IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 dicembre 1998. n. 431, concernente la disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo:
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge:
Visto il decreto interministeriale lavori pubblicifinanze del 5 marzo
1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale,
n. 67 con il quale sono stati definiti, sulla base dei contenuti della
citata Convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione degli
accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1 della citata legge 431/1998, cosi'
come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio
2002, n. 2 che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprieta' edilizia e
dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine
di aggiornare la richiamata Convenzione nazionale che individua i criteri
generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi
da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione
dei canoni di locazione;
Vista la nota ministeriale in data 15 gennaio 2002, con la quale ai sensi
del richiamato art. 4, comma 1, della legge n. 431/1998, si e' proceduto
a convocare le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di
aggiornare la citata Convenzione nazionale;
Considerato che alla scadenza del termine previsto dall'art. 4. comma
2, della menzionata legge n. 431/1998, tra tutte le parti convocate dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non e' stato raggiunto accordo
formale unico;
Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima legge 431/1998,
in mancanza di un unico accordo tra le parti, i criteri per la definizione
dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita
catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonche' alle modalita'
per garantire particolare esigenze delle parti, debbono essere indicati
in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare sulla
base degli orientamenti prevalenti espressi dalle organizzazioni sindacali
degli inquilini dei proprietari;
Visti i distinti accordi presentati il primo, in data 6 settembre 2002,
dalle organizzazioni sindacali Sunia, Sicet, Uniat, Unione inquilini,
Ania, Feder.Casa, Anpe-Federproprieta', Asppi, Confappi, Uppi - al quale
ha successivamente aderito l'associazione Assocasa - ed il secondo, in
data 9 settembre 2002, dalle organizzazioni Confedilizia, Appc, Unioncasa,
Conia;
Vista la legge 14 gennaio 1994. n. 20, art. 3. lettera c);
Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni Martinat
all'esercizio anche delle competenze nelle aree del Dipartimento per le
opere pubbliche e per l'edilizia;
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 431/1998:
Decreta:
Art. 1
Criteri per la determinazione dei canoni di locazione agevolati nella
contrattazione territoriale
-
Gli Accordi territoriali, in conformita' delle finalita' indicate
all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, stabiliscono
fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali,
secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unita' immobiliare,
e' concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti.
-
A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in
forma associata, le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine
della realizzazione degli Accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito
le informazioni concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle
microzone del territorio comunale definite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche
avvalendosi della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare
dell'Agenzia del territorio, insiemi di aree aventi caratteristiche
omogenee per: valori di mercato; dotazioni infrastrutturali (trasporti
pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature
commerciali, ecc.): tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie
e classi catastali.
All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente
comma, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di
particolare degrado.
-
Per ogni area od eventuale zona, gli Accordi locali, con riferimento
agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, prevedono
un valore minimo ed un valore massimo del canone.
-
Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo
ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali,
assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali,
tengono conto dei seguenti elementi: tipologia dell'alloggio; stato
manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; pertinenze dell'alloggio
(posto auto, box, cantina, ecc.); presenza di spazi comuni (cortili,
aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.); dotazione di servizi
tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento
d'aria, ecc.); eventuale dotazione di mobilio.
-
Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici
o fisici detentori di grandi proprieta' immobiliari (per tali sono
da intendersi le proprieta' individuate negli Accordi territoriali
e, comunque, quelle caratterizzate dall'attribuzione, in capo ad un
medesimo soggetto, di piu' di cento unita' immobiliari destinate ad
uso abitati, o anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio
nazionale) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e
massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee
e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali,
in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprieta' interessata
e organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori
partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione
nazionale o comunque firmatarie degli Accordi territoriali relativi.
Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi
dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali
condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di
conduttori nonche' la possibilita' di derogare dalla tabella oneri
accessori (allegato G).
-
Per gli enti previdenziali pubblici, si procede, in analogia a quanto
indicato al comma 5, tenuta presente la vigente normativa. I canoni
relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree c/o zone
omogenee nonche' agli elementi individuati negli Accordi territoriali.
-
Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi di cui ai commi 5 e
6, possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori
di lavoro in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento
di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari
o extracomunitari. I contratti, da stipulare con i diretti fruitori,
sono regolati dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431.
-
Gli Accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali
superiori a quella minima fissata dalla legge, misure di aumento dei
valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti
per aree omogenee nonche' particolari forme di garanzia.
-
Gli Accordi in sede locale possono prevedere l'aggiornamento del canone
in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione
Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
-
E' nella attribuzione esclusiva del proprietario dell'immobile, la
facolta' di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso
di vendita dell'immobile con le modalita' previste dagli articoli
38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
-
Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprieta'
individuali (allegato A) e per le proprieta' di cui ai commi 5, 6
e 7 del presente articolo (allegato B).
-
I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati
esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente
comma.
-
Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli Accordi
territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989,
n. 61, che a quelli sottoscritti negli altri comuni.
-
Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta,
dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Art.
2
Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria
e durata degli stessi
-
I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad
un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati
per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e /o dei conduttori
per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da
mobilita' lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale
tra le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori
maggiormente rappresentative.
-
I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi
ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania,
nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia,
sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi
stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come
individuate dall'art. 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo
tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo
del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere
conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali.
In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento
sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale
di cui all'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
-
Per le proprieta' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, si procede - per
i comuni di cui al comma 2 del presente articolo - mediante Accordi
integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalita' indicate
nell'art. 1 medesimo.
-
1 contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica
clausola che individui l'esigenza di transitorieta' del locatore e/o
del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione
da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere
della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della
scadenza del termine stabilito nel contratto.
-
1 contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata
prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
in caso di inadempimento delle modalita' di conferma delle esigenze
transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero
nel caso le esigenze di transitorieta' vengano meno.
-
Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprieta'
individuali (allegato C) e per le proprieta' di cui all'art. 1, commi
5 e 6 (allegato D).
-
I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati
utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente
comma.
-
Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta,
dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Art.
3
Criteri per definire i canoni dei contratti di locaione per studenti universitari
e durata degli stessi
-
Nei comuni sede di universita' o di corsi universitari distaccati
e di specializzazione nonche' nei comuni limitrofi e qualora il conduttore
sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di
specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono
essere stipulati contratti per studenti universitari di durata --
precisata negli allegati tipi di contratto da sei mesi a tre anni
(rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore).
Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente
o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto
allo studio.
-
I canoni di locazione sono definiti in appositi Accordi locali sulla
base dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli
Accordi territoriali di cui all'art. 1.
-
Per le proprieta' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, si procede mediante
Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalita' indicate
nel medesimo art. 1.
-
Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprieta'
individuali (allegato E) e per le proprieta' di cui all'art. 1, commi
5 e 6 (allegato F).
-
I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati
utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente
comma.
-
Le parti contrattuali possono essere
assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Art. 4
Tabella degli oneri accessori
-
Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' adottata
la Tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (allegato
G). Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle
leggi vigenti e agli usi locali.
Art.
5
Agevolazioni fiscali
-
Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel
territorio dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati
o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'art. 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede
locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto,
nonche' ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2,
della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale
di cui ai seguenti commi.
-
Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi
dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' ulteriormente ridotto del 30 per cento, a condizione che nella
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si intende usufruire
della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione del
contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione
dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma
1, ultimo periodo, della citata legge n. 431/1998, i tipi di contratto
di cui all'art. 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati ove
le pattuizioni negli stessi previste siano state tutte integralmente
accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate quando richiesto.
-
In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale
aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'art. 8, comma 4, della
citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione
dell'imposta di registro e' assunta nella misura del 70 per cento
del corrispettivo annuo pattuito.
-
In relazione a quanto stabilito dall'art. 10 della citata legge n.
431 del 1998 e dall'art. 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera
h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti
di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma
3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta
una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale destinazione, nei seguenti importi:
a) Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71;
b) Euro 247,90 se il reddito complessivo supera Euro 15.493,71 ma
Euro 30.987,41.
Art.
6
Commissioni di conciliazione
-
Per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione
dei contratti di cui al presente decreto nonche' in ordine all'esatta
applicazione degli Accordi territoriali e /o integrativi, ciascuna
parte puo' richiedere, prima di adire l'Autorita' giudiziaria, che
si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale che deve
decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.
-
E' altresi' nella facolta' di ciascuna parte ricorrere alla Commissione
di conciliazione affinche' attesti la rispondenza del contenuto economico
e normativo del contratto agli Accordi di riferimento.
-
In caso di variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unita'
immobiliare locata, in piu' o in meno, rispetto a quella in atto al
momento della stipula del contratto, la parte interessata puo' adire
la Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel
termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere.
-
La richiesta di decisione della Commissione, costituita con le modalita'
indicate negli allegati tipi di contratto, non comporta oneri a carico
della parte richiedente.
Art.
7
Decorrenza dell'obbligatorieta' dei tipi di contratto
-
L'adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli
ambiti territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla
base dei criteri indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali
da parte delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori.
-
In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i contratti
vengono stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi
previgenti, fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art.
4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Art.
8
-
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2002
p. II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT
Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI
Registrato
alla Corte dei conti il 12 marzo 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture, ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 151

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