CORTE
DI CASSAZIONE
Sez. II, 5 febbraio 2003, n. 1675
Pres. Spadone – Est. Mazziotti di Celso – P.M. De Augustinis
(diff) – Giglione (avv.ti turco e Capraro) c. Frenda (avv.ti Gagliano
e Latino).
Proprietà
– limitazioni legali della proprietà – luci e vedute
– servitù di veduta – violazioni – presupposti
– fattispecie in tema di trasformazione di un tetto in terrazza
con innalzamento del livello di quota del fabbricato.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO. – Con ricorso 8 febbraio 1989 Frenda Antonino
esponeva di possedere una casa, sita in Raffadali alla via Porta Palermo,
ove esisteva una apertura dalla quale era possibile vedere ed affacciarsi
sul tetto a falde del fabbricato della vicina Giglione Maria che aveva
trasformato il tetto realizzando un solaio ad una quota inferiore a quella
precedente. Il ricorrente, sostenendo la sussistenza dei presupposti dell’azione
di manutenzione, conveniva in giudizio la Giglione chiedendone la condanna
alla rimozione di quanto legittimamente realizzato.
Giglione Maria, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso sollevando
numerose eccezioni in fatto e in diritto.
L’adito pretore di Agrigento rigettava il ricorso con sentenza 5
luglio 1991 avverso la quale il Frenda proponeva appello. La Giglione
non si costituiva nel giudizio di secondo grado.
Con sentenza 22 novembre 1999 il Tribunale di Agrigento, in riforma dell’impugnata
decisione, condannava l’appellata a ripristinare il tetto originariamente
esistente abbassando il solaio di nuova costruzione fino alla misura di
mt 1,20 dalla finestra dell’immobile posseduto dal Frenda. Osservava
il giudice di secondo grado: che la domanda proposta dal Frenda andava
qualificata come azione rivolta ad ottenere la manutenzione della servitù
di veduta, esercitata dalla finestra descritta in ricorso, al fine di
ripristinarne l’esercizio originario; che la detta azione non aveva
ad oggetto il rispetto delle distanze legali, come ritenuto dal primo
giudice; che il Frenda aveva chiesto il ripristino della situazione esistente
prima dell’intervento della Giglione e non il rispetto delle distanze
legali di cui all’articolo 907 c.c.; che la Giglione aveva eccepito
il difetto di legittimazione attiva del Frenda, assumendo che lo stesso
era detentore e non possedore, e non aveva contestato l’esistenza
della finestra dalla quale era esercitata la veduta, né aveva negato
di aver innalzato il tetto; che, come accertato dal Ctu, vi era stata
una modifica dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di un
solaio ad una distanza di cm 60 rispetto alla finestra in questione che
originariamente si trovava ad una distanza dal tetto di m 1,20; che, trattandosi
di azione di manutenzione, l’appellante non era tenuto a dare la
prova del proprio diritto di proprietà; che il Frenda aveva provato
di aver posseduto l’immobile dal quale la veduta veniva esercitata;
che tale possesso emergeva dalla deposizione dei testi escussi; che, come
risultava dalla documentazione fotografica allegata al Ctu, la finestra
dalla quale era esercitata la veduta aveva le caratteristiche di opera
permanentemente destinata alla inspectio e perspectio e risultava visibile
dal fondo servente; che l’innalzamento del solaio costituiva molestia
all’esercizio della veduta dalla finestra; che, quindi, la Giglione
andava condannata al ripristino del tetto nelle forme preesistenti, eliminando
il solaio costruito e ripristinando la distanza di m. 1,20 del tetto dalla
finestra.
La cassazione della sentenza del tribunale di Agrigento è stata
chiesta da Giglione Maria con ricorso affidato a due motivi. Frenda Antonino
ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE – con il primo motivo di
ricorso Giglione Maria denuncia violazione degli artt. 1170 e 907 c.c.
deducendo che nessuna risultanza processuale conferma la servitù
di veduta. In ogni caso l’innalzamento del solaio non costituisce
molestia all’esercizio della veduta dalla finestra in questione
i cui limiti sono rimasti inalterati. Il tribunale non ha tenuto conto
del principio giurisprudenziale secondo cui la servitù di veduta
sul tetto del vicino non impedisce a quest’ultimo di trasformarlo
in lastrico solare. L’azione di manutenzione, inoltre, non poteva
essere esercitata dal Frenda che era comodatario dell’immobile e,
quindi, privo di legittimazione attiva. Comunque, pur ammettendo che il
Frenda fosse possessore dell’immobile, l’azione di manutenzione
è stata esercitata quando le opere erano state ultimate, e perciò,
tardivamente.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia motivazione insufficiente
e fondata su carente attività istruttoria. Ad avviso della Giglione
il tribunale non ha tenuto conto che, nelle more del giudizio, la situazione
dei luoghi era stata modificata dal Frenda il quale aveva omesso di denunziare
di aver arretrato la parete ove insiste la finestra la quale non affaccia
più sul fondo di essa ricorrente, ma su quello di cui è
detentore il Frenda.
La Corte rileva l’infondatezza e, in parte, l’inammissibilità
delle dette censure che – per evidenti ragioni di ordine logico
e per economia di motivazione e di trattazione – possono essere
esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza.
In buona parte le critiche mosse dalla ricorrente con i motivi in esame
si risolvono essenzialmente, quale più quale meno e sotto vari
profili, pur se titolate anche come vizi di motivazione e come violazione
di legge, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della
causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché della
pretesa di contrastare il risultato del’attività svolta dal
giudice di appello in ordine alla valutazione ed all’apprezzamento
dei fatti e delle risultante probatorie. Trattasi di attività il
cui espletamento costituisce prerogativa del giudice del merito. La motivazione
di quest’ultimo sul punto non è sindacabile in cassazione
se – come nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e
da errori di diritto: il sindacato di legittimità è al riguardo
limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente
motivazione che consenta di individuare le ragioni delle decisioni e l’iter
argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Spetta infatti solo
al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e
valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza,
scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare
i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova. Né per ottemperare all’obbligo della motivazione
il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze
istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti
essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo
convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri
rilievi e fatti che, sebbene non specificatamente menzionati, siano incompatibili
con la decisione adottata.
Nel caso in esame non sono ravvisabili né un difetto di motivazione,
né le asserite violazioni di legge: la sentenza impugnata è
del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Come riportato nell’esposizione in fatto che precede, il tribunale
ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo
– con motivato apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie
riportate nella decisione impugnata e con riferimento alla deposizione
dei testi escussi, alla relazione del Ctu ed alla documentazione fotografica
ad essa allegata, a quanto ammesso dalla stessa Giglione nelle difese
articolate in primo grado – e, sulla base di fatti qualificanti,
ha coerentemente ritenuto raggiunta la prova in ordine: a) all’esistenza
della finestra dalla quale il Frenda esercitava la venuta in questione;
b) alla modifica dello stato dei luoghi con la realizzazione di un solaio
e il conseguente innalzamento del tetto dell’immobile della Giglione;
c) al possesso pacifico, pubblico, continuo ed ultrannale (e non alla
detenzione) del Frenda sull’immobile dal quale veniva esercitata
la veduta; d) alle caratteristiche della finestra in questione come opera
visibile dal fondo servente e destinata alla inspectio e perspectio; e)
alla concreta ed effettiva molestia all’esercizio della veduta per
effetto dell’innalzamento del solaio realizzato dalla Giglione.
Il giudice di secondo grado è pervenuto alle dette conclusioni
attraverso complete argomentazioni improntate a retti criteri logici e
giuridici , nonché frutto di un’indagine accurata dalle risultanze
di causa e delle prove acquisite e sopra precisate e con valutazioni,
circa i riportati accertamenti in fatto, con le quali ha dato esauriente
conto delle ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della
maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute
dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa
sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame
del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio
di cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la Corte
territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli
alle tesi del Frenda, ha implicitamente espresso una valutazione negativa
delle contrapposte tesi della Giglione.
In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede
di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze
istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito
sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto
come operata dalla Corte territoriale non collima con le sue aspettative
e confutazioni.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppongono
una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata
dal giudice del merito.
Occorre peraltro segnalare che, al contrario di quanto sostenuto dalla
Giglione, il tribunale si è uniformato ai principi giurisprudenziali
richiamati nel primo motivo di ricorso secondo cui la trasformazione di
un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato
non è idonea di per sé ad alterare il contenuto di una servitù
di veduta esercitata sul tetto a meno che il titolare di essa non provi
– come appunto accertato dal tribunale nel caso in esame –
che l’innalzamento del fabbricato abbia in concreto modificato,
riducendola ed ostacolandola, la veduta.
D’altra parte, con riguardo al possesso di una veduta, il pregiudizio
derivante dalla costruzione da altri realizzata ben può integrare
una turbativa o molestia, tutelabile con azione di manutenzione.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero
stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa
sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata
sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del
processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale
degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento
dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte,
la denuncia di un travisamento di fatto, quanto attiene al fatto che sarebbe
stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo
di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento
di merito non consentito in sede di legittimità.
E’ appena il caso di rilevare infine che le problematiche esposte
dalla ricorrente nel primo motivo - circa l’asserita tardività
dell’azione di manutenzione che sarebbe stata esercitata dal Frenda
dopo l’ultimazione dei lavori – e nel secondo motivo –
concernente la modifica dello stato dei luoghi ad opera del Frenda con
spostamento ed arretramento della finestra in questione – non sono
proponibili in questa sede di legittimità perché introducono
per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula
indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché
non richieste.
E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il
principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire,
a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano
formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate
questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti
perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di cassazione
ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla
regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati
e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti
nel giudizio di secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti
in detto giudizio, tranne nell’ipotesi – che non ricorre nella
specie – in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in
ogni stato e grado di giudizio) fondate però sugli stessi elementi
di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi
accertamenti ed apprezzamenti di fatto: pertanto, ove il ricorrente proponga
in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza
impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità
per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare
l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito,
ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto,
onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità
di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna
alla ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
liquidate nella misura indicata in dispositivo.
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