SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
Provvedimenti vari

L. 27/03/2001, n. 122

Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89.

Ospitalità rurale familiare.

1. Le regioni, nell'àmbito delle iniziative finalizzate allo sviluppo rurale e alla valorizzazione della multifunzionalità della aziende, possono disciplinare l'attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attività abbiano carattere professionale e continuativo e siano esercitate da imprenditori agricoli, rientrano tra le attività agrituristiche.

2. Le regioni, nell'àmbito delle previsioni del comma 1, determinano, con propria legge, le caratteristiche degli immobili che possono essere utilizzati per l'attività di cui al comma 1, nonché le caratteristiche di professionalità e di continuità dell'attività. Ogni persona fisica non può essere titolare di più di un'autorizzazione all'esercizio di tale attività.

3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'àmbito di un'attività agrituristica si applica anche per le attività di ospitalità rurale.

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