Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8. Art. 4 - Integrazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta.
------------------------ Pubblicata nel B.U. Umbria 24 gennaio 2001, n. 4.
Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.
1. Il comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è così modificato: dopo le parole «per una permanenza» sono soppresse le parole «minima di sette giorni e».
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Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.
------------------------ Sostituisce l'art. 12, L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 sono soppresse le parole: «per un periodo non inferiore a 7 giorni». 2. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato. 3. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n.8 è abrogato.
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Integrazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8.
------------------------ Aggiunge l'art. 16-bis alla L.R. 14 marzo 1994, n. 8.
Allegato «A»
------------------------ Il presente allegato integra l'allegato C alla L.R. 14 marzo 1994, n. 8, con l'aggiunta del paragrafo C3.
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