Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, il supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). -
-
I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione
di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della
legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge
di delegazione.
-
L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica,
per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
-
Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla
mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti.
In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione,
il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
-
In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega
ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni
non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione.
Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro
trenta giorni.".
"Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle
conseguenze finanziarie). -
-
Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione
del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della
Costituzione.
-
Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta
la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni
parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della
Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un
decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.".
- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' riportato
nelle note all'art. 1.
- Il testo degli articoli 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
"Art. 16. -
-
Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti
a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle
amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
-
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
-
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di
pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei
cittadini.
-
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta
e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
-
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo
e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
-
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.".
"Art. 19. -
-
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia
subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti
di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite
o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto
di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita'
da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio'
destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione
competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio'
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.".
"Art. 20. -
-
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda
di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta,
permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato
lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora
non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita'
del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In
tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione
competente puo' annullare l'atto di assenso illegittimamente formato,
salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare
i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
-
Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere
delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere
reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine,
il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
-
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono
regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.".
- La legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni reca: legge
urbanistica" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1942, n. 244.
- La legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, reca:
"Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca: "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, reca: "Norme
per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1982, n. 23.
- Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, reca:
"Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione
e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186, supplemento
ordinario.
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni, reca:
"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1971, n. 321.
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64, e succesive modificazioni, reca: "Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76.
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni reca: "Disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
gennaio 1989, n. 21.
- Il testo dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, recante: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche).
-
-
Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti
al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilita' e la
visitabilita' di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni, sono eseguite in conformita' alle disposizioni di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni,
e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236.
-
Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonche' ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalita', qualora
le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge
n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio
del nulla osta da parte delle autorita' competenti alla tutela del
vincolo, la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita'
e di superamento delle barriere architettoniche puo' essere realizzata
con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della
compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.
-
Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma
1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformita'
alla normativa vigente in materia di accessibilita' e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
-
Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere
di cui al comma 1 e' subordinato alla verifica della conformita' del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilita' e
di abitabilita' per le opere di cui al comma 1, deve accertare che
le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine
puo' richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
-
Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento
di cui all'art. 32, comma 20, legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo
della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformita'
alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche
spetta all'amministrazione competente, che ne da' atto in sede di
approvazione del progetto.
-
La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi
pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla dichiarazione
di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilita' e di
abitabilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita'
della dichiarazione allo stato dell'immobile.
-
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilita' e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle
quali le difformita' siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili
e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilita' o l'abitabilita' ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali
per un periodo compreso da uno a sei mesi.
-
Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento
di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone
che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione
e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle
barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
-
I piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41 del
1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilita'
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione
e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
-
Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi
e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con
finalita' di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento e'
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione
e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
-
I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di
cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'art. 2 del
citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni,
e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi
comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.".
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, reca: "Norme
per la sicurezza degli impianti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 marzo 1990, n. 59.
- Il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, reca:
"Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, reca:
"Disposizioni regolamentari in materia edilizia (Testo C)",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (Testo A)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre
2001, n. 245, supplemento ordinario.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come modificata dalla legge
1 agosto 2002, n. 166, reca: "Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001,
n. 299, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario,
come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"d) "interventi di ristrutturazione edilizia , gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione,
la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica;".
- Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e'
pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento
ordinario, come modificate dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
"c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente che comportino
aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.".
- Il testo dell'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificate dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione
e' corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire
e, su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A scomputo totale
o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso puo' obbligarsi
a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'art.
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione
delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.".
- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificate dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 20 [Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)]. -
-
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 11, va presentata
allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo
di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento
edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II, nonche' da un'autocertificazione circa la
conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in
cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero
la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali.
-
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle
domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
-
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile
del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello
sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonche'
i pareri di cui all'art. 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano
gia' stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformita'
del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
-
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del
rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche
di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo', nello stesso
termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone
le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica
entro il termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare
la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di
cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso
del termine di cui al comma 3.
-
Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta
dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione
della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti
che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che questa
non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia
a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
-
Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento,
sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di
altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'art. 5, comma
3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti
di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'art.
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
-
Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio,
entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito
della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio
del permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione
all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati
nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento edilizio.
-
I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con
piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente complessi
secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
-
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
-
Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al
procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione
consiliare di cui all'art. 14.".
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire
per gli interventi di cui all'art. 22, comma 7, e' di sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda".
- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca: "Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio
delle attivita' produttive" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
"A) Norme generali sulla tutela delle cose di interesse storico ed
artistico - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
n. 352" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999,
n. 302, supplemento ordinario.
- Il testo degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, della legge
7 agosto 1990. n. 241, recante: Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente:
"Art. 14. -
-
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
-
La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro
quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
-
La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale
di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una
delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione
della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
-
Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
-
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto
salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione
di impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis. -
-
La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare
complessita', su motivata e documentata richiesta dell'interessato,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la
conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta
e i relativi costi sono a carico del richiedente.
-
Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare
al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti
dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per
quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione
disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del
progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque
giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
-
Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime
entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione
dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto
in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi
si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito
di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle
condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura
di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile,
verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche
con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora
tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza
di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
-
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime
allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite
in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive
del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul
progetto definitivo.
-
Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni
in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca
la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi
alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso
o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice
convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare,
secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
Art. 14-ter. -
-
La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione
dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
-
La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica
o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro
i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione
in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda
una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
-
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva.
I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo
quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art. 14-quater.
-
Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento,
l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi,
la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti
alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al
precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che
si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
-
Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater,
nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
pubblica.
-
Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su
tutte le decisioni di competenza della stessa.
-
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente,
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione
di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero
nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva
della conferenza di servizi.
-
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti
o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
-
Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole
della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
-
Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato,
a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA,
nella Gazzetta Ufficiale o nel bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater. -
-
Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita',
deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente
motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
-
Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza
il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente,
quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter,
comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento
sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza
di servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva.
-
Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione e' rimessa
al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella
procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi.
Il Consiglio dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli
enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il presidente della giunta regionale
o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessita'
dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
-
Quando il dissenso e' espresso da una regione, le determinazioni di
competenza del Consiglio dei Ministri previste al comma 3 sono adottate
con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata,
al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
-
Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".
- Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 31 [Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,
in totale difformita' o con variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito,
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)]. -
-
Sono interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di costruire
quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione
da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire
un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
-
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformita'
dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso
la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area
che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
-
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione,
il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le
vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe
a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a
dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
-
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce
titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
-
L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso,
salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
-
Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in
base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione
gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione,
si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete
la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono
alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato
dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso
dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del
comune.
-
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette
i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria competente, al presidente
della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo,
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
-
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.
27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo art. 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta
giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale
comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio
dell'azione penale.
-
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con
la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3.".
- Il testo dell'art. 33, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 33 [Interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformita' (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)]. -
-
Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'art.
10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformita'
da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi
alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo
termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza
stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
-
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria
pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla
realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data
di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge
27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione
dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione,
con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'art. 16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
-
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando
criteri e modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo
edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
-
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati,
compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.
Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta
il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
-
In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'art. 31,
comma 8.
-
E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli
16 e 19.
6-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 22, comma 3, eseguiti
in assenza di denuncia di inizio attivita' o in totale difformita'
dalla stessa.".
- Il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 34 [(Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso
di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)]. -
-
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal permesso
di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili
dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza
del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine
sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
-
Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte
eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile dell'ufficio
applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito
in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera
realizzata in difformita' dal permesso di costruire, se ad uso residenziale,
e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia
del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, eseguiti
in parziale conformita' dalla denuncia di inizio attivita'.".
- Il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 35 [Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello
Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991,
n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)].
-
-
Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'art. 28, di interventi in assenza di permesso
di costruire, ovvero in totale o parziale difformita' dal medesimo,
su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici,
il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile,
ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario
del suolo.
-
La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile
dell'abuso.
-
Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, nonche' quello di altri enti pubblici, previsto dalla
normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, eseguiti
in assenza di denuncia di inizio attivita' ovvero in totale o parziale
difformita' dalla stessa.".
- Il testo dell'art. 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente:
"1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire,
o in difformita' da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attivita'
nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 3, o in difformita' da essa, fino
alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma
1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative,
il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.".
- Il testo dell'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, recante:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n.
245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente:
"1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'art. 22, commi
1 e 2, in assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita'
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi
e comunque in misura non inferiore a 516
euro.".
- Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 38 [Interventi eseguiti in base a permesso annullato (legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 gosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109)]. -
-
In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia
possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente
eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di
accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La
valutazione dell'agenzia e' notificata all'interessato dal dirigente
o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini
di impugnativa.
-
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce
i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'art.
36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, in caso di accertamento
dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.".
- Il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 39 [Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7,
legge 6 agosto 1967, n.
765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art.
1)]. -
-
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli
strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto
con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro
adozione, possono essere annullati dalla regione.
-
Il provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi dall'accertamento
delle violazioni di cui al comma 1, ed e' preceduto dalla contestazione
delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
-
In pendenza delle procedure di annullamento la regione puo' ordinare
la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo
di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalita' previste
dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da
comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia
se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il
decreto di annullamento di cui al comma 1.
-
Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento,
deve essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al
titolo annullato.
-
I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono
resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del
comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, non conformi
a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi
o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione
della denuncia di inizio attivita'.".
- Il testo dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 40 [Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte
della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito
dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)]. -
-
In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire
o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia
provveduto entro i termini stabiliti, la regione puo' disporre la
sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento
di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di
agibilita' dell'intervento.
-
Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato al
titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al
costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento e'
comunicato inoltre al comune.
-
La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi dalla
data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie
per eliminare le ragioni della difformita', ovvero, ove non sia possibile,
per la rimessa in pristino.
-
Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa
in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un termine entro
il quale il responsabile dell'abuso e' tenuto a procedere, a proprie
spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del
provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione
dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'art. 22, comma 3, realizzati
in assenza di denuncia di inizio attivita' o in contrasto con questa
o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine
di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita'".
- Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 44 [Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli
19 e 20, decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)]. -
-
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni
e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili,
nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto
dal primo comma dell'art. 30. La stessa pena si applica anche nel
caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico,
artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale,
in totale difformita' o in assenza del permesso.
-
La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata
lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della
confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio
del comune nel cui territorio e' avvenuta la lottizzazione. La sentenza
definitiva e' titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti
in assenza o in totale difformita' dalla stessa.".
- Il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 46 [Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui
costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)].
-
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi
per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione
di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione
e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere
stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante,
gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi
o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'.
-
Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'art. 38, l'irrogazione
di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso
in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la
prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
-
La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1 non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base ad
un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della
domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.
-
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi
sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una
sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma
del precedente, che contenga la menzione omessa.
-
Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti
derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste
per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra' presentare
domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica
del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio
attivita' ai sensi dell'art. 22, comma 3, qualora nell'atto non siano
indicati gli estremi della stessa.".
- Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario, come modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 48 [Aziende erogatrici di servizi pubblici (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 45)]. -
-
E'
vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare
le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire,
nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio
1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente al 17 marzo 1985.
-
Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante
gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli
estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso
in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute
a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 36 e limitatamente
alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni
e' nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile
la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione
pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono
di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente
comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda
erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera gia' usufruisce
di un pubblico servizio.
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Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli
estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente
titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore
al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita
nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi
al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art. 22, comma 3, eseguiti
in assenza della stessa.".
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