Manutenzione e ricostruzione scale
Le scale, afferma l'art. 1124 del Codice civile, sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei piani a cui servono. La spesa relativa e ripartita tra essi per meta in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra meta in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. E evidente che il concetto di scale va inteso in senso lato ricomprendendovi finestre, ringhiere, pianerottoli ecc.
Lastrici solari di uso esclusivo Si tratta di terrazzi di copertura di un edificio che hanno pero anche una funzione, sia pure non preminente, di costituire uno spazio praticabile per uno dei condomini, generalmente il proprietario dell'appartamento posto all'ultimo piano. In tal caso le spese per la ricostruzione o la riparazione del lastrico (art. 1126 del Codice civile) sono per 1/3 a carico di chi ne ha l'uso esclusivo, per gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell'edificio, in proporzione. Questo se il terrazzo copre l'intero edificio; se copre soltanto una parte, saranno tenuti a contribuire per i rimanenti 2/3 solo i condomini proprietari di una proprieta immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza.
Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai. L'art. 1125 del Codice civile prevede che tali spese siano sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura dal pavimento e a quello del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Spese ripartite sulla base del valore proporzionale Mentre nei precedenti punti abbiamo visto criteri di ripartizione correttivi che danno vita ad una distribuzione degli oneri tra i condomini che tiene conto anche del potenziale uso del bene o del servizio, esamineremo ora tutte le voci di spesa che si ripartiscono secondo un criterio direttamente proporzionale ai valori millesimali: -spese relative ad androni e portoncini d'ingresso; -spese relative al tetto di copertura; -spese relative alle grondaie; compenso dell'amministratore; -spese relative alle fognature e ai pozzi neri; -spese relative ai giardini condominiali; -spese relative all'assicurazione del fabbricato.
A quali spese non concorrono i proprietari dei negozi Gli edifici comprendono spesso non solo appartamenti ma anche negozi posti al livello stradale. E evidente che in tal caso, applicando correttamente il 2° comma dell'art. 1123, che parla di ripartizione in proporzione all'uso che ciascuno puo farne, per alcuni servizi i negozi vanno esclusi. Si pensi al citofono o all'ascensore.
Le spese fatte dal condomino Trattando di spese va fatto un breve cenno all'art. 1134 del Codice civile, il quale stabilisce che il condomino che, senza l'autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, ha sostenuto spese per le cose comuni, non ha diritto al rimborso tranne che si tratti di spesa urgente. 11 punto e definire il concetto di spesa urgente che consente il rimborso anche in mancanza di autorizzazione: indubbiamente deve trattarsi di un'opera necessaria ed indifferibile, in mancanza della quale la cosa comune verrebbe a subire un grave danno e pregiudizio. |