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TESTO
AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n.356
Testo del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 228 del 1 ottobre 2001), coordinato con la legge
di conversione 30 novembre 2001, n. 418 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 8), recante: "Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi".
(GU n. 279 del 30-11-2001)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. Tali
modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A
norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Riduzione
delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi
- Dal 1
ottobre 2001 l'aliquota della benzina e' pari a quella della
benzina senza piombo.
- Le aliquote
di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo
24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate,
fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole
aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo
24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.
- Nel periodo
1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, e' consentita l'immissione
al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso
tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della
benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale
di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai
consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle
colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo
non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari
delle autorizzazioni.
Art. 2.
Sospensione
dell'aumento annuale delle
aliquote di accisa sugli oli minerali
- Per l'anno
2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche'
sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1
gennaio 2005.
Art. 3.
Aliquota
di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre
- Per il
periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita'
di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute
nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n.
92. Il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
recante
"Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio
da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92", è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2000.
Art.
4.
Aliquota
di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale
- A decorrere
dal 1 ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa
sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000
metri cubi per anno.
Art. 5.
Agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
zone montane ed in altri specifici
territori nazionali
- Per il
periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare
della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma
10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
Art. 6.
Agevolazione
per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con
energia geotermica
- Per il
periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare
dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo
8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora
(Kwh) di calore fornito.
Art.7
Disposizione
concernente il settore del gas metano
- Le tariffe
T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno
1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre
2001.
Disposizione
concernente il settore del gas metano
- Le tariffe
T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno
1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre
2001.
Art. 8.
Agevolazione
sul gasolio per autotrazione impiegato
dagli autotrasportatori
- Nell'articolo
25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono sostituite
dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento al
31 dicembre 2000".
- All'articolo
25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze";
b)
le parole: "20 luglio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "10
ottobre 2001";
c)
le parole: "a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al
comma 1, in modo da compensare l'aumento" sono sostituite dalle seguenti:
"per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione
di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione";
d)
le parole: "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle attivita'
produttive".
- Nell'articolo
25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "31 agosto 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2001";
b)
le parole: "del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'Agenzia delle dogane";
c)
le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il" sono
sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal".
- Nell'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2001";
b)
le parole: "di lire 100.000 per mille litri di prodotto" sono sostituite
dalle seguenti: "della misura determinata con riferimento al
30 giugno 2001".
- Nell'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "31 ottobre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
gennaio 2002";
b)
le parole: "30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2001";
c)
le parole: "in modo da" sono sostituite dalle seguenti: "al fine
di";
d)
la parola: "trimestre" e' sostituita dalla seguente: "semestre".
- Nell'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28
febbraio 2002";
b)
le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il" sono
sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal".
- Nell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n.
265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
343, le parole: "con l'osservanza delle modalita' stabilite con il"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' e con gli effetti
previsti dal".
Art. 8-bis.
Termini
di pagamento dell'accisa.
((
- All'articolo
3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino
all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini
e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per
i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese,
il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del
mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15
del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e' ammesso
il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto
di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu'
ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente".
- All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3
miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
- Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Il
Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente,
a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni dei prezzi dei
prodotti petroliferi in relazione all' andamento dei prezzi internazionali.
))
Art. 9.
Norma
di copertura
- All'articolo
148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis.
Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1
sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle
misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei
prodotti petroliferi.".
- Agli
oneri recati dal presente decreto, (( fatta eccezione per
l'articolo 8-bis
)) valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed
in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo
di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una
quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è
riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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