TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n.262
Testo del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 230 del 3 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione
24 novembre 2006, n. 286 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 5),
recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.».
(GU n. 277 del 28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )). A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonche' potenziamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari
autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi
commerciali, concernenti l'attivita' svolta nei settori degli oli minerali,
dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio,
a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti
soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste
dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di
cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504.
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente:
«2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente
all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle
dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione
anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui
al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione
alla movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento
(CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente,
previo consenso del titolare del diritto di proprieta' intellettuale e del dichiarante,
detentore o proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese del
titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta salva la
conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalita'
e tempi della procedura di cui al comma 3.
(( 4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei
reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso
un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa
campionatura da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma».
))
5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
(( b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni
per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7)
del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore
regionale.». ))
6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e' aggiunto il seguente:
(( «12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati
o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».
))
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei
contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai
quali la societa' percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini
delle trasmissioni telematiche.».
(( 8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale,
anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni
del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio
dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo
19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento
di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi
oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta
per un periodo da un mese a sei mesi».
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti
i seguenti:
«2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta dalla direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro sei mesi da quando e' stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni
di cui al comma 2 e' effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 e' assicurata con
il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato
ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi
8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per le violazioni gia' constatate alla medesima data si applicano le disposizioni
previgenti. ))
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario
a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24
(( per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme,
a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, )) recante, per ciascun mezzo di trasporto, il
numero telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione
interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione
e' subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento
dell'IVA (( e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione,
da parte dell'importatore, della facolta' prevista dall'articolo 8, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
nei limiti ivi stabiliti. ))
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e' fissata la
data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9
e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni
di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
da: «Con la convenzione» a: «e' definita» sono sostituite
dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita
e definisce anche».
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante
posta elettronica certificata».
14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo, accertamento e riscossione
dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attivita' operative per
una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego
del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari
e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni
di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del
personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, (( per meta'
delle risorse, )) nonche' delle amministrazioni statali, ((
per la restante meta' delle risorse, )) la concessione di incentivi
all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita' territoriale, l'erogazione
di indennita' di trasferta, nonche' uno specifico programma di assunzioni di
personale qualificato. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite
in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione
economico- finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle
entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica
e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto
regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione
e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento (( previsto dal comma 15, corredato
di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute,
e' trasmesso alle Camere per l'aquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, ))
le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il
predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, il regolamento puo' essere comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi
collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( il comitato di
coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di
indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonche'
la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. )) L'autorizzazione
di spesa prevista dall'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e successive modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista
per l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo
4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta
a 4 milioni di euro annui; la meta' delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta
autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, puo' essere utilizzata
dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a societa'
specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino
dell'amministrazione economico-finanziaria.
18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai
seguenti: «Meta' dei componenti sono scelti tra i professori universitari
e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale
attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti
tra i dirigenti dell'agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati
di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo. Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 12, 25, 26, 29, 55, 61
e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative):
«Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la lavorazione
e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono
effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le
fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato dall'amministrazione finanziaria.
L'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza,
secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale e' attribuito
un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per
i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta
che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel
deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili.
In ogni caso, l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare
dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si
riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione
le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo
le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato
in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici
giorni dalla notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza
sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati
nel deposito fiscale; d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi
a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati
a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto
dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli
successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con
l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per
il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita'
di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario
d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli
prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche'
del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio
dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca
della licenza fiscale di esercizio.».
«Art. 6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).
- 1. La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti
soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali,
fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto a fornire garanzia, anche
in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa
gravante sui prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato mittente
la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della
merce. La garanzia deve essere prestata in conformita' delle disposizioni comunitarie
e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati
membri dell'Unione europea e ne e' disposto lo svincolo quando e' data la prova
della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati
riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di
prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari,
di oli minerali effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve
avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non e' prescritto per la
circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi
destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o
quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell'art.
84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del
12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti
soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato
Stato membro, per essere esportati attraverso uno o piu' Stati membri, circolano
in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare
mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunita' che
i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.
5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati
membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi
terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce
quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad
accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA,
o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario
interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce
quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico
deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello
stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento. Negli altri
casi, i documenti saranno integrati con l'osservanza delle modalita' di applicazione
stabilite dai competenti organi comunitari.
6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad
accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio
della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda
di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della
loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14.».
«Art. 8 (Operatore professionale). - 1. Destinatario di prodotti spediti
in regime sospensivo puo' essere un operatore che non sia titolare di deposito
fiscale e che, nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia chiesto,
prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio
tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato e' attribuito
un codice d'accisa.
2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa
ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilita' delle forniture
dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi
controllo o accertamento.
3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, puo' ricevere
nell'esercizio della sua attivita' professionale e a titolo occasionale, prodotti
soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della
merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente
per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi
a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce
ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi
della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta,
deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma
3, per la circolazione del prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto
del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti,
entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.».
«Art. 9 (Rappresentante fiscale). - 1. Per i prodotti soggetti ad accisa
provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato
mittente puo' designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere,
in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od
operatore professionale di cui all'art. 8, agli adempimenti previsti dal regime
di circolazione intracomunitaria.
2. Il rappresentante fiscale deve in particolare: a) garantire il pagamento
della accisa secondo le modalita' vigenti, ferma restando la responsabilita'
dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;
b) pagare l'accisa entro il termine e con le modalita' previste dall'art. 8,
comma 4;
c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio
finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce
ed il luogo in cui la merce viene consegnata.
3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono
chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane
e delle imposte indirette, competente per territorio in relazione al luogo di
destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri
abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma 1-sexies, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66. Ai rappresentanti fiscali e' attribuito un codice di accisa.».
«Art. 10 (Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi
in consumo in altro Stato membro).
- 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri
che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento
di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con
l'osservanza delle modalita' stabilite dai competenti organi comunitari.
3. L'accisa e' dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto
che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una
apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio
in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il
pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalita' vigenti
entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto
che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare
l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
4. Quando l'accisa e' a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in
cui l'acquirente nazionale non ha la qualita' di esercente un deposito fiscale,
ne' quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa
deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello
Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9.».
«Art. 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa).
- 1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti
assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita'
stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo
a quello previsto per la circolazione intracomunitaria. Nel caso di spedizioni
fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato
membro, e' utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 2, ed e' presentata,
da parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione
all'ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza.
2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per
i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato.».
«Art. 25 (Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa).
- 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa
devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio, qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita'
superiore a 25 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi
privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 10 metri cubi.
3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni
dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la
vendita al minuto, purche' la quantita' di oli minerali detenuta in deposito
non superi complessivamente i 500 chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare
i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non
possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati
dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi
di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita
al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati,
in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'ufficio tecnico
di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro
di carico e scarico.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti
dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la
licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta
del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale
di carburanti la licenza e' intestata al titolare della gestione dell'impianto,
al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il
titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione
stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi
derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali
di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione
per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione,
deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali.
Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art.
4.
7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa, anche a richiesta
dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti
dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse
nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili
con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione
ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza
di condanna comporta la revoca della licenza nonche' l'esclusione dal rilascio
di altra licenza per un periodo di 5 anni.
8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento
di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli
minerali trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi
non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio
liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.
9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali
deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo
dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli
uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati
i depositi interessati alla movimentazione.».
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas metano).
- 1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato
all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali [1].
2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria
o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore
al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in
misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto
di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano
i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute
nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi
di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle
miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di citta' od
in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano
o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro
che risulta in esso contenuta.
3. Non e' sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri
dello stesso produttore.
4. L'accisa e' dovuta, secondo le modalita' previste dal comma 8, dai soggetti
che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori
che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio.
Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di
gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione,
impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere
riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie,
di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica
e di calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale,
o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;
b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprieta' o gestito
da un'impresa di gas naturale; l'insieme di piu' concessioni di stoccaggio relative
ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare
possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese
le reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione.
6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore
di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa e' dovuta dall'importatore
o dall'acquirente.
7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione
pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano
presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese.
8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali
contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta,
che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio
dell'anno successivo quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve
essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese,
calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio
e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si
riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal
successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta'
di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e
contabili disponibili.
8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono
obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta.».
«Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa). - 1.
Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di
alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita
ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantita' superiore
a 300 litri.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti
di capacita' non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth
e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu' di
un litro di prodotto, muniti di contrassegno di Stato, ai sensi dell'art. 13,
comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande
alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5
chilogrammi, non destinati alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo
le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate,
queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice
o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10 centilitri
ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia
di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca,
soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare
i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo
della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti
alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino
a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere
modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite
eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata
o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per
evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.».
«Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'imposta). - 1-2. L'accertamento
e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica
a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso
proprio, munite di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente
per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata
dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese
solare ed e' presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo
a quello cui si riferisce.
3. I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica, per uso promiscuo, ad
utenze con potenza impegnata non superiore a 200 kW devono convenire per tali
utenti, con l'ufficio tecnico di finanza, il canone d'imposta corrispondente,
in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote. Il fabbricante
deve allegare alla prima dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti
utenti e comunicare mensilmente all'ufficio tecnico di finanza le relative variazioni.
Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al fabbricante le variazioni
che importino sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un
aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso si procede alla revisione del
canone. Per gli acquirenti non considerati fabbricanti che utilizzano l'energia
elettrica in impieghi unici agevolati, il fabbricante e' tenuto a farne comunicazione
all'ufficio tecnico di finanza.
4. Il fabbricante che fornisce l'energia elettrica a cottimo, per usi soggetti
ad imposta, per una determinata potenza in kW e' ammesso, per tale fornitura,
a pagare l'imposta con un canone stabilito in base alla potenza in kW installata
presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati
dall'ufficio tecnico di finanza.
5. La dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni occorrenti per l'individuazione
della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell'officina, codice fiscale e
numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi necessari per
l'accertamento del debito d'imposta.
6. Le ditte fabbricanti devono, inoltre, compilare apposita dichiarazione per
i consumi di energia elettrica accertati in occasione della scoperta di sottrazione
fraudolente. Tale dichiarazione deve essere presentata appena i consumi fraudolenti
sono stati accertati e deve essere corredata dai verbali degli agenti scopritori.
7. Gli esercenti un'officina di energia elettrica destinata all'uso proprio
dello stesso proprietario od esercente, non fornita di misuratori o di altri
strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, e gli esercenti le
officine di cui all'art. 54, comma 4, corrispondono l'imposta mediante un canone
annuo di abbonamento. Il fabbricante ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente
le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo
preso per base nella determinazione del canone. In questo caso si procede alla
revisione straordinaria del canone. Gli esercenti officine costituite da impianti
di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica
non superiore a 100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante canone di
abbonamento annuale.
8. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e
si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse
utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile
dell'amministrazione finanziaria, escluso il pericolo che l'energia elettrica
venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione finanziaria
puo' prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni
di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica
a scopo diverso da quello dichiarato.
9. Le ditte esercenti officine di produzione di energia elettrica a scopo di
vendita devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per
quelli a cottimo.».
«Art. 61 (Disposizioni generali). - 1. Le imposizioni indirette sulla
produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II si applicano
con le seguenti modalita':
a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed
e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione
in consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta e': 1) il fabbricante per i prodotti
ottenuti nel territorio nazionale;
2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di
provenienza comunitaria; 3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi
terzi;
c) l'immissione in consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori
o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della
merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera
effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte
del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti
che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e'
possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza
fiscale rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.
Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare
cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto
il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente
per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti
dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento,
entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine
deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione
delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati
con decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro;
f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e
riscossa dalle dogane con le modalita' previste per i diritti di confine, fermo
restando che il pagamento non puo' essere dilazionato per un periodo di tempo
superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennita' di mora e
gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4.
2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni
degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 3 e 6,
14, 15, 16, 17, 18 e 19.
3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto
di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente
dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca
della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d).
4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le
sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantita' sottratta al pagamento
dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa
dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire
1 milione. Si applicano le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per
le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo
III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica
in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione
delle disposizioni del presente art. e delle modalita' di applicazione, si applica
la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione
in consumo e' assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti
ad accisa.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di
prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono
essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta.».
«Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio).
- 1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98), ferma restando
la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di
consumo [1] anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi
diversi dalla combustione o carburazione.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di
consumo.
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati
in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per
gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma
naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione
delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le
colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta
e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati
per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto
per i carburanti.
4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed
ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli
altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla
rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia'
immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento
dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli
altri prodotti. La percentuale anzidetta puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitivita' all'attivita'
della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale,
l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto,
mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli
oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione.
Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non
sono soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli oli minerali
greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le
miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici
sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista
per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per
la lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati
nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia
ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati
nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote
stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano
miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi
almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione
del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius,
contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.
9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi
assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.».
- Si riporta il testo dell'art. 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, recante norme in materia di armonizzazione delle disposizioni in materia
di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi
lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente
al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale
straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono istituiti, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati
"depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che
non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi.
Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali
munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle
operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle
lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni
nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere
in essi introdotti.
2. Su autorizzazione
del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle
province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere
abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA
altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono
dettati le modalita' e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti
interessati. L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo direttore regionale
delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita'
nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni
per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti
agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4.
Se il deposito e' destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione
puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti, il
cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire.
Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti
da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunita' europea,
destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario
si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente all'avvio
della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e
delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al
fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma
2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.
Commi da 3 a 8 omissis.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1383/2003 del 22 luglio 2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo
all'intervento dell'autorita' doganale nei confronti di merci sospettate di
violare taluni diritti di proprieta' intellettuale e alle misure da adottare
nei confronti di merci che violano tali diritti.
«Art. 11 - 1. Quando le autorita' doganali hanno bloccato o sospeso lo
svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprieta' intellettuale
mentre si trovavano in una delle situazioni di cui all'art. 1, paragrafo 1,
gli Stati membri possono prevedere, ai sensi della legislazione nazionale, una
procedura semplificata, previo consenso del titolare del diritto, in base a
cui le autorita' doganali possono disporre l'abbandono di tali merci ai fini
della loro distruzione sotto controllo doganale, senza che sia necessario determinare
se vi sia stata violazione di un diritto di proprieta' intellettuale secondo
la legislazione nazionale. A tal fine gli Stati membri, ai sensi della legislazione
nazionale, applicano le seguenti condizioni:
- entro un termine di dieci giorni lavorativi o tre giorni lavorativi, in caso
di merci deperibili, dalla ricezione della notifica di cui all'art. 9 il titolare
del diritto comunica per iscritto alle autorita' doganali che le merci oggetto
della procedura violano un diritto di proprieta' intellettuale di cui all'art.
2, paragrafo 1, e forniscono per iscritto a tali autorita' l'autorizzazione
del dichiarante, detentore o proprietario delle merci, ad abbandonare tali merci
ai fini della loro distruzione. Con il consenso delle autorita' doganali tali
informazioni possono essere fornite direttamente alle autorita' doganali dal
dichiarante, detentore o proprietario delle merci. Si ritiene che il consenso
sia accordato se il dichiarante, il detentore o il proprietario delle merci
non si e' espressamente opposto alla loro distruzione entro il termine prescritto.
In casi giustificati tale termine puo' essere prorogato di ulteriori dieci giorni
lavorativi;
- se la legislazione nazionale non prevede diversamente, la distruzione e' effettuata
a spese del titolare del diritto e sotto la sua responsabilita' ed e' sistematicamente
preceduta da un prelievo di campioni conservati dalle autorita' doganali in
condizioni che consentano di costituire, se del caso, elementi di prova ammissibili
nei procedimenti giudiziari dello Stato membro interessato.
2. In tutti gli altri casi, ad esempio qualora il dichiarante, detentore o proprietario
si opponga o contesti la distruzione delle merci, si applica la procedura di
cui all'art. 13.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92,
recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando
di tabacchi lavorati, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Custodia di tabacchi lavorati sequestrati). -
1. Salvo il compimento delle operazioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, come sostituito dall'art. 7 della presente legge, quando il decreto
di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati emesso dall'autorita'
giudiziaria non e' piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria ordina
la distruzione del tabacco lavorato sequestrato e dispone il prelievo di uno
o piu' campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
di cui all'art. 364 del codice di procedura penale. La competente autorita'
giudiziaria puo' autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali
ed esteri.
1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti,
l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un
anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa
campionatura da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 47-bis del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.».
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41 (misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, della legge 22 marzo 1995,
n. 85, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Elenchi riepilogativi). - 1. Gli uffici abilitati a ricevere
gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano
omissioni, irregolarita' od inesattezze nella loro compilazione, provvedono
direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente;
se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilita'
dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare
entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un
ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati
necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarita' e le inesattezze riscontrate.
La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati puo' essere effettuata
anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini,
fara' fede il timbro postale.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza
o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle violazioni
da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita'
di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali
possono altresi' effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette
violazioni nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli
medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto.
Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di
cui al numero 7) del secondo comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane,
dal Direttore regionale.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 110 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 110 (Norme generali sulle valutazioni). - Commi da 1 a 9 omissis.
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti
da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente
in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali
privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori
individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di
servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti
in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente
un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere
rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta
esecuzione.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito
avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel
termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga
idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10
e' comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi
dei relativi ammontari dedotti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni
intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167
o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni
di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 35, comma 35-bis, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35 (Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale).
- Commi da 1 a 35 omissis.
35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le societa'
di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia
delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali
degli atleti professionisti, nonche' dei contratti riguardanti i compensi per
tali prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti
medesimi in relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto di
sfruttamento dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' delegato
ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per
le operazioni effettuate da societa' sportive professionistiche residenti in
Italia anche indirettamente con analoghe societa' estere. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalita'
ed i termini delle trasmissioni telematiche.
Commi 35-ter e 35-quater omissis.». - Si riporta il testo vigente degli
articoli 8, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto.
«Art. 8 (Cessioni all'esportazione). - Costituiscono cessioni all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione
di beni fuori del territorio della Comunita' economica europea, a cura o a nome
dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o
commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario,
ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio,
assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della
fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma
dell'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627,
o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui all'art. 21, quarto comma,
secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione
deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario
non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o
provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo
o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi
nei bagagli personali fuori del territorio della Comunita' economica europea;
l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o
dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati
e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono
della facolta' di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni
e servizi senza pagamento dell'imposta.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento
dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti
che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro
dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai
medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari
possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che
siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna
e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni
effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente
agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi
della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono
darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione
della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni
fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone
comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di acquistare beni e servizi
senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun
mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata,
si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio
entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attivita'
o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono
avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta' di acquistare beni
e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio,
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi
delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
Omissis.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
«Art. 17 (Oggetto) - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione
dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti
dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2.
Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di
cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
in tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta
dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa
in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro
e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 380, della legge 30 dicembre
311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Comma 380 - La convenzione prevista dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce
anche la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia
delle dogane delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del
comma 378.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma quattordicesimo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche' le
specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 67, comma 3 e 73, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi' come
modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni di organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione
organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed
il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi
compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica
l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione
dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale
di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali.
Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi
dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di
professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando
le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione
organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati
sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri
fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun
ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione
periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative
relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». «3.
Il comitato di gestione e' nominato per la durata di tre anni con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze. Meta' dei componenti sono scelti tra i professori universitari
e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale
attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti
tra i dirigenti dell'agenzia.».
«Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con decreto ministeriale
puo' essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze,
un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica
e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la
transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del
regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative
spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della
spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Quando vengono trattate questioni riguardanti
le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di
cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
i direttori delle agenzie interessate.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 52, comma 37, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
«37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione internazionale
e di diffusione delle diverse culture nazionali, e' riconosciuto per gli istituti
di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre
1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di universita' estere, appositamente
convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come credito di imposta,
nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative
di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche
come credito di imposta, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico
dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione
delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, e' assegnato
nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, non
concorre alla determinazione della base imponibile e puo' essere utilizzato
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita'
di attuazione del presente comma e sono individuate annualmente le categorie
degli istituti per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come
credito di imposta.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 61, della legge 23 dicembre
2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004).
«61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito
fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per
il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni
a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made
in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine
o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte
sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia
di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo
e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy»
nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita
sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare
attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio
nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche,
e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e scientifico
indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro
annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di
cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale 28 settembre
2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attivita',
fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo
in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico
della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse
assegnate all'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo
periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni
successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
Art. 2.
(( 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
le parole da: «la maggioranza» fino a: «ed» sono soppresse.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma
6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate
dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento
alla riscossione coattiva, e' remunerata con un compenso maggiorato del 25 per
cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette
entrate, in attuazione dell'articolo 17».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque
non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in
tale caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui al commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno
dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario»;
3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore
le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento»;
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito
il seguente:
«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7,
primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate
o comunque esistenti a favore del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nella cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore dell'acquirente,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale».
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
le parole: «commi 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «comma
118».
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo
72-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi). - 1. Salvo che per
i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545,
commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento
dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione
di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura
civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario,
fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento,
per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente
alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 72, comma 2».
7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 e' inserito
il seguente:
«25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di importi da riscuotere mediante
ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione,
previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di
tutta la documentazione utile all'individua- zione dell'importo dei crediti
di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono
esercitare le facolta' ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
«Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso inutilmente
il termine di cui all'art. 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di
procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli
543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione
delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere
a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati,
di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme
da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per
l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento,
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede,
su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le
modalita' previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti
ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo
13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario
e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo
e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza
all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
10. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma
3 e' sostituito dal seguente:
«3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con
le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria
sia coattiva, della tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti
all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica». 11. All'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola:
«locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quella
della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152». 12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti:
«complessivamente denominate agenti della riscossione,».
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti
d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo,
trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione
che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita'
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica
all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore
a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta
le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro
alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non
ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute
per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario
pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta
per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate
le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e di rendicontazione
delle somme che transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche'
le modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma
5».
14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 e' inserito
il seguente:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). -
1. Puo' essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate.
Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di
cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione
con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato
in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione
con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima,
della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in
cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei
predetti enti creditori. Con tale convenzione e' regolata anche la suddivisione,
tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della
riscossione».
15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e' sostituito dal seguente:
«2. L'agente della riscossione puo' essere rappresentato dai dipendenti
delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente,
salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti
relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice
di procedura civile».
16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta
nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi
stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' dovuto all'Agenzia delle
entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione.
Le modalita' di trasmissione dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle
spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione
stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.
18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo
complessivo dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo
da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza,
e' quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio
nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati
industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali
si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota
capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in
locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai
sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo
precedente»; c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente,
le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche
per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati
o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini
della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto
del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata
in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le
percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante
dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati
e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile
e' pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento
dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo».
19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito
d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su
opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle
seguenti: «al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime
previsto dall'art. 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto
se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».
20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«20 per cento».
22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite
relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite
relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla
predetta data resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento
ai redditi delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi
delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta
data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il
seguente:
«Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000
franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9,
comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta
in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia,
sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello
stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».
26. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere
dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo
188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.
28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del
presente articolo, e' pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'art. 36 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di cui alla lettera
g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla
sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata
in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio
dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare
corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano
ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento
dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia».
30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
e' sostituito dal seguente:
«Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi
previsti dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,
nonche' di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione
per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge
30 dicembre 2004, n. 311».
31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato
o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari
non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti
di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando
l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma
dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano
i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita'
e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata
applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne
copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo
25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione
a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite
di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle
cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si
esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo
32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore
a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto
periodo del citato comma 6 dell'articolo 34».
33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del
cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle
banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita' territoriale, a decorrere
dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti
dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione
dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio,
del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione,
del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo
30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi
agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente
all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento
del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda
agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione
di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della
accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale,
attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della
banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la
proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore
di notifica.
Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai
titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali,
i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale,
in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
in cui viene presentata la dichiarazione.
34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca
dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di
cui al medesimo comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006
e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del
territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali
sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle
informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi cosi' attribuiti
producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio
2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA,
sono stabilite le modalita' tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione
operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarra'
degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa
resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA
e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno,
dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua
i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non
risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la
presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data
cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e' notificata
ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro
novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia
del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione
in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte
in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni,
a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la
mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione,
dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano
le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni.
37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
dopo le parole: «l'immobile e' asservito» sono inserite le seguenti:
«, sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo,
iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580,».
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno
i requisiti per il riconoscimento della ruralita' devono essere dichiarati al
catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari
al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili,
dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalita' da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto,
in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello
previsto.
40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3,
E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili
destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi
diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
41. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40
richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono
essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico
dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la
sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge
n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto
delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita'
tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40
e 41, nonche' gli oneri di cui al comma 41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40,
41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende
comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore
previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati
nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento. 46. I trasferimenti
erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni
dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalita' da stabilire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare,
si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla
eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
47. E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di
beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla
costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data
del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta
di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei
beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini
in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado:
6 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e
diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta e' determinata
dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti
al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati
dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore
di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposizione
a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea
retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per
cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data
del 24 ottobre 2001.
51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo
conto dell'indice del costo della vita.
52. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater,
del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni;
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate
e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche'
per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono
per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni
relativi alle successioni di cui al periodo precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno
2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, e' destinata ad un fondo per finanziare
interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali
e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.
55. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo
a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad
eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano
quattro o piu' posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali
la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei
motori».
56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante,
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
e' ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato
I citato nel comma 56, e' aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
57 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito
della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita'
di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi
gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58.
59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per
autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo
17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono
esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi
a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie
internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998,
n. 462, e per le cinque annualita' successive. Per le medesime categorie di
veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni gia'
disposte da precedenti provvedimenti regionali.
61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale
per cinque annualita' successive i veicoli immatricolati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle
categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione
a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
62. Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta
seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del
sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha gia' corrisposto la
tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale
avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo
del pagamento della tassa automobilistica e' stato precedentemente interrotto
ai sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tassa automobilistica
di possesso sui motocicli e' rideterminata nelle misure riportate nella tabella
1 allegata al presente decreto.
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura
pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.
65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «55,00»;
b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti:
«L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente
su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.
La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione
o sezione staccata»;
c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita'
di un determinato giorno:
7.1. per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio
sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati
alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione
telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo
a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00
per ogni soggetto».
66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al
netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per 1'anno
2007, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
fondo per finanziare le attivita' connesse al conferimento ai comuni delle funzioni
catastali. Il fondo di cui al presente comma e' comunque incrementato, per l'anno
2008, di 10 milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954,
n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,
come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.
68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.
69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive
modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2006».
70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 506, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre».
71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite
dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste
nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;
2) alla lettera a), numero 2), le parole: «o dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento»
fino a: «per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di
agenzia o di rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti
attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello
indicato alla lettera a), numero 1)»; nella stessa lettera, le parole:
«nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 25 per cento»;
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, e' deducibile
l'importo costituente reddito di lavoro».
72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del
presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti
in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente
puo' continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente
articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione
all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai
sensi dell'articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta
sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica e' effettuata, in particolare,
tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate
dal medesimo comma 71 del presente articolo.
73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo periodo della nota
(1) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: «Si considerano compresi
negli usi industriali gli impieghi del gas metano» sono aggiunte le seguenti:
«nel settore della distribuzione commerciale,».
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto- legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi
per attivita' produttive, di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e
f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
75. Le proposte di contratti di programma gia' approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo
8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 80 del 2005, in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle
condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal
comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello
sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base
della deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.
76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni
di cui al comma 75, le risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo
60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi
di cui al predetto comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione
delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e
2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero
dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione
di incentivi gia' disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione
operata con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano
privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse
residue, unitamente a quelle di cui al comma 77, possono essere utilizzate dal
Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative
agli interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensita' massime
degli aiuti concedibili.
77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al
comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate
per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro.
Le restanti risorse gia' poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate
e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto
disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni
di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007
ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi
alle imprese per le finalita' di cui al comma 76.
78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma
33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui
al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare
dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali
gia' avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento
mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata
necessaria la notifica alla Comunita' europea ai sensi della disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3
dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi
decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione
dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunita'
europea.
80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite
dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite
dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'anticipazione e' regolata
con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno
affluite le risorse corrispondenti».
81. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di proprieta' di Ferrovie dello
Stato S.p.a.» sono inserite le seguenti: «o delle societa' dalla
stessa direttamente o indirettamente controllate»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
82. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce
parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della
prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici
del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,
il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonche'
quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in
una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle
derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che
sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi
atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento
periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della
convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica e' perfezionata
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
83. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento
in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico,
della dinamica dei costi nonche' del tasso di efficienza e qualita' conseguibile
dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilita' generata in virtu' dello svolgimento
sui sedimi demaniali di attivita' commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento
programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati
del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione
degli stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari,
tecnici e gestionali che le societa' concessionarie trasmettono annualmente,
anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza
e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a.
rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio
delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonche' vigilanza tecnica ed operativa
su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva
e di ispezione in ordine alle modalita' di raccolta, elaborazione e trasmissione
dei dati da parte dei concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione
degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario,
salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda
l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a
scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole
della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la
graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio
di effettivita' della clausola di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore
efficienza, efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel rispetto
del principio di partecipazione e del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito
dal comma 83, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida
sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), le associazioni rappresentative
delle societa' concessionarie, nonche' le associazioni di consumatori e di utenti,
che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si
intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque
giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione,
unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi
alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere e' reso entro trenta
giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere
comunque adottate.
85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e' sostituito
dai seguenti:
«5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti
obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti
di lavori, forniture servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione
dei contratti nei confronti delle societa', comunque collegate ai concessionari,
che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere
applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio
dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato
stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori
delle costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore
sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilita', professionalita'
ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo
10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione
dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi
i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio
dell'Autorita' e' aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio.
Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio. 5-bis.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i
progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre
concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica».
86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di
accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine
al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo
11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma
85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari,
definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso
delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione
da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti
e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica
i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto
tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione
dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli
obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma
5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente
articolo, nonche' dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza
da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie
non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150
milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha
la facolta' di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza
della concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con riferimento
agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo,
nonche' di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi
effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento
del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui
al comma 82, dichiari espressamente di non voler aderire alla convenzione unica
redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio
si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attivita'
del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel
conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilita'
presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato,
dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al
primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalita'
per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.
88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto
previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82
per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione
dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio,
dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione
delle sue attivita'. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga
motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario
formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui
al comma 82.
89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di
ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque
giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette
la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture
e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni
nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale
termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di
approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza
di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno,
la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario
entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni,
previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e
dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni
tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione;
decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale
a diniego di approvazione»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «ad una societa' per azioni al cui capitale
sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione
industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«ad una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a..
le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate dallo Stato
e amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa' per azioni e' altresi' autorizzata
a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso societa'
partecipate, attivita' di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione
e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;
b) il secondo comma e' abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a.
nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una
volta trasferite ad altra societa' controllata dallo Stato le azioni di Stretto
di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
«Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela
dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria».
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalita',
sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali
e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del
suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi
nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione
Calabria. Le modalita' di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli
interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con
le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia
ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza
generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'articolo 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 54 (Ordinamento). 1. - Il Ministero si articola in non piu' di dieci
uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali
periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali
generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello
generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del
Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti
ai sensi dell'articolo 4».
95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore
a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento
di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in
quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del dipartimento per
i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal
Segretario generale del Ministero»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del dipartimento per i beni culturali
e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti:
«sentito il Segretario generale del Ministero».
97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le
parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«sei anni».
98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo,
articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione
dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione
generale del turismo che e' conseguentemente soppressa»;
b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione
della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonche' le dotazioni strumentali
e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero
delle attivita' produttive»;
c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,
per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del
turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione
del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita' del turismo».
99. Le modalita' di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere
tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione
e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non
generale delle amministrazioni interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale
statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali,
con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avviare
appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta
unita' nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico
per titoli ed esami.
101. Per le finalita' di cui al comma 100 e' autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonche' il controllo
e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di
concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attivita' culturali,
con modalita' che saranno definite con decreto interministeriale. E' affidata
ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante.
Al fine di cui al precedente periodo, e' autorizzata la spesa di 7,9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.
104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «cinque anni» e, al secondo periodo, la parola:
«2008» e' sostituita dalla seguente: «2010»;
b) il comma 6 e' abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico
interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprieta' dell'intero
immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali
e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
106. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo
spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni,
dedotte tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali
per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata
immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire
nella proprieta' comunale ai sensi del comma 105.
107. E' assegnato al Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo
di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione
del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 e'
aggiunto il seguente:
«12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei
Consigli direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti
degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta
un'indennita' di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di
presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della
Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001».
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza
dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento
tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province
autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' modificato come segue:
a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo,
dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia:
1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con
incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalita',
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente,
aventi comprovata esperienza e professionalita', nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su
proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio
di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente,
il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio
di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed e' responsabile
dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; e' scelto
tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in
carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono
fissati dal consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e' emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche
organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili
con le presenti disposizioni;
e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza,
costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente
di elaborazione di orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati
entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine
di monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi e segnala
altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti
organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attivita'
di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche
delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni
previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza;»
sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Nucleo speciale entrate
della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite
le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su questioni di carattere generale
attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza». 111.
All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di
finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma
dei carabinieri;»;
b) al comma 4, le parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri»
sono soppresse.
112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Comandante provinciale della Guardia
di finanza,» sono inserite le seguenti: «il Comandante provinciale
dell'Arma dei carabinieri,»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES
puo', su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro
illegale, essere invitato il Questore».
113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza
nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di
propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale
e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione
generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa
con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al
comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative
e civili».
114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle
seguenti: «su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza
di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti
dalla legge, con il Ministero della salute».
115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni».
Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con
l'utilizzo della somma di pari importo gia' affluita all'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo
o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento
di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione
pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle
disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese
editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo
nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto
conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza
con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei
contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi,
dei tempi e delle modalita' di istruttoria, concessione ed erogazione, nonche'
dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ad altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi
di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale
sul territorio, con particolare riguardo a:
1) occupazione;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato
editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere
per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le
quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,
i regolamenti possono essere comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma,
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita la dichiarazione che la testata
fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
ove ricorra tale fattispecie.
120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite
dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera
b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b)
le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e'
sostituito dal seguente:
«Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari
siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di
trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni,
che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu'
di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato
ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno
per almeno cinque giorni alla settimana».
123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni
tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio
1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento
ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo
del segmento di contribuzione, fornito da societa' autorizzate ad espletare
i predetti servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti
dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti:
«dei costi risultanti dal bilancio»;
b) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti
dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti:
«dei costi risultanti dal bilancio».
125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, le parole: «precedente a quello» sono
soppresse.
126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a 30.000 copie di tiratura media».
127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato
disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalita' di calcolo, il
recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore
recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli
anni precedenti.
129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti:
«degli altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo».
130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta
nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso
alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi
relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile
1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni,
e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma,
della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi
e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle
convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo
24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12
marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una convenzione
a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura
il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale
del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre
1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche
e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e' autorizzata la spesa annua
di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di
3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.
Il Fondo e' ripartito dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)
tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attivita' di ripartizione
spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche
e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti
dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado,
che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti.
All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: «, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione»
sono soppresse.
133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2
milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per
l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro
1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando
per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
134. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione
effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione
e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.
136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00»
e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti:
«di euro 50.000,00»;
b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle
seguenti: «a venti volte i»;
c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;
d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti:
«ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte
nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero
commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;»
e le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;
i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento
in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni».
137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto, infine,
il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato generale
ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni». Al comma 8-bis del medesimo articolo
1 del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 233 del 2006, le parole: «, il Ministero dell'universita' e della ricerca»
sono soppresse.
138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita' delle
attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari
di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi
statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di
innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che
svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli
enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla
base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione demandate
ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento
e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio
di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita'
e agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legg
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialita',
professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'
generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti
anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita'.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
140, contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi
il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito
dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo
2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite
di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie
riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la quota rimanente,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
143. Allo scopo di razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca, contenendo
la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo e' autorizzato
ad adottare, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine
di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino
degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati
dal Ministero dell'universita' e della ricerca, disponendo anche lo scorporo
di strutture e l'attribuzione di personalita' giuridica, l'accorpamento, la
fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997.
n. 59, e successive modificazioni.
144. I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere
emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni
vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino. 145. Dall'attuazione
dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato.
146. 11 comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, e' sostituito dal seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui al
comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica
o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati
in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dallanno accademico 2007-2008,
con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al
comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno».
147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo
periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti:
«puo' essere riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio
regolamento didattico le conoscenze e le abilita' professionali, certificate
ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita'
maturate in attivita' formative di livello post-secondario da riconoscere quali
crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore
a sessanta.
148. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima
disposizione e prevedendo altresi' idonei interventi di valutazione da parte
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)
sull'attivita' svolta, anche da parte delle universita' e delle istituzioni
gia' abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento, non puo' essere autorizzata l'istituzione di nuove universita'
telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.
149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso
delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure
ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale
sulla concorrenza, per l'individuazione di societa' alle quali affidare servizi
di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento
di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del servizio e' dato esclusivamente
dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza
dell'attivita' svolta.
151. Nell'ambito delle autorita' nazionali competenti, ai sensi dell'articolo
2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio,
del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del
Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici,
nonche' le relative informazioni, in applicahone degli articoli 7 e 8 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409.
152. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle
monete metalliche in euro sospette di falsita', in applicazione dell'articolo
8, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 409 del 2001, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica,
i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi
di falsita', secondo modalita' stabilite nell'ambito delle rispettive competenze,
dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
153. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 152, i soggetti obbligati
al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita'
provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento
dei dati e delle informazioni, secondo le modalita' di cui alle vigenti disposizioni.
154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo
8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione,
la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle
frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione
del credito al consumo, e' autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007,
di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.
155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di
risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata
temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite,
e' specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita'
delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali
che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina
le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu'
dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente puo' istituire con
proprio decreto apposite unita' di coordinamento interdipartimentale, il cui
responsabile e' nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo
periodo, sono inseriti i seguenti:
«L'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione opera
in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto
tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo
e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della
regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165».
157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento
degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente
decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede,
a valere sulle disponibilita' per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma
261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento
per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare
di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e
amministrativa. di non piu' di dieci componenti, per curare la transizione fino
al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente al predetti provvedimenti
normativi. L'attivita' della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni
svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie
funzioni.
158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'universita'
e della ricerca e della pubblica istruzione».
159. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma
3» sono inserite le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al
personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».
160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 159 del presente articolo,
si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del
presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio
2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti
non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti
in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai
corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma e' compensata riducendo
automaticamente le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 24, comma 8,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove
necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario.
In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti
pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per
i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente
in essere.
162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato.
In via transitoria le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115,
e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
163. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica
predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualita'
dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici.
Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni
interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione
della qualita' dei servizi resi all'utenza. 164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo,
ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo
di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale
di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo,
ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona
fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di
fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 250 a euro 1.000».
165. 11 punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del
veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della
violazione, e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze
opera l'agente accertatore, che ne da' comunicazione in via telematica al Centro
elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero
dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti,
perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati
a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione
dei punti da riattribuire a norma del presente comma.
166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione»
sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione
del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale
di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale
risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e
distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni;
in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo
amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista
dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni
nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente
minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il
fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste
dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta
giorni».
168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue
il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore
o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dal comma 1, il fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La
custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso».
169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 2-sexies e' sostituito dal seguente:
«2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi
in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un
reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia
che sia stato commesso da un conducente minorenne».
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai
sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998,
nonche' dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture,
e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento
di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivita'
facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad
essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo
11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attivita' gia' facenti capo
al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli
utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003,
n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento
a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale di base
inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella
medesima unita' previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari
attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture per le attivita' del Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la
quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia' facenti capo al Registro
italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico
gia' facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, e' nominato
un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed
urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza
di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.
175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe
conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a
svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono
le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine,
resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato
articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 136 del 2003.
177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100,
101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo,
pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno
2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno
2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo
pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.
180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. ))
Riferimenti normativi al comma 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione).
- 1-2 (Omissis).
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione
dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio
sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4-6 (Omissis).
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle
societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare
una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali societa'
ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta
dell'attivita' di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti
una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto
proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando
la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi
ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite
ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione
a favore dei soci pubblici.
7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo,
i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore del venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validita' e il loro grado a favore dell'acquirente,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
8 - 21 (Omissis).
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione mediante ruolo, la Riscossione
S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 118,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui
al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
23 - 27 (Omissis).
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti
ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti
alla Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini
di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi conseguenti
all'applicazione delle predette disposizioni. All'art. 1 del decreto-legge 10
dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio
2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
29 - 42-sexies (Omissis).» Riferimenti normativi ai commi 2 e 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 17, 20 e 41 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione,
in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, cosi'
come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Procedure di affidamento). - 1. Le concessioni del servizio nazionale
della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza
pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento
di pubbliche funzioni disposto in concessione.
3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati,
con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi:
a) capacita' finanziaria;
b) capacita' tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attivita' affidabili
a terzi;
c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio;
d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'art. 17, comma 1.
4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con
tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula
una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente
l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del
servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta
degli enti locali.
5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli
articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli
enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 .
6. La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano
esercitato la facolta' di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari
del servizio nazionale della riscossione.
6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma
6, se esercitata con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, e' remunerata
con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente
previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'art.
17.
7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le societa' per azioni o a responsabilita'
limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme
sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione
spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle
stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio
della riscossione anche il servizio di tesoreria.
8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto
delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.».
«Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita' dei concessionari
viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio
e' pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento,
sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato
al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari
aventi i piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i piu' bassi
costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di
indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo
e quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i singoli concessionari,
in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto
alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso
sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche
in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi
riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque
non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in
tale caso, la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
3-bis. Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno
dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione dell'aggio
previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto
del versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
5. Abrogato
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali
l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto
conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura
inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle
finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del
rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti
di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita'
di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore
al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato
in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce,
in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario
spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale provvedimento; la misura
e le modalita' di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto
dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio
di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore
nella misura di euro 5,56; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico
dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.».
«Art. 20 (Procedura di discarico per inesigibilita' e reiscrizione nei
ruoli). - Commi 1-3 (Omissis).
3. In caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a versare all'ente
creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la
somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto
per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo,
ed alla totalita' delle spese di cui all'art. 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate
dall'ente creditore.
Commi 4-6 (Omissis.)».
«Art. 41 (Rappresentanza dei concessionari). - 1. Il legale rappresentante
del concessionario puo' delegare uno o piu' dipendenti che lo rappresentano
nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice
dell'esecuzione.
2. L'agente della riscossione puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati
ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che
non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'art. 101 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'art. 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'art. 543, secondo comma, n. 4, del codice di procedura
civile.».
Riferimenti normativi al comma 10:
- Si riporta il testo dell'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 156 (Riscossione della tariffa). - 1. La tariffa e' riscossa dal
gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito
separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa
tariffa e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede
al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni
dalla riscossione.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti
i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione volontaria della tariffa puo' essere effettuata con le modalita'
di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione
con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della
tariffa puo' altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto
dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di
procedimento ad evidenza pubblica.».
Riferimenti normativi al comma 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, cosi' come, rispettivamente,
modificati e aggiunti dal presente provvedimento:
«Art. 17 (Entrate riscosse mediate ruolo). - 1. (Omissis).
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione
coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni
e degli altri enti locali, nonche' quella della tariffa di cui all'art. 156
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3 - 3-ter (Omissis).».
Riferimenti normativi ai commi 16 e 17:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione
dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti
dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti
relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di
cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
in tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta
dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa
in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro
e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.».
Riferimenti normativi al comma 18:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 36 (Recupero di base imponibile). - 1-6 (Omissis).
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo
dei fabbricati strumentali e' assunto al netto del costo delle aree occupate
dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire
alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato
in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di
acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali,
al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si
intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.
7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale
dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la
determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto
della disposizione del periodo precedente.
8. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di
cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote
di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti
a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione
del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree
esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente
disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma
7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto
al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate.
Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile e' pari alla quota di
costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei
periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.
9. All'art. 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli
esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere
utilizzate per compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate.
10. All'art. 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del
1986, dopo le parole: "del terzo" sono inserite le seguenti: "e
del quarto".
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai
redditi delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi
delle societa' partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta
data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
12. All'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole "primi tre periodi d'imposta" sono inserite le seguenti
"dalla data di costituzione";
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "a condizione che si riferiscano
ad una nuova attivita' produttiva";
b) al comma 3, la lettera a) e' abrogata.
13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite
relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite
relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla
predetta data resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
14 - 30 (Omissis).
31 - (Abrogato).
32 - 34-bis (Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 19:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale
e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Modifiche all'art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
- 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'art.
41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma
3, del presente decreto, al mutuatario e al cessionario a pronti si applica
il regime previsto dall'art. 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente
a pronti.».
Riferimenti normativi al comma 21:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dal
presente provvedimento.
«Art. 496 - In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non piu' di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,
all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio,
in deroga alla disciplina di cui all'art. 67, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate
si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento.
A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento
dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo
la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia delle entrate
i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia».
Riferimenti normativi ai commi 24, 25, 26 e 29:
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 1, e 188 vigenti alla data del
3 luglio 2006 e il testo vigente dell'articolo 51, comma 2-bis, decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi, cosi' come introdotto dalla presente legge:
«Art. 3 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo
del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli
oneri deducibili indicati nell'art. 10, nonche' delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12.»
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito
di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello
cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto
o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente
a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite
negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000.
Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il suddetto
importo e' determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi
versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 10,
ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita' o ricorrenze alla
generalita' o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta
a lire 500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti
esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti
vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire
delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto
a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle
in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o,
fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le
indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in
zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie
di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art.
50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 100
da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti
o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche
da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di studio a
favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione
che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o
comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non
ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione
e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le
partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano
una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta
differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni
ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita'
a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese
sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle
predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore,
della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo
alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato
i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente
o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla
sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa' risulti quotata
in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio
dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare
corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano
ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento
dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3 - 9 (Omissis).».
«Art. 188 (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio
dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi
sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, sulla base
di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione
dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta
in euro.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici
del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia,
sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello
stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.».
Riferimenti normativi al comma 30:
- Si riporta il comma 34 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre
misure di carattere finanziario). -
1-33 (Omissis).
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le modalita' tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni,
nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, comprese quelle previste dall'art. 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla
trasmissione telematica di cui al comma 33. Restano fermi gli obblighi di certificazione
fiscale dei corrispettivi previsti dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696, nonche' di emissione della fattura su richiesta del
cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'art. 1, commi da 429 a
430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
Riferimenti normativi al comma 32:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali, cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro
che esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'art. 2. Pertanto sono soggetti
all'imposta:
a) le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse
equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le
persone fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 51 del medesimo
testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad esse equiparate a norma
dell'art. 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni
di cui all'art. 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del
predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore
a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'art. 34, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto
periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
e) gli enti privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del citato testo
unico n. 917 del 1986, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
dello stesso comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le amministrazioni della Camera
dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della
Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
2. (Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 33:
- Il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 reca
modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema
integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003
del Consiglio.
- Il regolamento del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, reca
norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali
e delle conservatorie dei registri immobiliari.
Riferimenti normativi al comma 34:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia
di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662:
«Art. 3 (Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari). - 1.
In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni
che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito
agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila
a lire quattro milioni».
Riferimenti normativi al comma 36:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 20, 28 e 31 del regio decreto legge
del 13 aprile 1939, n. 652 e convertito in legge, con modificazioni con legge
11 agosto 1939, n. 1249, recante accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano:
«Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati
a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni
nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino
mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole
unita' immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria
delle unita' variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello
Stato, in conformita' delle norme di cui all'art. 7.»
«Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova
che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere
dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui
sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorche' esenti,
temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti
ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che
passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta. La dichiarazione
deve essere compilata per ciascuna unita' immobiliare su apposita scheda fornita
dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria,
designata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformita' delle
norme di cui all'art.
7. I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti
per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31
della legge 17 agosto 1942, n. 1150».
«Art. 31. - Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo
catasto edilizio urbano i funzionari degli uffici tecnici erariali, ed i componenti
le commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera
di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprieta' private dietro
preavviso scritto di almeno sette giorni.
Chiunque fa opposizione e' punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000
a lire 200.000 a meno che il fatto costituisca reato piu' grave. Con la stessa
pena e' punito colui che non adempie gli obblighi di cui agli articoli 3, 7,
20 e 28.».
Riferimenti normativi al comma 37:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per
l'anno 1994. cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati). - 1 e 2 (Omissis).
3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali,
i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di
proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del
terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile
e' asservito sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore
agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 o dai familiari conviventi a loro carico risultanti
dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti
come tali ai fini previdenziali;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla
lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti
attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato
per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto
della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attivita'
di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore
a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione
di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate
in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e'
ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge
31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce
il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato
senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito
di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato
montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante
da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore
ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione
del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la
dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per
l'esonero dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita'
immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche
di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,
adottato in attuazione dell'art. 13, L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere
riconosciuti rurali.
3-bis - 14 (Omissis)».
Riferimenti normativi al comma 41:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 336 e 338, della legge 30 dicembre
311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005).
«336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata
non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu'
coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono
ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione
di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data
cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, e' notificata
ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non
ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato,
alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica
del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze
del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per
le violazioni dell'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.»
«338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista
per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, dall'art. 31 del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939,
come rideterminati dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384,
con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli
20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente
a euro 258 e a euro 2.066.».
Riferimenti normativi al comma 45:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 52, comma 5, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131.
«Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende). 1 - 3
(Omissis).
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore,
per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto
e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati
con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi
della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi
dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma
degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche
dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli
atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari
pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione
dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le scritture private non autenticate
presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma
non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono
la destinazione edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in
caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro
delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto
per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti
giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello
di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate
presentate per la registrazione da tale data.
5-bis (Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 55:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Determinazione della tassa). - Le tasse di cui al precedente
articolo sono commisurate:
a) omissis;
b) omissis;
c) omissis;
d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a
pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno
carico inferiore a 12 tonnellate ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati
o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o piu' posti e una portata inferiore
a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in
base alla potenza effettiva dei motori.
(Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 56:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 reca il testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative.
Riferimenti normativi al comma 58:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui
rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali,
sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi
e su contributi ad enti ed associazioni.
«Art. 5 (Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota
prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e'
ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita'
di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92
del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
3 - 5 (Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, reca disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto
merci, a norma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, recante
interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica:
«Art. 1. - 1 - 9. (Omissis).
10. Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.
16, il maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al comma 9, relative
all'incremento dell'accisa sul gasolio usato come carburante, e' rimborsato,
anche mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione
di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo
le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione
fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti
rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la spesa di
euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno 2006.
11. (Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 59:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novemb re 1997, n. 403, recante
ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.
«Art. 1 (Incentivi per la rottamazione). - 1. Il contributo agli acquisti
dei veicoli di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' riconosciuto, fino
a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1° ottobre
1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste
dal predetto art. 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo purche' risultino intestatari
del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti
di veicoli effettuati tra il 1° febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto
contributo e' commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri,
nei limiti che seguono:
a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri.
2. A decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui
all'art. 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 e' riconosciuto, per gli
autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000.
Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilita' finanziarie
di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
determina, con proprio decreto, priorita', criteri, modalita', durata ed entita'
delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati
a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovra' determinare
altresi' agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano
o a GPL effettuata entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione
dell'autoveicolo purche' quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1°
agosto 1997.
2-bis - 3 (Omissis).».
Riferimenti normativi al comma 60:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2003, n. 350
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004).
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - (Omissis).
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni
che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica
e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla
normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data
di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta
decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime
disposizioni nonche', relativamente ai profili non interessati dalle predette
disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni
di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema
di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
«Art. 17 (Disposizioni tributarie in materia di veicoli). - 1. - 4. (Omissis).
5. L'importo della tassa automobilistica e' ridotto ad un quarto per le autovetture
e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:
a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del
motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi
tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991,
e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio,
del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio
di esenzione previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
6 e ss. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, recante modalita' e termini di pagamento
delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955,
n. 463.
«Art. 2 (Autoveicoli immatricolati per la prima volta).
- 1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le tasse sono
dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e sono versate
entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa
avvenga negli ultimi dieci giorni del mese.
2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'art. 1, le tasse sono corrisposte
per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto
o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati
alla lettera b), per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di
gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli
altri veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi stabiliti
all'art. 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese.
3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua,
il tributo relativo all'anno di immatricolazione e' versato in unica soluzione
nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo
negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua puo' essere corrisposta
nel mese successivo».
Riferimenti normativi al comma 61:
- La direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo
1994 reca misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni
di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE.
Riferimenti normativi al comma 65:
- Si riporta il testo della tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, cosi' come modificata dal presente
provvedimento.
Tabella delle tasse ipotecarie
|
N.
ord |
Operazioni |
Tariffa
in euro |
Note |
| 1 | Esecuzione di formalità | ||
| 1.1 | per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione |
35,00 |
Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota restituire al richiedente. |
| 1.2 | per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente |
55,00 |
|
| 2 | Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio | ||
| 2.1 | ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile | ||
| 2.1.1. | ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, ovvero per ciascuna unita' immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta |
6,00 |
L'importo
e' comprensivo di 10 formalita', o frazione di 10, contenute nell'elenco
sintetico, incluse eventuali formalita' validate del periodo anteriore all'automazione
degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera
formalita'. L'importo e' dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio |
| 2.1.2 | per ogni gruppo decreto-legge 5 formalità, o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici. |
3,00 |
L'importo
e' dovuto per le formalita' contenute nell'elenco sintetico eccedenti le
prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalita'. |
| 2.1.3 | ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto |
3,00 |
L'importo
e' dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori,
tavole, rubriche e schedari. |Non e' consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari. |
| 2.1.4 | per ogni nota o titolo stampati |
4,00 |
E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità. |
| 2.1.5 | per ogni nota o titolo visionati |
4,00 |
Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia. |
| 3 | Ricerca di un soggetto in ambito nazionale | ||
| 3.1 | per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale |
20,00
|
Il servizio sarà fornito progressivamente. |
| 4 | Ricerca continuativa per via telematica | ||
| 4.1 | per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio |
0,01 |
L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata. |
| 4.2 | contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata |
15,00 |
L'importo e' dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1. |
| 5 | Certificazione: | ||
| 5.1 | certificati ipotecari | ||
| 5.1.1 | per ogni stato o certificato riguardante una sola persona |
20,00 |
L'importo e' dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonche' entrambi i coniugi, l'importo e' dovuto una volta sola. |
| 5.1.2 | per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note |
2,00 |
Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato. |
| 5.2 | rilascio di copia | ||
| 5.2.1 | per ogni richiesta di copia di nota o titolo |
10,00 |
L'importo e' dovuto all'atto della richiesta |
| 5.3 | altre certificazioni | ||
| 5.3.1 | per ogni altra certificazione o attestazione |
5,00 |
|
| 6 | Note d'ufficio | ||
| 6.1 | per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli |articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile |
10,00 |
|
| 7 | Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno: | ||
| 7.1 | per ogni soggetto: |
4,00 |
L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto. |
Riferimenti normativi
al comma 69:
- Si riporta il testo dell'art. 14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione, cosi' come modificato dal presente provvedimento.
«Art. 14-quinquies (Differimento di termine). - 1. Per consentire il completamento
degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni
sindacali delle categorie interessate nonche' con le associazioni dei consumatori,
relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in
relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti
ed all'abusivismo, il termine di cui all'art. 32, comma 22, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differito al 31 dicembre 2006.».
Riferimenti normativi al comma 70:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 50 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997, come modificato dalla presente legge:
«3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui
al comma 1 e' fissata allo 0,9 per cento.
Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si
riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.».
Riferimenti normativi al comma 71:
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 164 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). 1. Il reddito
di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello
cui si riferiscono.
2. (Omissis).
2-bis. (Omissis).
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano
le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei
servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti
dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo
mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre
a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente
di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto
valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare
il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile
club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,
con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente;
(Omissis).».
«Art. 164 - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi
relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni.
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a
motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili
solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere
a) e b) e b-bis) e nei limiti ivi indicati:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture
ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad
essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle predette lettere dell'art. 54 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita'
di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato
alla lettera a), numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma
individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella misura del 25 per cento, limitatamente
ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni
di cui all'art. 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione
che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni
per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti
indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare
dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture
e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per
i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti limiti sono riferiti
a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati
ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite
di 35 milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni di lire per
gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, e' deducibile l'importo
costituente reddito di lavoro.».
Riferimenti normativi al comma 72:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non
hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti
a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti
di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta
non possono essere prorogati.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta
sul valore aggiunto: base imponibile uniforme:
«Art. 27 (Misure di semplificazione) - 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimita'
su proposta della Commissione, puo' autorizzare ogni Stato membro ad introdurre
misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare
la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le
misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono
influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate
fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia
una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione
ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo
Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando
di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di
tutti i dati che ritiene utili per la valutazione, ne informa lo Stato membro
richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli
altri Stati membri.
3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima
frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata
o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione
nella quale espone tali obiezioni.
4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata
entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
5. Gli Stati membri che il 1° gennaio 1977 applicano misure particolari
del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle purche' le notifichino
alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purche' tali misure
siano conformi, se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione
dell'imposta, al criterio definito al paragrafo 1.
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto.
«Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni
e servizi). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19:
a) omissis;
b) omissis;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli
e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella
B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione
a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea
ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire
una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto
assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera,
nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o
rappresentanti di commercio;
(omissis).».
Riferimenti normativi al comma 73:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
cosi' come modificato dal presente provvedimento.
«Art. 26. (Disposizioni particolari per il gas metano)
- 1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato
all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali [1].
2 e ss. Omissis.
[1] Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas
metano nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori
dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita'
produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o
di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione
a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi
del gas metano nel settore della distribuzione commerciale, nel settore alberghiero,
negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente
ad attivita' dilettantistiche e gestite senza fini di lucro, nel teleriscaldamento
alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche
indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attivita' industriali
produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole. Si considerano
altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo
di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle
attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili,
degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Le disposizioni di cui sopra
valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli
impianti centralizzati per usi industriali. L'agevolazione dell'aliquota ridotta
dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche
se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da
altri stabilimenti purche' di societa' controllate o di societa' collegate con
quella titolare della concessione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
nonche' sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attivita' industriale.».
Riferimenti normativi al comma 74:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale):
«1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree
sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitivita' del
sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attivita' produttive
disposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita secondo i seguenti principi:
a) il contributo in conto capitale e' inferiore o uguale al finanziamento con
capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico
agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 356, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalita' di erogazione
e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non
e' inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) e' previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente
le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento
pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati
nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente
verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo
in conto capitale.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attivita' della
filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformita'
alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando,
tra l'altro:
a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalita' della procedura
valutativa a graduatoria, ad eccezione della misura di cui all'art. 2, comma
203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d) gli indicatori per
la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i principi di
cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensita' di aiuto
corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensita' massime consentite
dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con
capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la
stipula di apposite convenzioni, anche con la eventuale modifica di quelle attualmente
in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi
e di terzieta'.»
- Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici
e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli
enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione
concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la
parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva
delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo
tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali
soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica
delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure
amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi
d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli
interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello
Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici,
anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e
le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo
con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi
di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma
per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune
o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare:
1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita'
di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2)
i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie
per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti
partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse
tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite
tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per
il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e'
vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e
sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro
sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle
norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze
di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente
alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate
dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale
in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti
urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso
da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i
contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo
locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto
stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi
di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo,
concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori
e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione
di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di
crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero
del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta,
e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati
nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio
1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti
di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi
normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti
ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera
c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.»
Riferimenti normativi al comma 76:
- Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003):
«Art. 60. (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo). - 1. Gli
stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della
presente legge nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese
di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli
interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase
di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa
allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse
di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della
presente legge, e' effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione
degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle
singole misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione della spesa
in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni
centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilita' finanziarie
che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno
di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attivita'
e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione
da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti,
ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate
in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento,
con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati,
includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di
impiego delle risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito fondo
in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese
di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita' assegnate
alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti
di programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma
1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di
revoca totale o parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al comma
6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento
dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita' di assistenza
tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente
comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il
Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato
alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita'
culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti
i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale
di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni
infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il rifinanziamento
degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie
dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita'
produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni
a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000,
n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le
condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare
con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento
delle attivita' previste dalle stesse convenzioni.»
Riferimenti normativi al comma 77:
- Si riporta il testo dei commi 354 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005):
«354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e
prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per
il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato
alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche
cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano
di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse
del risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive
variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato
fissati ai sensi del comma 361.».
«361. Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360 e' autorizzata
la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni
di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli
interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005
e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, e'
posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non
riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli
anni 2007e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente
dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300.»
Riferimenti normativi al comma 78:
- Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266
del 2005:
«33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di
euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti
effettuati.».
Riferimenti normativi al comma 79:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del regolamento di cui al decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio
2000, n. 320 (Regolamento concernente: «Disciplina per l'erogazione delle
agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»):
«3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto responsabile,
provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti
casi:
a) qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate agevolazioni di
qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali
o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione,
prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca
delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni
agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto
costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata,
determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati
dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura
proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o
indirettamente l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo
dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio;
c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano i presupposti
di cui alla lettera b);
d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e
dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa
alla regolarizzazione;
e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data
di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione
della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia prorogato, la proroga
puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a dodici
mesi, per i patti territoriali approvati con deliberazioni CIPE del 18 dicembre
1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio
della concessione provvisoria, se successiva a quella di inizio dell'istruttoria;
la revoca dell'agevolazione e' parziale, nella misura del 10%, se l'iniziativa
e' comunque ultimata entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga;
qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione
Europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il
termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione;
f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento comunitario;
g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data
di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale
superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi
fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale
pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali.
Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali
in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso
a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento
realizzato risulti organico e funzionale, si procedera' ad un adeguamento dell'obiettivo
occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi
in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali
di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.».
Riferimenti normativi al comma 80:
- Si riporta il testo del comma 276 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311
del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge:
«276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri
e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'art.
4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il Dipartimento del tesoro
puo' richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni
di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione
di tesoreria si provvede con le modalita' stabilite dal predetto Dipartimento
d'intesa con il Dipartimento del tesoro. L'anticipazione e' regolata con prelevamento
dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le
risorse corrispondenti.» Riferimenti normativi al comma 81:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), cosi' come modificato dalla presente legge:
«6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione caratteristica
dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.A. o delle
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate
ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti
ad altro titolo, sono alienati e valorizzati da Ferrovie dello Stato S.p.A.,
o dalle societa' da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui
al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate
con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' e di quelli
attestanti la regolarita' urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.»
Riferimenti normativi al comma 85: - Si riporta il testo dell'art. 11 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 11. - Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'art.
3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'art. 9
della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli
atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonche' per la
revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto
dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del
traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttivita'.
2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive
del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
a modificare, con proprio decreto, l'entita' dei sovrapprezzi di cui all'art.
11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente
alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilita' primaria ed autostradale,
criteri e finalita' di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti
commissioni parlamentari.
4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo
dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa' concessionarie
devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).
5. Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti
di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) sottoporre all'approvazione di ANAS S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione
dei contratti nei confronti delle societa', comunque collegate ai concessionari,
che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere
applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio
dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato
stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori
delle costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore
sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilita', professionalita'
ed indipendenza, ai sensi dell'art. 2387 del codice civile e dell'art. 10 della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione
dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi
i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'art. 6 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorita'
e' aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente
dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio.
5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi
in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a.
e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.
6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 15, quinto comma, lettera a),
della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'art. 11, comma
3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.».
Riferimenti normativi al comma 86:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade):
«Art. 2. (Compiti dell'Ente). - 1. L'Ente provvede a:
a) gestire le strade e le autostrade di proprieta' dello Stato nonche' alla
loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade
e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in
concessione;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione
e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in
concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento
dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade
statali;
f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle
strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica;
adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico
sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade
ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di
viabilita', traffico e circolazione;
h) costituire e partecipare a societa' per lo svolgimento all'estero di attivita'
infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici;
i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni
od enti italiani e stranieri;
l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art.
12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.».
- Per il riferimento al comma 5 dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n.
498 vedasi nota al comma 85.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale):
«Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di
una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito
il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge
14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali
e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Si riporta il titolo della legge 10 ottobre 1990, n. 287: «Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato»
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240).
Riferimenti normativi al comma 89:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21 (Concessioni autostradali). -1. [Abrogato].
2. [Abrogato].
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone
al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualita' e le modalita'
di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare
qualita' e sicurezza del servizio, fluidita' in itinere e qualita' ambientale.
La formulazione integrativa dovra' basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili
dei risultati ottenuti. Essa dovra' essere resa operativa in tempo utile a permetterne
l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a
far tempo dal loro rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni
o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di
adeguamento tariffario di cui alla citata Del.CIPE 20 dicembre 1996, n. 319,
sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno,
le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e
dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni
nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale
termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di
approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza
di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno,
la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario
entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni,
previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e
dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni
tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione;
decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale
a diniego di approvazione.
6. [Abrogato].
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa,
ora Autostrade per l'Italia Spa, stipulato il 23 dicembre 2002, e' approvato
a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale
atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario
annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione
del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi
tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato
di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento.».
Riferimenti normativi al comma 91:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento
viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario
e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente
interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione
e della costruzione, nonche' dello esercizio del solo collegamento viario, ad
una societa' per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le
regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate dallo Stato e
amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa' per azioni e' altresi' autorizzata
a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso societa'
partecipate, attivita' di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione
e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse.
La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e
per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio
e la programmazione economica, per il tesoro, per le partecipazioni statali
e per la marina mercantile, sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i consigli di amministrazione
delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato,
la convenzione che disciplina la concessione.». Riferimenti normativi
al comma 94:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato
dalla presente legge:
- Il titolo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno 2004, n. 173 e' il seguente: «Regolamento di organizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali». (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2004, n. 166, S.O.).
Riferimenti normativi al comma 96:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3. (Il Ministro). - 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politico-amministrativa
del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica
la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro e' componente
del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza
del Ministro il Consiglio di cui all'art. 4, il Comitato per i problemi dello
spettacolo di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e
la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'art. 154 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal Segretario generale
del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'art.
155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale
degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui
all'art. 4. Il programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio
artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali
e ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al
Ministro risponde altresi' il servizio di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 368
del 1998, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici). -
1. In ogni regione a statuto ordinario, nonche' nelle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Sardegna, sono istituite le direzioni regionali per i beni culturali
e paesaggistici.
2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni
territoriali, di livello dirigenziale generale, del Ministero ed hanno sede
nel capoluogo della rispettiva regione.
3. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici e'
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della
regione, sentito il Segretario generale del Ministero.
4. Le direzioni regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in
ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati
ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni.
5. Il direttore regionale coordina e dirige le attivita' degli uffici di cui
al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi
dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo,
sentito il direttore generale competente per materia.
6. I compiti e le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici
sono stabiliti ai sensi dell'art. 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono
che i direttori regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze
dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'art.
8.».
Riferimenti normativi al comma 97:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo 8 gennaio
2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«4. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione
organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti
al ruolo unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'art.
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale
di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.».
Riferimenti normativi al comma 98:
- Si riporta il testo del comma 19-bis dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.
233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle
attivita' produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite
al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico
concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione,
anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese
quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento
per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, articolato in due uffici dirigenziali
di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente
soppressa.».
- Si riporta il testo del comma 19-quater dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge
n. 181 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma
1, nonche' le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione
generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive. In attesa dell'emanazione
del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni e' assicurato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno
2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo
iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche'
delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione
del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita' del turismo.».
Riferimenti normativi al comma 100:
- Si riporta il testo del comma 95 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311
del 2004:
«95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca
ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari
comunali e provinciali nonche' al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie
locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui
al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di
personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma
64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,
nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma
2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto
2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore
della presente legge. E' consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure
di mobilita', anche intercompartimentale.».
Riferimenti normativi al comma 102:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni
e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche,
per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti),
convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43:
«3. (Interventi per i beni e le attivita' culturali). -
1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma
4 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno
2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto, le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli
esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli
stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere
la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attivita' culturali
e dello spettacolo». Riferimenti normativi al comma 103:
- Si riporta il testo dell'art. 1 comma 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237
(Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali
ed interventi a favore delle attivita' culturali):
«Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee e di nuovi musei). - 1. E' istituito in Roma il Centro
per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito
denominato «Centro», con il compito di raccogliere, conservare,
valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale,
favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni e attivita' connesse. Il
Centro e' sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e'
istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare,
valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento
significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea.
(Omissis)».
Riferimenti normativi al comma 104:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione
della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con sede in
Bari, nonche' disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche
e attivita' culturali), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari). -
1. E' costituita, con sede in Bari, la «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli
e Teatri di Bari», ente di diritto privato, operante nel settore musicale,
di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge
14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto
dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma
1 e' composto dal sindaco di Bari, che lo presiede, e da quattro membri cosi'
individuati:
a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) un componente designato dalla regione Puglia;
c) un componente designato dalla provincia di Bari;
d) un componente designato dal sindaco di Bari.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui
al comma 1 designato dal sindaco di Bari non ha luogo la decadenza di cui all'art.
4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n.
6, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione di cui al comma 1
avviene entro il 31 dicembre 2005.
5. Per l'anno 2004, e per i successivi cinque anni, alla Fondazione di cui al
comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 3,
comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
A decorrere dall'anno 2010, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle
risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
6. (abrogato)».
Riferimenti normativi al comma 108:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. (Ente parco). - 1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico,
sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed e' sottoposto alla
vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunita' del parco.
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa
con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano
nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente
ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attivita', esplica
le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti
urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo
nella seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da dodici componenti,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate,
scelti tra persone particolarmente qualificate per le attivita' in materia di
conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunita' del parco
di cui all'art. 10, secondo le seguenti modalita':
a) cinque, su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate
ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti
in materia naturalisticoambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Societa'
botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle
ricerche e delle Universita' degli studi con sede nelle province nei cui territori
ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta
tra i soggetti indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta
del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunita' del
parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una
provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione
dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico
di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione.
La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli
stessi enti.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto
tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una Giunta esecutiva formata
da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le
funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia nominata la
maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed
in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano
per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale
economico e sociale di cui all'art. 14.
8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il
parere della Comunita' del parco ed e' trasmesso al Ministero dell'ambiente
che ne verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta
giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni
dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente,
con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta
lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le
modalita' di partecipazione popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli
atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base
dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei
conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti
scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro
del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione
o, d'intesa, dalle regioni interessate.
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente,
scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco
istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il
direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non
superiore a cinque anni.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.
12-bis. Ai Presidenti, ai Vice Presidenti e agli altri componenti dei Consigli
direttivi nonche' ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti
parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'art. 35, spetta un'indennita'
di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per
la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva,
nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 2001, e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima
legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse finalizzate
alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla
presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera
con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi
di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi
di consulenti per problemi specifici nei settori di attivita' dell'Ente parco».
Riferimenti normativi al comma 109:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8. (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo
le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere
tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed
enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese
anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono
sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo
e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4,
e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita'
alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il
conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche
sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto
con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri
e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal ministro competentenelle forme previste
dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati
dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali
settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il
compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni
ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere,
comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione
dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare
l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro
competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla
legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e
delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie
per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati
di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente
la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione,
i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato
a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione
del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri
per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il
proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del
ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro
competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo
dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare
con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai
sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze
di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione
a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia
e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali,
e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere
di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale
previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione
del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni
di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi
civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica».
«Art. 9. (Il personale e la dotazione finanziaria). -
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna
di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti
pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1,
sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni
e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite
all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere
reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente
comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso
gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento,
fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna
agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto
disposto dal precedente comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni
per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato
in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero
competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di
gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento,
alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali».
«Art. 38. (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).
- 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse
nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche
e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei
bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso
la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio
sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione
di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale
e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo
sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente
e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro
durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi
tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri.
Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia».
«Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia svolge, in particolare,
le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'art. 1 del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche'
le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque
di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni
altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'art. 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano
dighe - RID».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 reca «Regolamento
recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre
2002, n. 222, S.O.).
Riferimenti normativi al comma 110:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale
e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. (Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza).
- 1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, costituita
ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione
di orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza.
1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati
entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine
di monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi e segnala
altresi' al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti
organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attivita'
di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche
delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni
previdenziali attive di cui al comma 23 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 243.
2. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, nominata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato,
in qualita' di presidente; dal direttore generale della Direzione generale,
dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza;
dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di Finanza; dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per
la tutela del lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; dal
Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Presidente del Comitato
nazionale per la emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei datori
di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti
della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente
delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i Direttori
degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle direzioni generali
degli altri Ministeri interessati in materia, gli ulteriori componenti istituzionali
della Commissione nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il comandante
del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della
Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su questioni
di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere
altresi' invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo'
essere attribuito il compito di definire le modalita' di attuazione e di funzionamento
della banca dati di cui all'art. 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo
per la realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti
in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi
di vigilanza, nei cui confronti la Direzione generale, al sensi dell'art. 2,
esercita un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita' di vigilanza
ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento
della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio».
Riferimenti normativi al comma 111:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto legislativo n. 124/2004,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. (Coordinamento regionale dell'attivita' di vigilanza). - 1. Le direzioni
regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'I.N.P.S. e dell'INAIL
e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attivita' di vigilanza in materia
di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative
secondo le direttive della Direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali
del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS,
dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attivita' di tutti gli organi impegnati
nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli
di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'art. 1, secondo
le indicazioni fornite dalla Direzione generale, il Direttore della direzione
regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attivita'
di vigilanza.
3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della
direzione regionale del lavoro e' composta dal Direttore della Direzione regionale
del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'I.N.P.S.; dal Direttore
regionale dell'I.N.A.I.L.; dal comandante regionale della Guardia di finanza;
dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore regionale
dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie
locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti
dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono
farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a
partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti
istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare
di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni
di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere
altresi' invitati uno o piu' dirigenti della Polizia di Stato designati dal
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza convoca,
almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione
del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, al fine di fornire alla Direzione generale ogni elemento di conoscenza
utile all'elaborazione delle direttive in materia di attivita' di vigilanza
di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti
della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a
partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento
della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio».
Riferimenti normativi al comma 112:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del gia' citato decreto legislativo 124/2004,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. (Coordinamento provinciale dell'attivita' di vigilanza). - 1.
La direzione provinciale del lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'I.N.P.S.
e dell'INAIL, coordina l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive
volte a razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine di evitare duplicazione
di interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale fine, le direzioni
provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori provinciali
dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno coordinare, a livello provinciale, l'attivita'
di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare,
i CLES, cui partecipano il Comandante provinciale della Guardia di finanza,
il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, un rappresentante degli
Uffici locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale
ed il presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non
regolare di cui all'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
forniscono, in conformita' con gli indirizzi espressi dalla Commissione centrale
di cui all'art. 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attivita'
di vigilanza. Alle sedute del CLES puo', su questioni di carattere generale
attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicita' trimestrale una relazione sullo stato del
mercato del lavoro e sui risultati della attivita' ispettiva nella provincia
di competenza, anche avvalendosi degli esiti delle attivita' di analisi e ricerca
delle citate Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine
di ogni anno il CLES redige una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai soggetti che eventualmente li integrano ai
sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di
missione. Al funzionamento dei CLES si provvede con le risorse assegnate a normativa
vigente sui pertinenti capitoli di bilancio».
Riferimenti normativi al comma 114:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144.), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Rivalutazione delle rendite). - 1. Con effetto dall'anno 2000
e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento
per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli
invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi,
e' rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza
dei servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti
dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto
all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno
riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non
inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione
effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte
da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro previsti dal testo unico.».
Riferimenti normativi al comma 115:
- Si riporta il testo del comma 105 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato) (legge finanziaria 2006), cosi' come modificato dalla presente legge:
«105. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall'art. 45, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore
spesa di 170 milioni di euro.».
- Si riporta il testo del comma 107 dell'art. 1 della sopra citata legge266/2005:
«107. Relativamente all'anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per
i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3 e 3 super, e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti all'INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore
mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato
con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS,
nel limite di spesa di 120 milioni di euro.».
Riferimenti normativi al comma 116:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria) convertito
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006,
a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione
di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti
attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini
relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di
ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la
quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri
oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi
per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e
di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).»
Riferimenti normativi al comma 117:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 20 (Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. L'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella
C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 1 milione di euro per
l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze
per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.».
Riferimenti normativi al comma 119:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8 febbraio1948, n. 47 (Disposizioni
sulla stampa):
«Art. 2. (Indicazioni obbligatorie sugli stampati). - Ogni stampato deve
indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio
dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle
agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare
la indicazione:
del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile.
All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano
gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 250 reca «Provvidenze per l'editoria e riapertura
dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia
agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per
l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa.». (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1990, n. 199).
Riferimenti normativi al comma 120:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici
e provvidenze per l'editoria), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). - 1. Le
imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica
giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente
propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio
2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi
di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione
di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di
tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.».
Riferimenti normativi al comma 121:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della gia' citata legge 250/1990, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale
che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso
il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi
su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari,
per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore
7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai
consumi di energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di
due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.».
Riferimenti normativi al comma 122:
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), con il comma 2 sostituito
dalla presente legge:
«Art. 27 (Contributi alle agenzie di stampa). - Per il quinquennio decorrente
dal 1° gennaio 1981 e' autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo
complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie
di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma
seguente da almeno tre anni.
Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari
siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di
trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni,
che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu'
di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato
ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno
per almeno cinque giorni alla settimana.
Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere
ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1, legge 8 agosto
1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2, legge 5 agosto 1978, n. 502,
degli articoli 1 e 2, decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge,
con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1, decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 1979, n. 92 e dell'art. 1, legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi
provvedimenti.
L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale e'
effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra
gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali
collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di
trasmissione.
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e' autorizzata la corresponsione
di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno,
alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo
comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed
esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti
regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato
la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con
la qualifica «agenzia di informazioni per la stampa» o analoga,
da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila
notizie, ovvero che abbiano registrato la testata cosi' come sopra indicato
da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti
non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.
L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente art. e'
effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto,
fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono
ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:
a) del numero dei collegamenti per telescriventi ed altri analoghi;
b) dell'eventuale emissione di piu' bollettini giornalieri;
c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.
Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri
per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo. Nessuna agenzia
di stampa puo' comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta
per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture.
Le somme che in ciascun esercizio risultino eventualmente dalla differenza fra
la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente
comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti
in favore delle agenzie di stampa.».
Riferimenti normativi al comma 123:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria):
«Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). - 1. Le
imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica
giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente
propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio
2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi
di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione
di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di
tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.».
Riferimenti normativi ai commi 124, 125 e 126:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze
per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche,
per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
della legge stessa), e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici
di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese
radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi
ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi
degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le
entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi
dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti
a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e al
comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non puo' comunque superare
il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata,
alle imprese editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite ai sensi e per
gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano
i seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie
che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti
dal bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili
nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno
il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno
il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende
per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale
quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva e' concentrata
in una sola regione;
f) [le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente art.
non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate];
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi
alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non
superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle imprese
editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta
da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli
previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento
dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa
stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino
giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione
che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e possiedano
i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8
e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono
concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione
che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere
b), c), d) e g) del comma 2 del presente articolo.
Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione
di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello
Stato in cui ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente art. per i quotidiani per quanto attiene
ai requisiti e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per
il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali
periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che
risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative,
fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente
0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente
dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere
costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque
anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che
le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori
complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente
legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni
anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali
e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche
e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3
per cento, e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga
la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento
della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi
disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono
trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione
e l'editoria, lo statuto della societa' che escluda esplicitamente la distribuzione
degli utili fino allo scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di
cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici
di giornali quotidiani e periodici che gia' abbiano presentato domanda per accedere
ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987.
Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che
siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici
ovvero con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata stessa o per altri
giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi
le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali
con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi
complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso
in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone
fisiche nella medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda
ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi
la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto
non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in
conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento
di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione,
e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta
in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una
somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione,
prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata
dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione
dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea,
risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti
pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente,
non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal
bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie
sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella
seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti
dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure: 1) lire 500 milioni all'anno
da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno,
ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non puo' comunque
superare il 60 per cento dei costi risultanti dal bilancio, dei costi come determinati
dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre
1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data
organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti
per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a favore delle imprese editrici
di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti
ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1998 alle
imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche
che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento
europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano,
nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello
stanziamento di bilancio, e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi risultanti
dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi
e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma
8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti
periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni
nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori
al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per
cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. [Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza
parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale
aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto,
in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione
di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari
interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti].
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del
comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a
condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese
collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano,
o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la
controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo' comunque superare
il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a
condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente,
di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di
cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che
le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti
alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle
previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto
comma dell'art. 7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle
vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare
dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purche'
sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto
un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8, 10 e 11
spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verra'
effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale
e della necessaria certificazione nonche' della documentazione richiesta all'editore
dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una societa' di revisione,
e' limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento
per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».
Riferimenti normativi ai commi 128, 129 e 130:
- Si riporta il testo dei commi 461, 455 (modificato dalla presente legge) e
458 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
«461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'art.
23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
e all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto
alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione
entro un anno dalla richiesta.».
«455. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi
previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese
quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento
degli altri costi in base ai quali e' calcolato il contributo».
«458. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze
di cui all'art. 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente
da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici.».
Riferimenti normativi al comma 131:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.
103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva):
«19. La societa' concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in
concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni:
a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine
bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri
confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti
di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e
radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per
la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo
e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni radiofoniche
speciali;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e
ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma
Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.».
«Art. 20. I corrispettivi dovuti alla societa' per gli adempimenti di
cui al precedente art. sono stabiliti come segue.
Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate pattuizioni da
effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
interessate.
Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati
a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni
aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro
novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo art. 46.
Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per
la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi
con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui
al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da radio Trieste
sono regolate secondo le modalita' previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.
L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate
dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, e' forfettariamente
stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta sul valore aggiunto. La misura
del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da
radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308,in considerazione dell'intervenuto
aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de «l'Ora
della Venezia Giulia», viene elevata a lire 250 milioni l'anno oltre all'imposta
sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e puo' essere soggetta a revisione triennale
su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.
L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua
francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive
in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' regolato
con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato. La somma
di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo
aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la
liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonche' a quello
di cui al sesto comma per il periodo 1968-1972. All'onere derivante dall'applicazione
dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico
dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli
anni successivi. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni
da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi
del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi
del precedente art. 16 con la convenzione di cui al successivo art. 46. Il Ministro
per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano,
attraverso apposite convenzioni, con la societa' concessionaria le modalita'
delle prestazioni e l'entita' dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio
della Commissione parlamentare.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24 del contratto di servizio di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003 (Approvazione
del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 del 12 marzo 2003:
«2. La RAI si impegna ad implementare il progetto di audiovideoteca sviluppato
ai sensi del contratto di servizio per il triennio 2000-2002 ed a realizzare
la catalogazione digitale dell'archivio storico registrato su nastro magnetico
analogico. L'archivio storico radiotelevisivo sara' progressivamente aperto
al pubblico, per la consultazione presso sedi della RAI, secondo modalita' e
tempi da definire d'intesa con il Ministero.». Riferimenti normativi al
comma 132:
- Si riporta il titolo della direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre
1992: «Direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il
diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia
di proprieta' intellettuale» (Pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 1992,
n. L 346. Entrata in vigore il 30 novembre 1992).
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n.
633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio),
e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 69. - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio
personale, non e' soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo
diritto, e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro
mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.».
Riferimenti normativi al comma 135:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353 (Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per
i prodotti editoriali.), convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46:
«1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della societa' Poste italiane
S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente
applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati
sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata
dalla societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione
delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un
dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo.».
Riferimenti normativi al comma 136:
- Si riporta il testo dell'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del presente art. si applicano
alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica
od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la
relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce
reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00,
da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se il
fatto riguarda
la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima
e' di euro 50.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione
sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni.
La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo
ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito
con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore e'
tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti
amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e 35,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo
non inferiore all'anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita' giudiziaria e
fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore
non provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare,
rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per piu' di due
volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica
od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'
a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 25, comma 4, il Ministero irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, ai soggetti che commettono
violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni
poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono,
nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti,
dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi,
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorita',
nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al vero, si applicano
le pene previste dall'art. 2621 del codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai
sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00
ad euro 2.500.000,00. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita'
in ordine alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo
potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza
si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato pagamento
dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei
termini previsti dall'allegato n. 10, se la violazione e' di particolare gravita',
o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero o l'Autorita',
secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca
dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti
casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra responsabilita'
nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente
Titolo, nonche' nell'art. 80, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00
ad euro 2.500.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'art.
96, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00
ad euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare
gravita' o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a due mesi
o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza
della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone
la revoca dell'autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'art.
95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo il promuovimento
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61,
70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni di
cui all'art. 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni .».
Riferimenti normativi al comma 137:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed
in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale
ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.»
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture,
il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articolano in dipartimenti.
Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero
della solidarieta' sociale e del Ministero del commercio internazionale.».
Riferimenti normativi al comma 140:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.».
Riferimenti normativi al comma 141:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca). - 1.
E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici
e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione
della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione,
l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione
della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di valutazione svolte dagli
enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone
l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attivita'
di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche'
di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attivita' svolte e una relazione annuale
in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di enti di ricerca
e dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato
incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita'
complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne e' determinata la
durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa
per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. ....
4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere
sullo stato di previsione del MURST.
5. ....
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere
delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di
cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere, limitatamente
a specifici adempimenti strumentali, a societa' od enti prescelti ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni,
in materia di appalti di servizi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni
in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario).
- 1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,
costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed
esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralita' di settori
metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello
stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti
secondo principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle universita'
previa consultazione della Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale
degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie
e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei
di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione
degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
esterne delle universita' o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie, sulla base di standard
riconosciuti a livello internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE
del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia
della qualita' nell'istruzione superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attivita' di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata
in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, ulteriori attivita' consultive, istruttorie, di valutazione,
di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione
alle distinte attivita' delle universita', nonche' ai progetti e alle proposte
presentati dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto,
unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'art. 5, commi 3 e 8, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota
del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per l'attribuzione
agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed
in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e al
presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario e' soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.
Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attivita'
del Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio
1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il
terzo periodo del comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
127 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche - C.N.R.):
«Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Il comitato di valutazione valuta
periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente, anche in relazione
agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione
e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto dall'art.
5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere del Comitato
di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da otto membri esterni all'ente, scelti
tra esperti anche stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui
tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di
commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Il presidente
e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il
comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione
di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.
128 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.):
«Art. 10 (Comitato di valutazione). - 1. Il comitato di valutazione valuta
periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia,
anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale,
in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto
dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito
il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
2. Il comitato di valutazione e' composto da cinque membri esterni all'Agenzia,
ivi compreso il presidente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui
due, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attivita' produttive, uno
designato dal Ministro della difesa ed uno designato dalla Conferenza dei rettori
delle universita' italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano
in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il
comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'Agenzia
una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca.»
Riferimenti normativi al comma 142:
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati
dallo Stato alle universita', sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota
a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente,
ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie
e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti
di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste
dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.».
Riferimenti normativi al comma 143:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
«1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o
piu' decreti legislativi diretti a:
a)-c). (omissis).
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere
il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
«Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del
comma 1, dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva
riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art.
3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione
di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in
ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura
di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti
inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1,
lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato
degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico
nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita'
di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa'
di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi
di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano
di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico
ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza,
anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale,
con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione,
e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio
a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto
previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture
impiantistiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
«Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma
1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente
legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della
politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore,
della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione
del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi,
di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di assicurare
il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento
e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e
media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche
con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi
da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore
secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti
dall'art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del personale
e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti
dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento
con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati
dell'attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla
vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che
alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della
produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi
generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalita' e l'autonomia dei
ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed esterna tra enti di ricerca,
universita', scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa
comunitaria in materia, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le
forme e le modalita' di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni
di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della presente
legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge
17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico
dello Stato.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette
alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca,
nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti gia' operanti nel settore o da istituire,
articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di
governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione,
nonche' di quelli riguardanti la professionalita' e la mobilita' dei ricercatori.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di
interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione
alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data
del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire,
per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche
funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato,
delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata
una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi,
relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza
dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie,
stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio
delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria
regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato,
reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione
dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica
e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art.
15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla
informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita'
che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti
previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure
di condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione
della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto
del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta,
permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti
di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni
eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso,
comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche
tecniche o produttive dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego
entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessita'
del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio
e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla
luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attivita'
economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la
realizzazione della solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della produzione tipica e tradizionale
e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e
delle certificazioni di conformita' da parte delle categorie produttive, sotto
la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino
e garantiscano la qualita' delle fasi delle attivita' economiche e professionali,
nonche' dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori
o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private,
previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione,
nonche' di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli
di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione
all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati
per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento
dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento
di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne
l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione
e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle
funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di
competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa
alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto relativo
alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa
il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente
al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari
regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina
di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base
della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne
le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti
che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche
mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo
degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e
dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle
materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere
perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza,
nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali,
nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti
istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della
leale collaborazione, della responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili
comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi, previste dalle normative
vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base
o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite
le responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli eventuali
inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche
da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente,
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali,
del parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro
novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta
di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti
legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono
abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al
comma 4, ai seguenti criteri e principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni
anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di
servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita'
e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino
in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o
comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per
i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso
la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita'
e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale
di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino
una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte
le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e
di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da
sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa
comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di
miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione
e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri
di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di riassetto
e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso
di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative
di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva
individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni
di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale,
interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione
dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre
suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
Riferimenti normativi al comma 147:
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 22 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2002) cosi come modificato dalla presente legge:
«13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il
previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi
gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di
Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, puo' essere riconosciuto un credito
formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 3 del regolamento
di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modalita' di riconoscimento dei
crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le
amministrazioni interessate e le universita'.».
Riferimenti normativi al comma 148:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2003):
«5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari
a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici,
ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato fatto
salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'art. 2, comma
5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli
accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative
e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in
modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattivita', salvaguardando
il principio della loro usabilita';
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi
di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di
apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione
del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un
articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione
della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo
sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare
il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento
offerti.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Riferimenti normativi al comma 151.
- Si riporta il testo dell'art. 2, primo paragrafo, lettera b) del Regolamento
(CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001 (Regolamento del Consiglio
che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione):
«b) «autorita' nazionali competenti», le autorita' designate
dagli Stati membri al fine di:
individuare le banconote false e le monete false,
raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi alle banconote
false, segnatamente le banche centrali nazionali o gli altri organismi autorizzati,
raccogliere e analizzare i dati tecnici e statistici relativi alle monete false,
segnatamente le Zecche nazionali, le banche centrali nazionali o gli altri organismi
autorizzati,
raccogliere i dati sulla falsificazione dell'euro e analizzarli, in particolar
modo gli Uffici centrali nazionali di cui all'art. 12 della convenzione di Ginevra.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia
di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute
all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie):
«Art. 7 (Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione
dei mezzi di pagamento). - 1. Per le finalita' di cui al regolamento (CE) n.
1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto
economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche
denominate in euro, nonche' degli altri mezzi di pagamento, le autorita' nazionali
competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici,
nonche' le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo
le modalita' e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il
Ministero dell'interno.
2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare
i mezzi di pagamento falsi cosi' come i dati relativi al numero e alla provenienza
geografica degli stessi.
3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di
falsificazione, ad esclusione dei dati personali.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono,
d'intesa, le modalita' e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni
di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 8 (Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote
e delle monete in euro sospette di falsita). - 1. Le banche e gli altri soggetti
che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche
in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete
metalliche in euro sospette di falsita' e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente,
alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma
1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli
obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche
in euro sospette di falsita'.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze,
o che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca
d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato le banconote o monete
metalliche in euro sospette di falsita', e' applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila a quindicimila euro. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'art. 145 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. La competenza ad applicare la sanzione spetta
al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche
in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote
in euro.». Riferimenti normativi al comma 154:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione
di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento):
«Art. 8 (Modifica all'art. 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300). - 1. All'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: «diversi dalla
moneta» sono inserite le seguenti: «nonche' sugli strumenti attraverso
i quali viene erogato il credito al consumo».».
Riferimenti normativi al comma 155:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di cui all'art. 2, e per i compiti di organizzazione e gestione
delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri
decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola
il Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attivita'
si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in
cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio.
Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito
delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario
delegato.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati
determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce,
con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea,
comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture
di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'art. 18, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato
nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la
Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di
supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu' dipartimenti
o uffici a questi equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio decreto
apposite unita' di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile e'
nominato ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Il Segretario generale e' responsabile del funzionamento del Segretariato
generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza.
Il Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu' Vicesegretari generali.
Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di
gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle
more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario
generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.
6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilita' dirigenziali
nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione
dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalita' da
definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto
conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale
e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati,
indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di gestione
e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture
individuate dal Presidente.
7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione
propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio
o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.
8. La razionalita' dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza e'
sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture
specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati
della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica
e' effettuata dopo due anni.».
Riferimenti normativi al comma 156:
- Si riporta il comma 22-bis dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge n. 181
del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di' cui all'art. 3, commi
da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni,
sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita,
con decreto del Presidente del Consiglio, una Unita' per la semplificazione
e la qualita' della regolazione, con relativa segreteria tecnica. L'Unita' per
la semplificazione e la qualita' della regolazione opera in posizione di autonomia
funzionale e svolge, tra l'atro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione
per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle
politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'art.
1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'art. 24,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Della Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione fa parte il capo del dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi,
contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati
del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale,
dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'.
Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti
della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo,
secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento
dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di cui all'art. 3, comma 6-quaterdecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresi', al riordino
delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri
relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione
delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' abrogato l'art. 11, comma
2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.». Riferimenti normativi al comma
157:
- Si riporta il testo del comma 261 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 311
del 2004:
«261. Per le attivita' di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate
dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione
e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero il Ministro a cio' delegato, puo' avvalersi di enti o istituti
di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonche' di consulenti
dotati di specifica professionalita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di
3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.».
Riferimenti normativi al comma 158:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (Attribuzioni
e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e
istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16. (Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale
per la programmazione economica). - E' costituito il «Comitato interministeriale
per la programmazione economica».
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' costituito
in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica,
che ne e' Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro,
per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per
il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici,
per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile,
per la marina mercantile e per il turismo o lo spettacolo nonche' dal Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord
e dai Ministri dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione.
Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad
esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone
gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro
per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione
del programma economico nazionale, su relazione del Ministro per il tesoro,
le linee generali per la impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali
di previsione dello Stato, nonche' le direttive generali intese all'attuazione
del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo
l'attivita' della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esamina la
situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali.
Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle
linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi
le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento
e i relativi allegati. [Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono
essere trasmessi alle regioni; su di essi la commissione interregionale prevista
dall'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere entro
il mese di agosto].
Entro il 15 settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica,
le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti
di bilancio annuale e pluriennale. Le regioni, con il concorso degli enti locali
territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali
in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi
programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.
Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista
dal precedente comma, puo' promuovere la questione di merito per contrasto di
interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione. Promuove,
altresi', l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica
nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunita' europea
del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunita' economica europea (C.E.E.)
e della Comunita' europea della energia atomica (C.E.C.A.), secondo le disposizioni
degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952,
n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre
1957, n. 1203.
Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando
vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono
altresi' chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province
autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino
i rispettivi Enti. Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario,
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle sedute del Comitato
interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad
intervenire il Governatore della banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto
centrale di statistica, il segretario della programmazione. Per l'esame dei
problemi specifici il Comitato puo' costituire nel suo seno Sottocomitati. I
servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per
l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della
programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il
Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.».
Riferimenti normativi al comma 159:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), cosi' come modificato dalla presente legge:
«8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma
5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art.
23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.».
Riferimenti normativi al comma 161:
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 24 del gia' citato decreto legislativo
n. 165 del 2001:
«8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio
le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi
fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi
previsti dal presente articolo.».
Riferimenti normativi al comma 162:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
115 e successive modificazioni (Completamento del riordino dell'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi dell'Agenzia il presidente del consiglio
di amministrazione, il consiglio di amministrazione, il direttore ed il collegio
dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica
cinque anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione, che assume la rappresentanza
dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro membri.
Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'; due di essi sono designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali. Tutti
i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari,
anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con
le stesse modalita', una sola volta.
4. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti
di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei
servizi sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro
del direttore e' regolato da contratto di diritto privato e non e' immediatamente
rinnovabile; alla scadenza del triennio la nomina puo' essere rinnovata per
una sola volta, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, motivata
con riferimento all'eccellenza dei risultati raggiunti.
5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia, salvo quelli
attribuiti ad altri organi della medesima.».
Riferimenti normativi al comma 163:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59):
«3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni
interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente art. sono adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato,
da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri
oggettivi e trasparenti.».
Riferimenti normativi al comma 164:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 126-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (Nuovo codice della strada),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che
comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla
definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini
per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo
di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine
per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi
medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi,
il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art.
196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla
data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo
delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato
in solido ai sensi dell'art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette,
senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione
al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.».
Riferimenti normativi al comma 166:
- Si riporta il testo dell'art. 97 del gia' citato decreto legislativo n. 285
del 1992, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 97 (Circolazione dei ciclomotori). - 1. I ciclomotori, per circolare,
devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi
del veicolo, nonche' quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalita' stabilite con decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene
in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate
allo Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di
cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero
di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo sono inseriti nel
sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola
notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato
di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri
di economicita' e di massima semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino
una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Alla stessa
sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne
la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu' delle caratteristiche
o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero
che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo stesso art. 52,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
35 a euro 143.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato
il certificato di circolazione, quando previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro
6.506,85.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano
chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 21 a euro 85.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle
indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette
targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta'
secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. Alla medesima sanzione
e' sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato
di circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e'
inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore,
a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla medesima sanzione
e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione
entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione
del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale
di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale
risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e
distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni;
in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo
amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista
dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni
nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
Riferimenti normativi al comma 167.
- Si riporta il testo dell'art. 170 del gia' citato decreto legislativo n. 285
del 1992, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 170 (Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due
ruote). - 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto
in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero
con una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o segnalazioni.
Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente,
salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato
di circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a diciotto anni.
Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini
del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in
modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature
del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi
trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo
o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,
ovvero impediscano o limitino la visibilita' al conducente. Entro i predetti
limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita
gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente art. e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne,
dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo
del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo
VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata
commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e
2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.»
Riferimenti normativi al comma 168:
- Si riporta il testo dell'art. 171 del gia' citato decreto legislativo n. 285
del 1992, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).
- 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori
e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato
un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza
a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire
l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del
regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso
del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste
dal comma 1, il fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia
del veicolo e' affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale
e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori
di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 716 a euro 2.867.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono soggetti al sequestro
ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.».
Riferimenti normativi al comma 169:
- Si riporta il testo dell'art. 213 del gia' citato decreto legislativo n. 285
del 1992, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della
confisca amministrativa). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede
la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto
della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma
1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo
o altro soggetto obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare
il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie
spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto
in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione
e' trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello
stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi
anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini
per la loro proposizione, e' divenuto definitivo il provvedimento di confisca,
il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni
di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto
ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e' effettuato
a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale
denuncia di quest'ultimo all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a
suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.
Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia
del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati,
dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo,
secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale
di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del
veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia
individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214-bis. La liquidazione delle
somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione
degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione
del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede
con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni,
la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o,
in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'art. 196 o dell'autore della
violazione, determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al custode,
anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
L'avviso e' notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente
al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della
notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno
dei soggetti indicati nell'art. 196. Decorso inutilmente il predetto termine,
l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi
10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in
proprieta', senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione
di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione
del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'art. 214-bis. La
somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del procedimento
in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la
somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma e' restituita all'avente
diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta
la distruzione. Per le modalita' ed il luogo della notificazione si applicano
le disposizioni di cui all'art. 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate
difficolta' oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato
dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita
nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del
comune dov'e' situata la depositeria.
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo
del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede
dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalita' previste
dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'art.
214-bis, dove e' custodito per trenta giorni. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento
in cui il veicolo e' fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai
sensi dell'art. 214-bis, il proprietario del veicolo puo' chiederne l'affidamento
in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano
decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' stato sottoposto a sequestro
amministrativo.
2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui
un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato,
sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia
stato commesso da un conducente minorenne.
3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al prefetto ai sensi
dell'art. 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato.
La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare
ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il
prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 204,
ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni
relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo
ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione.
Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero
delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti
del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che
dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria,
la cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto, entro dieci
giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
5.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene
a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso puo' essere consentito
mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca del veicolo e'
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.».
Riferimenti normativi al comma 171:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 2003, n. 136 (Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed
il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'art. 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112):
«Art. 10 (Compiti ed attribuzioni del RID). - 1. Il RID, ai sensi dell'art.
91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti
i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe;
2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei
progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto
dall'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell'art. 91,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalita' di espletamento
dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza
idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo
sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonche' la vigilanza
sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all'art. 6, comma 4, della legge
1° agosto 2002, n. 166.
3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l'emanazione della normativa
tecnica in materia di dighe, nonche' dati e assistenza tecnica agli organi competenti
in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali siano coinvolte
dighe.
4. Il RID altresi', sulla base di apposite convenzioni:
a) organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti
il campo delle dighe;
b) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del
RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di
assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni
di congruita' economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione
di spesa, nonche' compiti di certificazione di qualita' ed accreditamento, anche
associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione
e all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini;
c) partecipa con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed
internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche
e tecniche nelle discipline correlate alle dighe;
d) promuove studi e conferenze di esperti e stipula accordi con organismi, anche
esteri, nelle materie di proprio interesse.
5. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto
stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti
aspetti:
a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione
delle modalita' di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni
imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere;
b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilita'
per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalita'
di rappresentazione dei relativi risultati;
c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per
garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;
d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione
della strumentazione per il controllo delle dighe;
e) individuazione delle modalita' di trattamento e archiviazione informatica
dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.».
- Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge
n. 181 del 2006:
«23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e
limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti
adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture
di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione
non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri
di origine e si resti altresi' entro il limite complessivo della spesa sostenuta,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalita' delle
strutture di cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 136 del 2003:
«Art. 11 (Organizzazione del RID). - 1. L'organizzazione del RID e', in
fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe
in funzione degli ulteriori compiti e della personalita' giuridica attribuiti
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Territorialmente il RID e' articolato
in una sede centrale ed in uffici periferici. L'organico del servizio e' determinato
secondo l'allegata tabella A).
2. Gli uffici periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano,
Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva
applicazione, sentite le regioni interessate, gli uffici possono avere ubicazione
diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul territorio
ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute esigenze, con
determinazione del consiglio di amministrazione.».
Riferimenti normativi al comma 172:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 12 del gia' citato decreto del presidente
della repubblica n. 136 del 2003:
«Art. 12 (Entrate del RID). - 1. Costituiscono entrate del RID:
a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari
alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del
soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito
delle unita' previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza
del centro di responsabilita' «servizi tecnici nazionali» nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'art. 10;
c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'art. 13, comma 1, dovute
quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi
previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e
3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalita'
e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene
all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.»
Riferimenti normativi al comma 173:
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002,
n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):
«Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano dighe). - 1. Nei trenta
giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo
del Registro italiano dighe (RID) di cui all'art. 91 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe
di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere
al medesimo un contributo annuo per le attivita' di vigilanza e controllo svolte
dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo
non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al
versamento del contributo, nei loro confronti e' applicata una sanzione amministrativa
pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione
e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla
concessione. Per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle
fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, e' stabilito altresi',
a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.».
Riferimenti normativi al comma 174:
- Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di
grandi dighe e di edifici istituzionali), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 marzo 2004, n. 75.
Riferimenti normativi al comma 176:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto del presidente della
repubblica n. 136 del 2003:
«Art. 8 (Consulta degli iscritti). - «1. E' istituita la consulta
degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni
di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'art. 13, comma 1; dura
in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle
esigenze di segreteria.
2. Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano
un proprio regolamento.
3. La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale
del RID, nonche' su richiesta di almeno la meta' dei componenti la consulta
medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del
giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio
di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi
ai sensi del comma 8.
4. La consulta e' costituita da:
a) cinque rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso idroelettrico;
b) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso irriguo;
c) tre rappresentanti degli iscritti che eserciscono serbatoi ad uso potabile;
d) un rappresentante degli iscritti che eserciscono serbatoi adibiti ad altro
uso. Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si
fa riferimento all'uso prevalente.
5. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse
le questioni relative alle materie di cui all'art. 4, comma 5, lettere: d),
prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta avviene altresi'
sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'art. 12, comma 1, lettera
c).
6. La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore.
7. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del
RID, o un suo delegato; puo' altresi' parteciparvi un membro del collegio dei
revisori dei conti.
8. La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale
del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine,
il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni.
9. Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far
carico al bilancio del RID».
Riferimenti normativi al comma 177:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi
2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono soppressi».
Riferimenti normativi al comma 179:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307 (disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica).
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi).
- 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre
2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza
rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio
2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:
«30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata
entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti
per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione
degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5
milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica»,
alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni
di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Art. 3 - 47 (soppressi).
Art. 48.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.