Art. 2 - Definizione e caratteristiche. Art. 4 - Procedura concessione contributi. Art. 5 - Autorizzazione all'esercizio. Art. 6 - Formazione e qualificazione degli operatori. Art. 7 - Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione. Art. 8 - Sospensione e cessazione dell'esercizio.
Sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata bed and breakfast.
------------------------ Pubblicata nel B.U. Basilicata 15 aprile 2000, n. 27.
Generalità.
La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast.
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Definizione e caratteristiche.
1. Si definiscono "esercizi di Bed & Breakfast" le strutture ricettive extralberghiere condotte dalle famiglie che utilizzano parte dell'abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione. 2. L'esercizio dell'attività di "B. & B." non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile. 3. Gli esercizi di cui al comma 1 devono assicurare i seguenti servizi minimi: a) un servizio bagno non coincidente con quello dell'abitazione; b) pulizia quotidiana dei locali; c) cambio della biancheria compresa quella del bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite; d) fornitura di energia elettrica; acqua calda e fredda, riscaldamento; e) somministrazione della prima colazione. 4. I locali destinati all'esercizio di "B. & B." devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie previste per i locali di abitazione dallo strumento Urbanistico - Edilizio vigente.
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Contributi.
Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi per l'adattamento, l'ammodernamento, e l'arredamento dei locali destinati o da destinarsi all'attività di cui all'art. 2. I contributi sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 55% delle spese ammesse e comunque per un importo contributivo non superiore a 25 milioni. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti le manutenzioni ordinarie. Per le opere realizzate in zone classificate montane, ai sensi delle leggi vigenti, la percentuale e l'importo di cui al comma 2 sono elevati al 60% e a 30 milioni. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge n. 394/1991, si destina il 30% della disponibilità finanziaria della presente legge, ai territori compresi nei Parchi Nazionali e Regionali.
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Procedura concessione contributi.
Le domande di sovvenzione dirette all'Assessore del Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, sono presentate al Sindaco del Comune di competenza che le istruisce e le rimette alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva entro il 30 novembre il programma di intervento e fissa i termini entro i quali i lavori o le iniziative devono essere portati a compimento. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione: * relazione tecnico economica dell'intervento da eseguire; * eventuale progetto esecutivo; * assenso ai lavori da parte di proprietari dell'immobile, qualora si tratti di persone diverse dal richiedente; * concessione edilizia comunale, ove richiesta dalla natura delle opere; * impegno scritto del richiedente a non utilizzare per diversa destinazione di uso l'immobile per almeno 10 anni; * dichiarazione del richiedente di non aver usufruito di altre sovvenzioni per la stessa iniziativa e di non aver dato inizio ai lavori. La Giunta regionale, nei casi di documentata oggettiva impossibilità di completare l'iniziativa ammessa a contributo entro il termine prefissato, ha facoltà, su preventiva richiesta dell'interessato e per una sola volta, di accordare un limitato periodo di proroga. Il beneficiario della sovvenzione, comunicherà l'ultimazione dell'intervento, al Sindaco del Comune di competenza, che provvederà a far eseguire la verifica della regolare esecuzione dell'opera o della regolare realizzazione delle altre iniziative ed a trasmettere il tutto con relativo parere comunale, all'Assessore del Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, entro 30 giorni dalla data di presentazione del certificato di ultimazione dei lavori. La Regione entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione del Sindaco, provvederà alla liquidazione. I contributi sono proporzionalmente ridotti in caso di: * realizzazione dell'iniziativa con una spesa minore rispetto a quella ammessa; * realizzazione di un intervento parziale dell'iniziativa ammessa a contributo purché avente una autonoma funzionalità. I contributi sono revocati con recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, qualora: * l'iniziativa non sia realizzata in armonia con le finalità di cui alla domanda; * l'iniziativa non sia realizzata nei termini previsti.
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Autorizzazione all'esercizio.
1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive è concessa dal Comune previo parere rilasciato dall'A.P.T. attestante l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2 ed inoltre la rispondenza agli standard previsti dalla "carta della qualità" che verrà elaborata dall'A.P.T. con il supporto delle associazioni con comprovata esperienza nel settore. 2. L'A.P.T. per l'attuazione della presente legge elabora una proposta da approvarsi a cura della Giunta regionale che definisce i territori e gli ambiti dove privilegiare gli insediamenti di "B. & B" in rapporto alla presumibile domanda e alla preesistenza di strutture turistico - ricettive. 3. Ai fini del parere dell'A.P.T. il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata, deve presentare all'A.P.T. stessa, domanda, documentazione e dichiarazioni da cui si evincono: a) le generalità complete e denominazione dell'esercizio e sua ubicazione; b) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico abilitato; c) la sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 4. L'A.P.T. sulla base della documentazione di cui al comma 2 e degli accertamenti effettuati, trasmette al Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura di ospitalità, nonché l'eventuale indicazione della categoria attribuita in base al livello di qualità offerto. 5. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente, il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, facendone comunicazione all'A.P.T. 6. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti; l'A.P.T. effettua periodici sopralluoghi, direttamente o tramite ispettori certificati ai fini della conferma delle idoneità all'esercizio e della rispondenza ai livelli di standard che di volta in volta potranno essere confermati o modificati. 7. L'esercizio dell'attività di B. & B. non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 8. Chi esercita l'attività ricettiva B. & B. è tenuto altresì a comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, al Comune ed all'A.P.T., il movimento degli ospiti ai fini della rilevanza statistica, ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo, copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. 9. L'A.P.T. in conformità a tale comunicazione redige annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive "B. & B.", comprensivo dei prezzi praticati, dandone notizia alla Regione. 10. È obbligatorio per il gestore, dare comunicazione, all'arrivo di ogni ospite, all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
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Formazione e qualificazione degli operatori.
In conformità a specifici programmi, per iniziative di studio, formazione, qualificazione professionale, aggiornamento e valorizzazione dell'attività ricettiva extralberghiera a carattere familiare, possono essere concessi contributi a favore di enti e associazioni con comprovata esperienza nel settore o di organizzazioni specializzate nell'offerta di servizi al turismo o costituite fra gli operatori di B. & B., fino al 75% della spesa ammessa e non oltre la cifra di 70 milioni. Possono inoltre essere concessi contributi a favore di associazioni, organizzazioni no - profit ecc., che abbiano intenzione di commercializzare tale prodotto.
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Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di B. & B. può essere revocata dal Comune, anche su segnalazione dell'A.P.T. o dell'A.S.L. competenti per territorio, nei seguenti casi: a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, da parte del titolare; b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa; c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi. 2. Qualora il Comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e in caso di persistenza, procede alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente tale periodo, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa. 3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati all'A.P.T.
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Sospensione e cessazione dell'esercizio.
1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al Comune e all'A.P.T., la sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi, decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata. 2. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'A.P.T. e al Comune.
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Sanzioni.
1. Le sanzioni amministrative da applicare nel caso di mancato rispetto delle norme di Cui alla presente legge sono le seguenti: a) apertura abusiva di un esercizio B. & B.: sanzioni da L. 500.000 (Euro 258) a L. 2.000.000 (EUro 1.032); b) omessa esposizione delle tariffe praticate di cui all'art. 8: sanzioni da L. 200.000 (Euro 103) a L. 800.000 (Euro 412); c) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: sanzioni da L. 400.000 (Euro 206) a L. 1.600.000 (Euro 824); d) superamento della capacità ricettiva: sanzioni da L. 300.000 (Euro 155) a L. 1.200.000 (Euro 620). 2. In caso di recidive le sanzioni previste al comma precedente sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
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Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per il periodo 2000-2006, si fa fronte, per un importo annuo di L. 600.000.000, con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rivenienti da programmi comunitari, che abbiano l'obiettivo di incentivare ed adeguare l'offerta turistica regionale.
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Pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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