuario

Quando l’affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice alla prima udienza concede al convenuto un termine per il pagamento dei canoni scaduti, i quali vengono rivalutati e maggiorati degli interessi legali.

IMPOSTA DI REGISTRO D.P.R. 131, 26.4.1986

Art. 48

Valore dell’usufrutto, uso e abitazione

Il valore dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione, è determinato ai sensi dell’art. 46, assumendo come annualità l’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.

Art. 49

Valore dei crediti

Per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell’atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è determinata dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

Tariffa, parte I, art. 5, nota I

Locazione di immobili urbani

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata pluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari al 50% del tasso di interesse legale moltiplicato delle annualità.

IMPOSTE SUI REDDITI – D.P.R. 22.12.1986 N.917

Art. 56, comma 3

Dividendi e interessi

Gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lett.a), b) ed h) del comma 1 dell’art. 41 concorrono alla formazione del reddito per l’importo maturato nell’esercizio. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale. 

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI D.lgs. 31.12.1990 n.346

Art. 14, comma 1, lett. C)

Valore dell’usufrutto, uso e abitazione

Per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, la base imponibile è determinata assumendo il valore ai sensi dell’art.17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.

Art. 17, comma 1, lett.b)

Valore delle rendite e pensioni

Per le rendite o pensioni a tempo determinato, la base imponibile è ottenuta assumendo il valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale di interesse.

Art. 18, comma 1, lett. b)

Valore dei crediti

Per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell’apertura della successione, la base imponibile è determinata assumendo il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

Art. 39, comma 9

Pagamento dell’imposta mediante beni culturali

Dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla mancata cessione di beni culturali; decorre il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme dovute con l’applicazione degli interessi legali.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI D. Lgs.  30.12.1992 n.504

Art. 16, comma 2

Indennità di espropriazione

In caso di espropriazione per pubblica utilità, sono dovuti anche gli interessi legali, calcolati sull’eventuale maggiorazione corrisposta dal soggetto espropriante.

PROCESSO TRIBUTARIO D.Lgs. 31.12.1992 n.546

Art. 48, comma 3

Perfezionamento della conciliazione giudiziale

La conciliazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione di idonea garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale.

ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Legge  24.12.1993 n.560

Art. 1, commi 12 e 18

Alienazione di alloggi

Le alienazioni possono essere effettuate mediante pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, con dilazione fino a 15 anni del pagamento della parte rimanente, a un interesse pari al tasso legale.

L’alienazione delle unità immobiliari è eseguita a prezzo di mercato. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a 10 anni e con un tasso di interesse al saggio legale.

ONORARI, DELLE INDENNITA’ E DEI CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE E PER GLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ER DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI  D.P.R. 645, 10.10.1994 e D.P.R. 100, 6.3.1997

Art. 10, comma 1

Termine di pagamento delle parcelle

Trascorsi 3 mesi dalla data di emissione della parcella o dell’avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, per la parte non pagata si applicano gli interessi di mora nella misura del tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE d.lgs. 218, 19.6.1997

Art. 8, comma 2

Versamento delle somme dovute

Le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione possono essere versate anche ratealmente. Sull’importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE D.lgs. 472, 18.12.1997

Art. 13, comma 2

Ravvedimento operoso

Il pagamento della sanzione ridotta va eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

VERSAMENTI IN TESORERIA DA PARTE DEI CONCESSIONARI D.P.R. 189, 18.5.1998

Art. 2, comma 6

Termini e modalità di versamento

Il Ministero delle finanze provvede ad erogare al concessionario della riscossione l’importo spettante, corrispondendo gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno della richiesta e quello del pagamento.

PEREQUAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE Legge 133, 13.5.1999

Art. 13, comma 1

Riscossione e rimborsi dei tributi

La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell’esercizio del potere di cui al comma 3 dell’art. 13 del D.L. 557/1993 (convertito, con modificazioni, dalla legge 133/1994), nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.