allegato
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Nota
all'allegato A:
- L'art. 10 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:
«Art. 10 (Piani regionali e delle province autonome).
- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 5, piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attivita' di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizato amianto
nelle rispettive attivita' produttive, nonche' delle imprese che operano
nelle attivita' di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivita' estrattiva
dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attivita'
di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza
del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unita'
sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto;
g) il controllo delle attivita di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e
il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attivita' di
rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate,
che e' condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie locali
per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle
attivita' di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorita' per gli
edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva
e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni
e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non
adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al medesimo comma 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante «Indirizzo
e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento amianto» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 ottobre 1994.
Allegato
B
Allegato
C
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