Art.
31.
Fondi di investimento immobiliare
-
(( Per l'anno 2003 )), i soggetti non residenti,
che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi
immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione
o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre
dell'anno in cui il provento e' percepito o la plusvalenza e' realizzata,
alla societa' di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari
all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito
al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In
ogni caso il valore delle quote e' rilevato proporzionalmente al valore
netto del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, sul quale e' (( stata ))
assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai predetti
soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in
diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva dell'1 per cento.
Il pagamento non puo' essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.
-
La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti
non residenti indicati nell' (( articolo )) 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
Art.
32.
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica,
per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni
di aree demaniali.
-
Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e' consentito,
(( di cui al presente articolo )), il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non
conformi alla disciplina vigente.
-
La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina
regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con ((
decreto del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001,
n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come modificato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
-
Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto titolo
abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative
regionali.
-
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
-
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa
con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali
ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento
con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni,
e con l'(( articolo )) 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
-
Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle
politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo
edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 e' destinata
una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del ((decreto legislativo))
28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere
a finanziamento.
-
Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) nelle
ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti
siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non
adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione
degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio
e' adottato (( su proposta del Ministro dell'interno ))
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
-
((
All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti.
Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere
all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali
possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e di adeguatezza.
Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia
la procedura per lo scioglimento del consiglio.». ))
-
Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione
di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali
caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo
ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il
recupero delle risorse ambientali e culturali, e' destinata una somma
di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (( di concerto con i Ministri dell'ambiente
e della tutela del territorio e per i beni e le attivita' culturali,
)) da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto
di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, ((
attribuendo priorita' alle aree oggetto di programmi di riqualificazione
gia' approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8
ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ))
Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi,
anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42
del presente articolo.
-
Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza
del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e' destinata una
somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, (( di intesa
con la Conferenza unificata )) di cui all'articolo 8 del
(( decreto legislativo )) 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con
i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo
di interventi e le relative modalita' di attuazione.
-
Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino
e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni
del titolo II del (( decreto legislativo )) 29 ottobre
1999, n. 490, e' destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno
2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ((
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
)), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tale somma e' (( assegnata alla soprintendenza per i beni
architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino
e riqualificazione paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa
con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma.
))
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a disposizione
l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso
la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, (( denominato Fondo
per le demolizioni delle opere abusive )), per la concessione
ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27,
comma 2, del (( decreto del Presidente della Repubblica ))
6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui ((
all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, )) di anticipazioni,
senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione
delle opere abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per
le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni,
comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del
Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque
anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori
degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non
siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro
dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato
da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
-
Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative
al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale
dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al
fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche
per la redazione della relazione al Parlamento (( di cui all'articolo
9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 )). Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno,
sono aggiornate le modalita' di redazione, trasmissione, archiviazione
e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo
31, comma 7, del (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e' destinata
una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
-
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o
facenti parte del demanio statale (( ad esclusione del demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti
di uso civico )), il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per
il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo
oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio disponibile
dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente
il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio
e al patrimonio indisponibile dello Stato.
-
La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita'
dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile
ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello
Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione
del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita'
per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri
di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda
deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito
edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre,
deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile
e del relativo frazionamento.
-
La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio
disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello
Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente entro il 31 dicembre 2004. (( Resta ferma la necessita'
di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita
o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto
pubblico di passaggio. ))
-
Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto
a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole da parte
dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
-
Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006,
a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente
previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero
della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta
ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale
e' intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto
pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente
articolo.
-
Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B ((
allegata al presente decreto )) ed e' corrisposto in due
rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005
e il 31 dicembre 2005.
(( 19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti
al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla
data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime. ))
-
Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile
e' rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione
di cui al comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima
di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
-
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
-
Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati
nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate
del trecento per cento.
-
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del
Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree
da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
-
Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle
aree demaniali e' autorizzata una spesa fino ad un importo massimo
di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (( e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano )) predispone un programma di interventi
volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma e'
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
-
Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo,
si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31
marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria
o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette
disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate
nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali
non superiori a 750 (( metri cubi )) per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ((
a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente
i 3.000 metri cubi )).
-
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 ((
del presente articolo, )) nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli
immobili soggetti a vincolo di cui all'(( articolo )) 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilita',
le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tali
tipologie di abuso edilizio.
-
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili
di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o aventecausa condannato
con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'articolo 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico,
rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato
dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'area
di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con
le modalita' e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla
base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici
e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche'
dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali
qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza
o in difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale
con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del ((
decreto legislativo )) 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n.
353, e mdipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui
(( al )) comma 1 dell'articolo 3 della citata legge
n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su
aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal
fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente
l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e
dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso
edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu'
incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al
demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione
agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della
navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma
dell'articolo 59 del (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 24 luglio 1977, n. 616.
-
I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti
dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto
diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente
decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
-
Il
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla
persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e'
sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguito il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene
la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti
salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate
nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune,
il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle
forme di cui all'(( articolo 46 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 )),
di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
-
Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di
confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato
dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, puo' essere
autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero,
a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non
opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il
divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ((
di cui al comma 29 )).
-
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta
limitazione ai diritti dei terzi.
-
La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione
del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori,
e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il
31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato
e alla documentazione di cui al comma 35.
-
Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento
amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e possono prevedeme, tra l'altro, un incremento dell'oblazione
fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella
C allegata (( al presente decreto )), ai fini dell'attivazione
di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione
di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni
di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
-
Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto
previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi ((
alle )) opere abusive oggetto di sanatoria possono essere
incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni
comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri
concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonche'
per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale
attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili,
nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o
in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici
comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia' versato,
a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella
D allegata (( al presente decreto )). Con legge regionale,
ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita'
di attuazione.
-
La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'(( articolo
47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 )), con allegata documentazione
fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato
dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneita' statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
-
La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito
edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche' il decorso di
trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, ((
producono )) gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo
di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso
spettante.
-
Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione
di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell'imposta comunale degli immobili di cui al (( decreto
legislativo )) 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre
2004, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale
data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, ((
equivalgono )) a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta,
le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate
alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e all'articolo 48 del (( decreto del Presidente della
Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380.
-
La
misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori,
nonche' le relative modalita' di versamento, sono disciplinate nell'allegato
1 (( al presente decreto )).
-
Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto
previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
-
Alla
istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti
e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come
disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria
edilizia puo' essere determinato dall'Amministrazione comunale un
incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10
per cento da utilizzare con le modalita' di cui all'articolo 2, comma
46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Per l'attivita'
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i
comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo,
per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario
)).
-
Al
fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate
ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del capo IV della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
il (( 50 per cento )) delle somme riscosse a titolo
di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14,
della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e'
devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia
e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione del presente
comma.
-
All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. Le proposte di varianti di recupero
urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici
e privati, con allegato un piano di fattibilita' tecnico, economico,
giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione
e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e
per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della
sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla coesione degli
abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione
delle aree interessate dall'abusivismo edilizio».
-
L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo).
- 1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su
immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora
tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere,
il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del
titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione
del vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di violazioni
riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta
che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,
le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni, e dal (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate
secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione
ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto
con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del (( decreto ministeriale ))
1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge
13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le
opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del (( decreto
del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380.
Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza
competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela
della salute preclude il rilascio del titolo (( abilitativo
)) edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del
suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria
e' subordinato anche alla disponibilita' dell'ente proprietario a
concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali
o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.
La disponibilita' all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici,
viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro
il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di
disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie
occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze
strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area
coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali,
il valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente
per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della
presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della
costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione
(( dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati )), al momento della determinazione
di detto valore. L'atto di disponibilita', regolato con convenzione
di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni
sessanta, e' stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di
cui all'(( articolo )) 21 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria
e' subordinato alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa
previo versamento del prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del
territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento
dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal (( decreto
del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380».
(( 43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo
concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e
23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate
ai sensi delle predette leggi. ))
-
All'articolo
27 del (( decreto del Presidente della Repubblica ))
6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio»
sono inserite le seguenti: «o l'esecuzione».
-
All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18
aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni»
sono inserite le seguenti: «, nonche' in tutti i casi di difformita'
dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».
-
All'articolo 27 del (( decreto del Presidente della Repubblica
)) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per le opere abusivamente realizzate su
immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza
di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi
degli articoli 6 e 7 del (( decreto legislativo ))
29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche'
per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo
o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni
del titolo II del (( decreto legislativo )) 29 ottobre
1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune
o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine
di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione,
anche avvalendosi delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
-
Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del (( decreto
del Presidente della Repubblica )) 6 giugno 2001, n. 380,
sono incrementate del cento per cento.
-
(Soppresso).
-
(Soppresso).
(( 49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari
2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi
a quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro
il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione
in bilancio». ))
(( 49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Demolizione di opere abusive). -
1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile
del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili
per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine
previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato
dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma
6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali
e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco
delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro,
il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo,
gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza
delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di
cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree interessate,
notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile
dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumita',
e' disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a
trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente
e finanziariamente idonee. Il prefetto puo' anche avvalersi, per il
tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative
del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata
d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro della difesa».
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici
di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco
del comune ove e ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici
servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione
edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi,
ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata
dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di
oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione,
la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti
delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonche' la sanzione
pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario
della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti».
))
-
Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, ((
nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e,
quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme
sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio
dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita' previsionali
di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per
la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede ))
con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
32-bis.
Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri
-
((Al
fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali,
con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico,
e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali,
delle aree metropolitane e delle citta' d'arte e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
))
-
((Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilita'
del fondo. ))
-
((All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per
l'anno 2003 e euro l00.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. ))

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