Delega
al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire
Art. 1.
(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire)
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Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 3, uno
o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto
il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione
non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire
ancora il rilascio del certificato di agibilità, anche apportando
alla legislazione vigente le modifiche e le integrazioni necessarie
per il coordinamento della medesima con le disposizioni contenute nei
predetti decreti legislativi.
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I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell’articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.
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Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché
su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di tale parere.
Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest’ultimo
è prorogato di centoventi giorni.
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Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi
e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative
e correttive dei medesimi decreti legislativi.
Art. 2.
(Definizioni)
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Ai fini della presente legge devono intendersi:
a) per «acquirente», la persona fisica
che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire,
ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di
leasing, che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o comunque
il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente
in primo grado, della proprietà o della titolarità di
un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero
colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia,
abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere
l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità
di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per
iniziativa della stessa;
b) per «costruttore», l’imprenditore
o la cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un
immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro contratto,
compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione
o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà
o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un
immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato
direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della
costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
c) per «situazione di crisi», la situazione che ricorre
nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto
ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del
contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi della delega legislativa)
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I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, ferme restando le disposizioni contenute
negli articoli 2645-bis, 2775-bis e 2825-bis del codice civile, e apportando,
se del caso, le opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina
dei procedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), l’equa
ed adeguata tutela dei diritti dell’acquirente discendenti dalla
stipula del contratto diretto all’acquisto o al trasferimento
di un immobile da costruire;
b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a),
la limitazione della esperibilità delle azioni revocatorie nei
confronti dell’acquirente e la modifica dell’articolo 72
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
c) prevedere l’obbligo del costruttore di procurare il rilascio
e di provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare
d’acquisto o dell’atto equipollente ai sensi dell’articolo
2, di fideiussione di importo pari alle somme e al valore di ogni altro
eventuale corrispettivo che complessivamente ha riscosso e deve ancora
riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita
o dell’atto definitivo di assegnazione, comunque escluse quelle
che è pattuito debbono essere erogate da un eventuale soggetto
mutuante;
d) prevedere che la fideiussione di cui alla lettera c) sia rilasciata
da una banca, da un’assicurazione o da altro soggetto autorizzato;
prevedere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore
incorra in una situazione di crisi, dell’eventuale restituzione
delle somme riscosse, del valore di ogni altro eventuale corrispettivo,
dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente
sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la detta restituzione,
ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita; disciplinare
il contenuto e le modalità di escussione della garanzia fideiussoria
al fine di assicurare all’acquirente la sollecita restituzione
di quanto indicato alla lettera c), indipendentemente dalla durata dei
procedimenti implicanti una situazione di crisi, escludendo il beneficio
della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo
1944, secondo comma, del codice civile;
e) prevedere forme di tutela dell’acquirente, imponendo l’obbligo
che il costruttore fornisca altresì garanzie per il risarcimento
al quale sia tenuto ai sensi della vigente disciplina per vizi e difformità
che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto
definitivo di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione;
f) istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell’acquirente
che, a seguito dell’insolvenza del costruttore a fronte della
quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata
in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure
implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subìto la
perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto
e il mancato conseguimento della proprietà o dell’assegnazione
del bene;
g) prevedere che le risorse destinate ad alimentare il Fondo siano reperite,
senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano o degli altri enti territoriali,
attraverso la previsione e l’istituzione, per un periodo massimo
di quindici anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei
decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, di un
contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori tenuti a quanto
previsto dalla lettera c), individuando lo stesso in misura non superiore
al 5 per mille delle fideiussioni di cui alla medesima lettera c); prevedere
che il versamento sia direttamente assunto dal soggetto che rilascia
la fideiussione; prevedere che la misura del contributo e le modalità
del versamento siano determinate annualmente con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze entro il limite massimo indicato e che, per il primo anno, la
misura del contributo e le modalità del versamento siano indicate
nell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della
presente legge;
h) individuare il soggetto gestore del Fondo, disponendo che tutti i
relativi oneri di gestione siano a carico del Fondo medesimo;
i) prevedere che il Fondo sia articolato in sezioni autonome definite
in corrispondenza di ambiti territoriali determinati su base provinciale,
regionale o interregionale in modo da assicurare una gestione tendenzialmente
equilibrata delle sezioni, tenuto conto delle finalità del Fondo;
prevedere che i contributi siano imputati alle sezioni autonome del
Fondo sulla base del criterio della provenienza delle risorse tenendo
conto della ubicazione degli immobili in relazione ai quali le fideiussioni
sono richieste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, ciascuna
sezione sia gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette
in via primaria alla soddisfazione delle pretese restitutorie dell’acquirente
di cui alla lettera f) degli immobili ubicati nel territorio di competenza
della sezione medesima ed in via successiva siano utilizzate per soddisfare
le richieste relative alle altre sezioni nei casi in cui le medesime
non abbiano risorse sufficienti; prevedere che le ulteriori modalità
di gestione del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
prevedere che l’ente gestore del Fondo, che abbia corrisposto
l’indennizzo nei casi previsti, abbia diritto di regresso nei
confronti del costruttore per il recupero dell’indennizzo pagato
nonché dei relativi interessi e spese;
l) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso ai contributi
del Fondo di cui alla lettera f) prevedendo che ciò possa avvenire
per una sola volta da parte di un singolo soggetto;
m) disciplinare i contenuti del contratto preliminare e di ogni altro
contratto comunque diretto al successivo acquisto di un immobile da
costruire, prevedendo in particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente
le caratteristiche tecniche della costruzione, la tipologia dei materiali
impiegati, le modalità e le fasi di esecuzione, le modalità
e i tempi di pagamento del prezzo, l’esistenza di iscrizioni ipotecarie
e trascrizioni pregiudizievoli, gli estremi del permesso di costruire,
la planimetria dell’immobile da costruire e delle sue pertinenze
di uso esclusivo nonché l’indicazione dell’appaltatore;
n) prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto dell’acquirente
al perfezionamento degli atti indicati all’articolo 39, comma
6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e all’eventuale
cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento gravante sull’immobile
da costruire, assicurando che gli atti che permettono l’esecuzione
delle formalità nei registri immobiliari siano posti in essere
prima della stipula dell’atto definitivo di compravendita, o contestualmente
alla stessa.
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