LE SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA
RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 15-5-1997 n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.

ART.59. [Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti] (114/c).
(114/c) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora, l'art. 120 dello stesso decreto.

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Articolo 120
Società di trasformazione urbana.

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.

3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti (109).
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(109) Il presente articolo corrisponde al comma 59 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ora abrogato.

L. 8-2-2001 n. 21
Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 2001, n. 45.

ART.7. Promozione delle società di trasformazione urbana.

1. Il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle società di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica.

2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica.

3. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 (5).
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(5) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 6 giugno 2001.

DM 6/6/2001
Promozione delle società di trasformazione urbana.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2001, n. 202.

Promozione delle società di trasformazione urbana.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, che dispone che le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

Visto l'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che riproduce il dettato dell'art. 17, comma 59, della legge n. 127/1997;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici, n. 622/segr. dell'11 dicembre 2000, esplicativa dell'art. 120 suddetto che al punto 3.1 precisa che la procedura di istituzione della società deve essere caratterizzata da una approfondita fase preliminare che comprenda, tra l'altro, la redazione di uno studio di prefattibilità che contenga l'approfondimento della realizzazione tecnica degli interventi di trasformazione e della percorribilità economico-finanziaria del programma;

Visto il comma 1 dell'art. 7 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che dispone che il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle società di cui all'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica;

Visto il comma 2 dell'art. 7 suddetto, secondo cui costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica;

Visto il comma 3 dello stesso art. 7, che per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, autorizza la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici;

Visto il comma 4 dell'art. 7, che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1;

Decreta:

1. 1. Al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni e delle città metropolitane, anche con la partecipazione della provincia e della regione, delle società di trasformazione urbana di cui all'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le disponibilità finanziarie previste all'art. 7, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, pari a lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, sono destinate - con priorità per le ipotesi di trasformazione che prevedano al loro interno interventi destinati all'edilizia residenziale pubblica, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione - al finanziamento degli studi di fattibilità e delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economico-finanziaria, amministrativa e tecnica delle ipotesi di trasformazione nonché agli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica.

2. 1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro dei lavori pubblici nomina la commissione per la valutazione dell'ammissibilità, della congruenza e della validità delle proposte di costituzione di società di trasformazione urbana, al fine dell'attribuzione del finanziamento.

3. 1. È approvato il bando di gara relativo al finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive e di progettazione urbanistica di cui all'art. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. 1. Il presente decreto e l'allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Bando allegato

Articolo 1

Finalità.

1. Il finanziamento degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive, nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica è finalizzato a promuovere la costituzione, da parte dei comuni e delle città metropolitane, anche con la partecipazione della provincia e della regione, delle società di trasformazione urbana di cui all'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 2

Disponibilità finanziarie.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 le disponibilità finanziarie previste all'art. 7, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono destinate in misura pari a:

lire 20,8 miliardi per la prima selezione di cui all'art. 4;

lire 20,8 miliardi, oltre eventuali residui, per la seconda selezione di cui all'art. 4.

Articolo 3

Soggetti proponenti.

1. Possono presentare richiesta di finanziamento i comuni e le città metropolitane che abbiano manifestato l'intenzione, con delibera dell'organo competente, di procedere ad una trasformazione del proprio territorio mediante la costituzione di una società di trasformazione urbana di cui all'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed a tal fine abbiano deliberato l'attuazione di studi di fattibilità o di indagini conoscitive o di progettazione urbanistica, con riferimento ad uno specifico àmbito urbanistico-territoriale.

Articolo 4

Modalità di presentazione e selezione delle domande.

1. Al fine dell'accesso al finanziamento, vengono promosse due distinte selezioni a distanza di sei mesi l'una dall'altra.

2. Per la prima selezione i comuni trasmettono, entro il 31 ottobre 2001, le richieste di finanziamento al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, corredate dalle delibere del consiglio comunale aventi ad oggetto l'attuazione di studi di fattibilità o di indagini conoscitive o di progettazione urbanistica, con riferimento ad uno specifico àmbito di intervento, nonché da una relazione indicante:

a) la stima del costo dell'oggetto del finanziamento, che può essere costituito da studi di fattibilità, da indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economico-finanziaria, amministrativa e tecnica delle ipotesi di trasformazione, nonché dagli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica;

b) l'eventuale presenza di interventi destinati all'edilizia residenziale pubblica, comprensiva della quota di risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;

c) l'àmbito di intervento;

d) gli eventuali partner pubblici;

e) le risorse comunali che si intendono impegnare;

f) il cronoprogramma corredato da una scansione delle fasi amministrative e gestionali per la realizzazione dell'intervento;

g) i costi preventivati dell'intera operazione di trasformazione urbana;

h) le caratteristiche e la rilevanza, all'interno della società, degli eventuali partner privati.

3. Per la seconda selezione i comuni trasmettono entro il 30 aprile 2002 le richieste di finanziamento al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Articolo 5

Procedure.

1. La commissione, di cui all'art. 2 del decreto, valuta l'ammissibilità e la congruenza delle richieste presentate dai comuni e dalle città metropolitane. Le richieste sono ammissibili se presentate nei termini e con le modalità indicate dall'art. 4. La congruenza delle richieste viene valutata anche in base alla conformità delle stesse ai criteri ed alle priorità contenute nella circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 622/segr. dell'11 dicembre 2000.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle proposte, la commissione formula una graduatoria di quelle ritenute ammissibili e congruenti, attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

a) rilevanza urbanistica delle aree interessate dall'intervento di trasformazione, fino ad un massimo di punti 30;

b) rilevanza economica dell'operazione di trasformazione, fino ad un massimo di punti 25;

c) presenza di aree dismesse, fino ad un massimo di punti 15;

d) presenza di eventuali partner pubblici e di istituti di credito, fino ad un massimo di punti 15;

e) entità degli investimenti privati in relazione a quelli pubblici, fino ad un massimo di punti 15.

3. Sono ammesse a finanziamento soltanto le richieste alle quali siano stati attribuiti almeno 40 punti.

4. La presenza, all'interno delle ipotesi di trasformazione, di interventi destinati all'edilizia residenziale pubblica, per i quali le risorse finanziarie risultino non inferiori al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, costituisce elemento prioritario di ammissione al finanziamento.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici è approvata la graduatoria delle richieste ammesse al finanziamento. Successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, il suddetto decreto è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero dei lavori pubblici.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di affissione del decreto, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, stipula con i comuni e le città metropolitane le convenzioni al fine di regolare i rapporti tra le parti e, in particolare, le modalità di erogazione dei finanziamenti, in base ai seguenti criteri:

venti per cento del contributo alla stipula della convenzione;

ottanta per cento del contributo alla trasmissione della delibera di approvazione dello studio di fattibilità, delle indagini conoscitive o della progettazione compiuti.

Articolo 6

Dimensionamento del contributo dello Stato.

1. Il contributo dello Stato è pari al settantacinque per cento del costo degli studi di fattibilità, delle indagini conoscitive, nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica per il quale si è chiesto il finanziamento e, comunque, non può essere superiore a settecentocinquanta milioni di lire.