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DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.198
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture
di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo
del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443. (GU n. 215 del 13-9-2002)
testo in vigore dal: 14-9-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002,
ed in particolare la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle
telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2002; Acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli
affari regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Obiettivi
1. Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia
di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni,
considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:
a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni,
consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture
celermente, creando cosi' un mercato effettivamente concorrenziale;
b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione
e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse
con lo sviluppo tecnologico;
c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti
di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza,
pubblicità, concentrazione e speditezza;
d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene
ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di
qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;
e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti
amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello
nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche
degli impianti radioelettrici;
f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente
alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate
a livello locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge
22 febbraio 2001, n. 36;
g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in
regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti,
incentivando così il perseguimento degli obiettivi di qualità
da parte degli operatori del settore;
h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione
con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture
di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione
sull'intero territorio nazionale;
j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative
alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente,
al decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998, ed al decreto del
Ministro delle comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998.
Art. 2.
Definizioni
1. La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo
deve intendersi nel significato suo proprio desumibile dalla normativa
di riferimento ed, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11
marzo 1999, nonchè dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive
modificazioni.
Art.
3.
Infrastrutture di telecomunicazioni
1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base
delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001,
n. 36.
2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri
e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono
compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili
in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti
urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad
ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse
si applica la normativa vigente in materia.
Art. 4.
Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti,
di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base
per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonchè per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle
bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali,
previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato
dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,
stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonchè
le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge
24 dicembre 1976, n. 898.
Art.
5.
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni
per impianti radioelettrici
1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di
cui all'articolo 4 e' presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine
abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato
a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al
fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione
del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale,
deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge
22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso
l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI,
non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data
precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso
di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza
in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di
inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali
e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato B.
3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo
sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza
diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
4. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio
di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine
di cui all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso,
il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data
di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono
parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati,
nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione
dissenziente.
6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza
viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri
e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto,
le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art.
6.
Esiti e conseguenze
1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui
all'articolo 5, nonchè quelle relative alla modifica delle caratteristiche
di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte
qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della
relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo
5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli
enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione
dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa,
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio
espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Art.
7.
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga
la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi
e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti
a presentare apposita istanza
conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti,
al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva
pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola
volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
il responsabile del procedimento puo' convocare, con provvedimento motivato,
una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni
e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri
e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto,
le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione
degli scavi indicati nel progetto, nonchè la concessione del suolo
e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
Il comune puo' mettere a
disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata,
infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima
si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade
e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri,
il termine è ridotto a trenta giorni.
Art.
8.
Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni
1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti
l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori
di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione
del progetto in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni,
o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposto
archivio telematico, affinchè sia agevolata la condivisione dello
scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni
conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma
elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 7.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data
di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli
operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo
e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare,
con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione
di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra
gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi
richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e
le procedure stabilite all'articolo 7.
Art.
9.
Reti dorsali
1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi
aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza
di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata
a tutti i soggetti interessati. Essa
può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito
regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La
conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto
interessato.
2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori, anche ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza
viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri
e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto,
le disposizioni di cui all'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra
indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi
o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza
di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine
di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
5. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura
di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi
relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine
di consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta pianificazione
delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività
di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi
dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico
al Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato,
con le stesse modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne
l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari
delle licenze individuali.
6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche
funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni
eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture
civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle
rispettive attività istituzionali.
Art.
10.
Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione
di suolo pubblico
1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne
l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per
le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte
dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola
d'arte le aree medesime nei
tempi stabilitidall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale
può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio
1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente
decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto
dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale
contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo
47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 11.
Limitazioni legali alla proprietà privata
1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni,
all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può
agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e
turbative"
Art.
12.
Disposizioni finali
1.
I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture
di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali
autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto
in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo
5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono
come denuncia di inizio attività.
3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono
ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero
delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto installato prima
della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sulla
base dei modelli A e B allegati al presente decreto, al fine di realizzare
il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresi' i modelli relativi
alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione
delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle
comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni
può delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di
tutte le comunicazioni trasmessegli.
4. E' abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.
Art. 13.
Legislazione regionale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto, nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.
Art.
14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2002

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