Come si costituisce un condominio
E' evidente che fino a quando un edificio appartiene ad una sola persona o società non può esservi condominio. Ne, come si diceva, se i proprietari sono in regime di comunione può esservi condominio. I1 condominio si costituisce: 1) quando il costruttore dell'edificio o comunque l'unico suo proprietario vende a due o più persone le varie unità immobiliari di cui l'edificio si compone; 2) quando, a seguito della morte dell'unico proprietario, gli succedono almeno due eredi, i quali, o per previsione del testamento o per accordo tra loro intervenuto, dividono le varie unita di cui l'edificio si compone. In definitiva il condominio si costituisce allorché si verificano fatti ed atti giuridici idonei ad attribuire frazionatamente la proprietà delle varie unita immobiliari facenti parte dell'edificio. Tali atti possono essere un testamento, una compravendita, un atto di divisione relativi ad un bene in comunione.
Non occorre un atto specifico di costituzione Da quanto sopra enunciato si comprende che la costituzione del condominio avviene per cosi dire automaticamente, allorché in relazione ad un edificio vengono a coesistere proprietà esclusive e proprietà comuni su alcuni beni. Di conseguenza non e necessario che i condomini rendano formale questa loro situazione dando vita ad un atto particolare. Le assemblee, il regolamento, ogni atto che i condomini compiranno discendono come conseguenza da una situazione giuridica di per se definita. Si ha condominio quando il diritto esclusivo di proprietà e legato al diritto di comproprietà sui beni comuni. |