CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II, 5 febbraio 2003, n. 1675
Pres. Spadone – Est. Mazziotti di Celso – P.M. De Augustinis (diff) – Giglione (avv.ti turco e Capraro) c. Frenda (avv.ti Gagliano e Latino).

Proprietà – limitazioni legali della proprietà – luci e vedute – servitù di veduta – violazioni – presupposti – fattispecie in tema di trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso 8 febbraio 1989 Frenda Antonino esponeva di possedere una casa, sita in Raffadali alla via Porta Palermo, ove esisteva una apertura dalla quale era possibile vedere ed affacciarsi sul tetto a falde del fabbricato della vicina Giglione Maria che aveva trasformato il tetto realizzando un solaio ad una quota inferiore a quella precedente. Il ricorrente, sostenendo la sussistenza dei presupposti dell’azione di manutenzione, conveniva in giudizio la Giglione chiedendone la condanna alla rimozione di quanto legittimamente realizzato.
Giglione Maria, costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso sollevando numerose eccezioni in fatto e in diritto.
L’adito pretore di Agrigento rigettava il ricorso con sentenza 5 luglio 1991 avverso la quale il Frenda proponeva appello. La Giglione non si costituiva nel giudizio di secondo grado.
Con sentenza 22 novembre 1999 il Tribunale di Agrigento, in riforma dell’impugnata decisione, condannava l’appellata a ripristinare il tetto originariamente esistente abbassando il solaio di nuova costruzione fino alla misura di mt 1,20 dalla finestra dell’immobile posseduto dal Frenda. Osservava il giudice di secondo grado: che la domanda proposta dal Frenda andava qualificata come azione rivolta ad ottenere la manutenzione della servitù di veduta, esercitata dalla finestra descritta in ricorso, al fine di ripristinarne l’esercizio originario; che la detta azione non aveva ad oggetto il rispetto delle distanze legali, come ritenuto dal primo giudice; che il Frenda aveva chiesto il ripristino della situazione esistente prima dell’intervento della Giglione e non il rispetto delle distanze legali di cui all’articolo 907 c.c.; che la Giglione aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva del Frenda, assumendo che lo stesso era detentore e non possedore, e non aveva contestato l’esistenza della finestra dalla quale era esercitata la veduta, né aveva negato di aver innalzato il tetto; che, come accertato dal Ctu, vi era stata una modifica dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di un solaio ad una distanza di cm 60 rispetto alla finestra in questione che originariamente si trovava ad una distanza dal tetto di m 1,20; che, trattandosi di azione di manutenzione, l’appellante non era tenuto a dare la prova del proprio diritto di proprietà; che il Frenda aveva provato di aver posseduto l’immobile dal quale la veduta veniva esercitata; che tale possesso emergeva dalla deposizione dei testi escussi; che, come risultava dalla documentazione fotografica allegata al Ctu, la finestra dalla quale era esercitata la veduta aveva le caratteristiche di opera permanentemente destinata alla inspectio e perspectio e risultava visibile dal fondo servente; che l’innalzamento del solaio costituiva molestia all’esercizio della veduta dalla finestra; che, quindi, la Giglione andava condannata al ripristino del tetto nelle forme preesistenti, eliminando il solaio costruito e ripristinando la distanza di m. 1,20 del tetto dalla finestra.
La cassazione della sentenza del tribunale di Agrigento è stata chiesta da Giglione Maria con ricorso affidato a due motivi. Frenda Antonino ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE – con il primo motivo di ricorso Giglione Maria denuncia violazione degli artt. 1170 e 907 c.c. deducendo che nessuna risultanza processuale conferma la servitù di veduta. In ogni caso l’innalzamento del solaio non costituisce molestia all’esercizio della veduta dalla finestra in questione i cui limiti sono rimasti inalterati. Il tribunale non ha tenuto conto del principio giurisprudenziale secondo cui la servitù di veduta sul tetto del vicino non impedisce a quest’ultimo di trasformarlo in lastrico solare. L’azione di manutenzione, inoltre, non poteva essere esercitata dal Frenda che era comodatario dell’immobile e, quindi, privo di legittimazione attiva. Comunque, pur ammettendo che il Frenda fosse possessore dell’immobile, l’azione di manutenzione è stata esercitata quando le opere erano state ultimate, e perciò, tardivamente.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia motivazione insufficiente e fondata su carente attività istruttoria. Ad avviso della Giglione il tribunale non ha tenuto conto che, nelle more del giudizio, la situazione dei luoghi era stata modificata dal Frenda il quale aveva omesso di denunziare di aver arretrato la parete ove insiste la finestra la quale non affaccia più sul fondo di essa ricorrente, ma su quello di cui è detentore il Frenda.
La Corte rileva l’infondatezza e, in parte, l’inammissibilità delle dette censure che – per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione – possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza.
In buona parte le critiche mosse dalla ricorrente con i motivi in esame si risolvono essenzialmente, quale più quale meno e sotto vari profili, pur se titolate anche come vizi di motivazione e come violazione di legge, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché della pretesa di contrastare il risultato del’attività svolta dal giudice di appello in ordine alla valutazione ed all’apprezzamento dei fatti e delle risultante probatorie. Trattasi di attività il cui espletamento costituisce prerogativa del giudice del merito. La motivazione di quest’ultimo sul punto non è sindacabile in cassazione se – come nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è al riguardo limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni delle decisioni e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Né per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificatamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Nel caso in esame non sono ravvisabili né un difetto di motivazione, né le asserite violazioni di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Come riportato nell’esposizione in fatto che precede, il tribunale ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo – con motivato apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata e con riferimento alla deposizione dei testi escussi, alla relazione del Ctu ed alla documentazione fotografica ad essa allegata, a quanto ammesso dalla stessa Giglione nelle difese articolate in primo grado – e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente ritenuto raggiunta la prova in ordine: a) all’esistenza della finestra dalla quale il Frenda esercitava la venuta in questione; b) alla modifica dello stato dei luoghi con la realizzazione di un solaio e il conseguente innalzamento del tetto dell’immobile della Giglione; c) al possesso pacifico, pubblico, continuo ed ultrannale (e non alla detenzione) del Frenda sull’immobile dal quale veniva esercitata la veduta; d) alle caratteristiche della finestra in questione come opera visibile dal fondo servente e destinata alla inspectio e perspectio; e) alla concreta ed effettiva molestia all’esercizio della veduta per effetto dell’innalzamento del solaio realizzato dalla Giglione.
Il giudice di secondo grado è pervenuto alle dette conclusioni attraverso complete argomentazioni improntate a retti criteri logici e giuridici , nonché frutto di un’indagine accurata dalle risultanze di causa e delle prove acquisite e sopra precisate e con valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, con le quali ha dato esauriente conto delle ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la Corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del Frenda, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della Giglione.
In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dalla Corte territoriale non collima con le sue aspettative e confutazioni.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
Occorre peraltro segnalare che, al contrario di quanto sostenuto dalla Giglione, il tribunale si è uniformato ai principi giurisprudenziali richiamati nel primo motivo di ricorso secondo cui la trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato non è idonea di per sé ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto a meno che il titolare di essa non provi – come appunto accertato dal tribunale nel caso in esame – che l’innalzamento del fabbricato abbia in concreto modificato, riducendola ed ostacolandola, la veduta.
D’altra parte, con riguardo al possesso di una veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata ben può integrare una turbativa o molestia, tutelabile con azione di manutenzione.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quanto attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.
E’ appena il caso di rilevare infine che le problematiche esposte dalla ricorrente nel primo motivo - circa l’asserita tardività dell’azione di manutenzione che sarebbe stata esercitata dal Frenda dopo l’ultimazione dei lavori – e nel secondo motivo – concernente la modifica dello stato dei luoghi ad opera del Frenda con spostamento ed arretramento della finestra in questione – non sono proponibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste.
E’ infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell’ipotesi – che non ricorre nella specie – in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado di giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto: pertanto, ove il ricorrente proponga in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna alla ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.