Svolgimento del processo

Il Condominio di (OMISSIS), con ricorso depositato in data 28 febbraio 1994, chiedeva al Presidente del Tribunale di Milano di ingiungere ai condomini M.I. e alla società  IMMOBILIARE LA CENTRALE S.r.l., proprietarie per quote indivise di alcune unità  immobiliari site nel condominio (due appartamenti ed un box) , il pagamento del complessivo importo di L. 20.504.893, di cui L. 19.340.893 quale residuo ancora dovuto per conguaglio a saldo degli oneri condominiali relativi alla gestione 1992/1993 e per tre rate relative al preventivo dell'esercizio 1993/1994, e L. 1.164.000 per preventivo di spese straordinarie. Il Presidente del Tribunale di Milano emetteva il richiesto decreto ingiuntivo in data 25 marzo 1994, ingiungendo ai due condomini il pagamento "in via concorsuale o alternativa" della somma di L. 20.504.893 in favore del ricorrente Condominio.

Contro il Decreto proponeva opposizione M.A.I. con atto di citazione notificato al Condominio, nonchè alla IMMOBILIARE LA CENTRALE s.r.l., rispettivamente in data 18 e 19 maggio 1994.

La M. conveniva in giudizio anche l'IMMOBILIARE LA CENTRALE S.r.l. perchè questa, avendo sostenuto, nel corso di altri giudizi pendenti fra le parti, di essere proprietaria dell'intero coacervo immobiliare sito nel condominio, anzichè della sola quota indivisa del 50%, sicchè, ad avviso dell'opponente, la suddetta società  era tenuta in via esclusiva al pagamento dei contributi condominiali, o direttamente al Condominio in quanto legittima proprietaria dell'intero, peraltro in possesso esclusivo del bene, oppure indirettamente, come obbligata a tenerne indenne l'opponente medesima secondo la responsabilità  risarcitoria ex art. 2043 c.c., a causa dell'illecito da tale società  perpetrato e consistente nell'avvenuto spossessamento di essa opponente nella sua veste di comproprietaria;

precisava poi che il Condominio era stato informato di tale situazione e che per senso di equità  esso avrebbe dovuto richiedere il pagamento avvalendosi comunque della solidale responsabilità  dei condomini - alla sola società  IMMOBILIARE LA CENTRALE. Tanto premesso, concludeva chiedendo la revoca del decreto monitorio con la declaratoria che, quanto meno dal novembre 1989, la sola IMMOBILIARE LA CENTRALE S.r.l. era tenuta al pagamento dei contributi condominiali; in subordine, la condanna della convenuta società  a tenere indenne essa opponente, pagamento direttamente al Condominio la somma ingiunta, ovvero a rifonderle detta somma se fosse stata obbligata a pagarla; in ogni caso, la condanna della società  convenuta a restituirle tutti gli importi da lei pagari al Condominio dal novembre 1989, "il tutto con espressa riserva di ulteriori azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dallo spoglio degli immobili di (OMISSIS), ed in particolare a titolo di lucro cessante, e con espressa riserva di continuare autonomamente tutti i giudizi in corso tra le parti".

Si costituivano in causa entrambi i convenuti resistendo all'opposizione ed alle ulteriori domande dell'opponente, di cui chiedevano il rigetto, evidenziando che la natura propter rem dell'obbligazione di pagamento delle spese condominiali attualizzava la responsabilità  solidale dei condomini titolari di una proprietà  indivisa senza che avesse rilievo nè la concreta situazione possessoria rispetto alla ree, nè l'esistenza di eventuali controversie tra gli stessi sulla quota di proprietà  a ciascuno spettante.

Con sentenza in data 17/09/1998 il Tribunale di Milano condannava l'IMMOBILIARE LA CENTRALE a pagare alla M. l'importo di L. 20.949.338 oltre accessori, a titolo di residuo credito per il risarcimento dei danni da essa subiti, così quantificati in misura pari ai contributi condominiali maturati a carico della M. dal (OMISSIS), detratti quelli già  pagati direttamente dalla società  al condominio; condannava inoltre la suddetta società  a pagare alla M. le spese di lite sostenute nei suoi confronti e la M., infine, in solido con la società  IMMOBILIARE LA CENTRALE, a rifondere al condominio le spese del giudizio monitorio.

Avverso tale sentenza proponeva appello la M. A. solo nei confronti dell'Immobiliare La Centrale, la quale a sua volta proponeva appello incidentale.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 16 novembre 2001, respingeva l'appello proposto da M.A.I. ed accoglieva l'appello incidentale della società , per cui dichiarava l'intervenuta decadenza dell'appellante principale dall'azione risarcitoria, da lei basata su titolo possessorio, rigettandola, fatta salva la riserva da quest'ultima formulata per poter agire in separato giudizio per ulteriori danni da lucro cessante derivanti dal subito spoglio; dichiarava, infine, interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione M. A.I. con due motivi, illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso l'Immobiliare La Centrale s.r.l., che ha depositato anche memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 2043 cod. civ., art. 116 c.p.c. e art. 2909 cod. civ., nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte d'Appello ritenuto che la M.I. avesse esercitato un'azione risarcitoria e che il titolo, fonte di tale domanda, risiedesse nel fatto dello spossessamento subito dalla M. stessa ad opera della s.r.l. Immobiliare La Centrale.

La ricorrente deduce che l'azione da lei iniziata con la citazione del 1994 è un'azione risarcitoria, limitata al danno emergente costituito dal pagamento dei contributi condominiali, causata dallo spoglio subito; che, tuttavia, l'azione risarcitoria non era soltanto connessa al fatto possessorio della privazione del possesso, ma era connessa anche alla lesione del suo diritto di proprietà ; che l'azione per il risarcimento del danno derivante da uno spoglio va proposta entro l'anno soltanto quando si riferisce alle conseguenze dirette ed immediate della privazione della turbativa del possesso indipendentemente dal diritto a mantenere la situazione di fatto in cui questo si estrinseca, mentre quando, invece, ha il suo fondamento nella violazione di tale diritto, può ben essere proposta in sede petitoria anche dopo l'anno; che, avendo ella in corso nello stesso periodo anche un giudizio petitorio nei confronti dell'Immobiliare La Centrale s.r.l., l'azione risarcitoria iniziata rientrava nell'azione generale prevista dall'art. 2043 cod. civ., che la tutelava "in quanto proprietaria dei beni oggetto dello spoglio", per cui non era vincolata al termine di decadenza annuale per proporre l'azione risarcitoria (cfr. ricorso a pag. 16).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la sentenza impugnata respinto l'istanza della ricorrente relativa all'addebito delle spese del procedimento monitorio, in solido con la Immobiliare La Centrale, a favore del Condominio; spese che dovevano gravare esclusivamente sulla Centrale che aveva commesso lo spoglio.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per essere logicamente connessi, sono infondati.

La sentenza impugnata, a pagg. 3 e 4, chiarisce che in primo grado l'attuale ricorrente aveva fondato la sua azione risarcitoria soltanto "a causa dell'illecito da tale società  (L'Immobiliare La Centrale) perpetrato e consistente nell'avvenuto spossessamento" del suo immobile.

La M.A. nel proporre appello avverso la sentenza del Tribunale lamentava che il Tribunale aveva "condannato l'Immobiliare La Centrale s.r.l. al pagamento in suo favore del risarcimento del danno derivato dallo spossessamento", liquidando tale danno "nella sua integrità ", pur avendo ella fatta "riserva espressa di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni derivanti a titolo di lucro cessante dallo spoglio subito" (cfr. sent. impugnata a pag. 5).

Dall'esame degli atti, in particolare dell'atto di appello e dalle conclusioni rassegnate dall'appellante, appone correttamente l'affermazione della Corte di merito (a pagg. 10 - 1.5) che "è stata la medesima appellante a dimostrare ex pressis verbis che intendeva proporre verso la società  convenuta un'azione risarcitoria, che peraltro traeva titolo dall'illecito spossessamento"; e che "l'appellante ha formulato, come lei stessa ricorda, espressa riserva di successive azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dallo spoglio degli immobili di (OMISSIS), ed in particolare da lucro cessante, e con espressa riserva di continuare autonomamente tutti i giudizi in corso tra le parti".

Correttamente conclude la Corte di merito che l'azione proposta dalla M. altro non fosse che un'azione risarcitoria fondata in modo immediato e diretto sulla sofferta lesione possessoria, avendo ella fatto valere il danno che le era derivato solo a questo titolo a causa dello spoglio subito, per il fatto che aveva dovuto continuare a pagare al condominio gli oneri condominiali di sua competenza pur non avendo fruito del godimento e del possesso degli immobili di cui era comproprietaria.

Deve, pertanto, ritenersi fondata l'eccezione di decadenza proposta dalla società  appellata, proposta per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in un giudizio promosso in data anteriore al 30 aprile 1995, ante riforma di tale norma, salva l'incidenza della tardività  dell'eccezione solo in ordine al regime delle spese.

E', infatti, giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n 3377/1995, n 7481/1997, n 6055/1996) che il venir meno della ragione d'essere della tutela possessoria, per intervenuta decadenza, rende del pari inammissibile anche il risarcimento del danno derivante da un comportamento lesivo che tragga origine proprio dallo spoglio, trattandosi di una situazione non pi๠tutelabile ed essendo il diritto al risarcimento in tal caso nient' altro che un profilo della tutela accordata dall'ordinamento al diritto leso al fine di assicurarne la piena reintegrazione; che l'azione per il risarcimento del danno ha dunque natura possessoria quando il danno si fa consistere nella sola lesione del possesso, - come nel caso in esame, - ed essa soggiace in tal caso alle regole dettate per quella tutela in ordine al termine di decadenza per proporla, mentre non ha natura possessoria, e rientra nella generale previsione di cui all'art. 2043 cod. civ., sottraendosi quindi a quelle regole, quando si lamenti non la lesione del solo possesso, ma anche altri diritti del possessore, sicchè la privazione del possesso non esaurisca il danno, ma si presenti come causa di altre lesioni patrimoniali subite in via derivativa dallo spogliato (cfr. sul punto anche Cass. Sent. n 1093/1989).

Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo motivo in ordine alle spese.

In ordine al termine di un anno per iniziare l'azione possessoria va osservato che lo spoglio per cui è causa risale al novembre del 1989 ed era ampiamente decorso l'anno al momento dell'atto introduttivo del presente giudizio. Infine, per quanto riguarda la qualificazione dell'azione cui si riferisce la richiesta di risarcimento del danno da parte della ricorrente, è giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. Sentt. N 3094/2001, n 10010/2000, n 2121/2000 e n 10689/1994) che l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua reale portata costituiscono operazione riservata al Giudice di merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità  esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata, che, nel caso in esame, è esente da vizi logici e da errori di diritto.

Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per spese ed in Euro 1.000,00 per onorari di avvocato, oltre gli altri oneri come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2006