Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 30-11-2002
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO
21 novembre 2002
Modalità
e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti
alla società di cartolarizzazione
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto
il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel
seguito indicato come il "Decreto-legge n. 351"), recante disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
in data 30 novembre 2001, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla
società di cartolarizzazione S.C.I.P. – Società cartolarizzazione
immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge
n. 351, gli immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia
del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale (ad esclusione
degli immobili elencati nell'allegato 2 al medesimo decreto) ed é
stata avviata la prima operazione di cartolarizzazione ai sensi del
,decreto-legge n. 351 realizzata in data 2l dicembre 2001;
Visti i nuovi decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio elencati
nell'allegato 1 al presente decreto, che individuano alcuni beni appartenenti
allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito
indicati come i "Decreti dell'Agenzia del demanio");
Visto il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351 che prevede che,
con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne i beni
immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con detto Ministero, i beni immobili
individuati dai decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del demanio
possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o più società
costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 351,
e che, con i medesimi decreti, siano determinati il prezzo iniziale a
titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo
residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche dell'operazione
di cartolarizzazione che le società cessionarie realizzano per
finanziare il pagamento del prezzo, l'immissione delle società
cessionarie nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione dei
beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via
convenzionale con criteri di remuneratività, e le modalità
per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;
Considerato che é in corso di emanazione il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, tramite il quale sono trasferiti a titolo oneroso
alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. – Società
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., gli immobili individuati dai
decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1
a tale decreto ministeriale ed é avviata la seconda operazione
di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato
come il "Primo decreto del Ministro dell'economia");
Decreta:
Art.
1.
I beni immobili trasferiti ai sensi del Primo decreto del Ministro dell'economia,
fatta eccezione per quelli di pregio sono alienati con le modalità
e secondo le procedure individuate nell'allegato 1, nel rispetto del diritto
di opzione e prelazione eventualmente spettanti agli aventi diritto ai
sensi della normativa vigente; i predetti diritti sono esercitati nei
termini e con le modalità individuate nel medesimo allegato 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
21 novembre 2002
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Armosino
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002 Ufficio controllo
Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio
n. 324
PROCEDURE PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI TRASFERITI ALLA S.C.I.P. -
SOCIETÀ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L., AI SENSI DEL
PRESENTE DECRETO FATTA ECCEZIONE PER QUELLI DI PREGIO E MODALITÀ
DI ESERCIZIO DELL'EVENTUALE DIRITTO DI OPZIONE E DI PRELAZIONE IN RELAZIONE
AGLI IMMOBILI RESIDENZIALI E DELL'EVENTUALE DIRITTO DI PRELAZIONE IN RELAZIONE
AGLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI RESIDENZIALI
1.
I beni immobili ad uso abitativo o oggetto di un contratto di locazione
ad uso abitativo trasferiti alla S.C.I.P. – Società cartolarizzazione
immobili pubblici S.r.l., ai sensi del presente decreto (detti beni immobili
sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli "immobili
abitativi"), in relazione ai quali sussista un diritto di opzione
ai sensi di legge per l'acquisto, da parte del conduttore, della piena
proprietà ovvero del diritto di usufrutto, sono offerti in opzione
agli aventi diritto.
Il diritto di opzione é esercitato dagli aventi diritto, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in opzione,
pena la decadenza dal diritto di opzione. La stipula del contratto definitivo
di compravendita o dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto ed il
pagamento integrale del relativo prezzo, avvengono, a pena di decadenza
dal diritto di acquisto, entro quaranta giorni dall'invio della comunicazione
di esercizio del diritto di opzione.
2. Gli immobili abitativi in relazione ai quali il diritto di opzione
non sia stato esercitato ovvero sia stato esercitato limitatamente al
diritto di usufrutto (nel qual caso le aste di seguito descritte hanno
ad oggetto la vendita della sola nuda proprietà) o si siano verificate
decadenze dal diritto di opzione (tutti i predetti immobili sono definiti,
unicamente ai fini del presente allegato, gli "immobili in optati"),
ovvero gli immobili abitativi che risultino liberi (detti immobili sono
definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli "immobili
liberi") sono venduti mediante l'esperimento di aste. Nell'ambito
di ogni asta, ciascun immobile in optato e ciascun immobile libero é
offerto in vendita singolarmente.
3. In relazione agli immobili in optati ed agli immobili liberi le date
di espletamento delle prime aste e delle aste successive sono stabilite
nel Business Plan da allegarsi al contratto di gestione di cui all'ultimo
capoverso dell'art. 4 del Primo decreto del Ministro dell'economia.
4. Le aste aventi ad oggetto immobili abitativi sono gestite da notai.
Le aste aventi ad oggetto immobili non abitativi sono gestite dai soggetti
individuati ai successivi punti 9 e 10.
5. Ove l'asta abbia ad oggetto immobili in optati per i quali è
posta in vendita la piena proprietà, il prezzo base d'asta per
la prima asta é pari al 70% del valore di tali immobili, quale
determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge.
Ove l'asta abbia ad oggetto (i) immobili in optati per i quali, a seguito
dell'esercizio del diritto di opzione per il solo diritto di usufrutto,
é posta in vendita la nuda proprietà, ovvero (ii) immobili
liberi, il prezzo base d'asta per la prima asta, é pari al valore
della nuda proprietà o della piena proprietà (a seconda
del caso) di tali immobili, quali determinati dall'Agenzia del territorio
ai sensi di legge.
Gli immobili in optati diversi da quelli in relazione ai quali il diritto
di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto
che non siano venduti nella prima asta, sono offerti in vendita in una
seconda asta con un prezzo base d'asta pari al 50% del valore di tali
immobili in optati (quale determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi
di legge); gli immobili in optati in relazione ai quali il diritto di
opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero
gli immobili liberi, nel caso in cui non siano venduti nella prima asta,
sono offerti in vendita in una seconda asta con un prezzo base d'asta
pari al 70% del valore di tali immobili (o della nuda proprietà
degli stessi, a seconda del caso), quali determinati dall'Agenzia del
territorio ai sensi legge; gli immobili in optati e gli immobili liberi
che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento della seconda asta,
sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d'asta.
6. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono, entro i termini
prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi indicata e la prova
dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale eventualmente richiesto,
e presentano offerte segrete in aumento nei termini e secondo le modalità
indicate nell'avviso d'asta.
Nell'ipotesi in cui in relazione alla vendita di un immobile il prezzo
più elevato sia contenuto in più offerte, i soggetti che
abbiano presentato le medesime offerte risultate più elevate presentano
ulteriori offerte nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso
d'asta. Si procede ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda
del caso) anche quando sia stata presentata una sola offerta. Gli immobili
sono aggiudicati in via provvisoria o definitiva (a seconda del caso)
all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato.
7. In relazione agli immobili in optati per i quali é posta in
vendita la piena proprietà, nel caso in cui sussistano diritti
di prelazione, l'aggiudicazione é effettuata in via provvisoria,
e diviene definitiva alla scadenza del periodo di sessanta giorni successivi
alla data dell'offerta in prelazione, laddove gli aventi diritto non abbiano
esercitato la prelazione. L'offerta in prelazione agli aventi diritto
degli immobili in optati per i quali é posta in vendita la piena
proprietà, avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell'aggiudicazione
provvisoria.
L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla
relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di esercizio
della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del relativo
contratto di compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto, unitamente
all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i quaranta
giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione. La
mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente,
o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la
decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione
del deposito cauzionale versato.
8. E caso di aggiudicazione definitiva di un immobile libero, la stipula
del contratto di compravendita, unitamente all'integrale pagamento del
relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva. La mancata stipula del contratto di compravendita per causa
imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo
di acquisto, comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto
di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.
9. Gli immobili ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione
ad uso non abitativo (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai
fini del presente allegato, gli "immobili non abitativi") sono
venduti con le seguenti modalità.
La vendita degli immobili non abitativi é affidata congiuntamente
ad uno o più operatori aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare individuati con procedura competitiva con la quale la S.C.I.P.
- Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., stipula apposito
contratto. Gli immobili non abitativi sono venduti mediante l'esperimento
di aste da svolgersi in conformità a quanto previsto ai precedenti
punti 4 e 6. Ciascun immobile non abitativo é offerto in vendita
singolarmente soltanto in una prima asta gestita da una commissione di
tre membri uno dei quali nominato dall'Agenzia del demanio o dagli enti
previdenziali individuati quali originari proprietari degli immobili ai
sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio (a seconda del caso) e due
nominati dal soggetto incaricato della vendita degli immobili non abitativi.
Per la valida costituzione della predetta commissione é sufficiente
la presenza di due membri. L'offerta in prelazione degli immobili non
abitativi agli aventi diritto, al prezzo di aggiudicazione provvisoria
ovvero (in mancanza di aggiudicazione) al prezzo base d'asta, avviene
entro tre giorni lavorativi dalla data di espletamento della predetta
asta nell'ambito della quale l'immobile non abitativo é stato offerto
in vendita singolarmente. L'esercizio del diritto di prelazione avviene
entro sessanta giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza.
In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la
stipula del relativo contratto di compravendita unitamente all'integrale
pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i quaranta giorni successivi
alla comunicazione di esercizio della prelazione.
10. Gli immobili non abitativi che, a seguito dell'espletamento dell'asta
di cui al precedente punto 9, non siano venduti al soggetto titolare del
diritto di prelazione o al soggetto aggiudicatario, sono accorpati in
uno o più lotti e venduti mediante l'esperimento di una o più
aste, da svolgersi in conformità a quanto previsto ai precedenti
punti 4 e 6. Per la prima di tali aste il prezzo base d'asta é
rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei singoli immobili
non abitativi compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati in
relazione all'asta nella quale gli stessi sono stati offerti in vendita
in forma frazionata, scontata di una percentuale del 25%. Per la seconda
di tali aste il prezzo base d'asta è rappresentato dalla sommatoria
dei prezzi base d'asta dei singoli immobili non abitativi compresi nel
lotto posto in vendita, quali determinati in relazione all'asta nella
quale gli stessi sono stati offerti in vendita in forma frazionata, scontata
di una percentuale del 35%.
Gli immobili non abitativi che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento
della seconda asta in forma non frazionata, sono offerti in vendita nelle
aste successive senza prezzo base d'asta. La composizione del lotto posto
in vendita in forma non frazionata può essere variata, in caso
di mancata aggiudicazione, all'esito di ciascuna delle aste.

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