L'assemblea del condominio


Poteri e attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea condominiale e l'organo supremo del condominio. La sede naturale in cui questo fenomeno della vita associativa trova la sintesi nelle decisioni e deliberazioni adottate, secondo le regole e le maggioranze stabilite dalla legge. L'assemblea dovra provvedere alla nomina dell'amministratore, alla approvazione dei bilanci preventivi e del rendiconto, all'effettuazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di innovazione.

Come e quando si convoca l'assemblea

La legge prevede che non puo deliberare con validita l'assemblea quando non risulti che tutti i condomini siano stati invitati. L'avviso ai condomini non deve assume-

re forme particolari; e, pero, evidente che per poter provare che ciascun condomino e stato regolarmente invitato sara opportuno inviare, almeno ai condomini non presenti nell'edificio, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'avviso della convocazione deve essere comunicato almento cinque giorni prima della data della stessa e deve contenere la precisa indicazione del luogo di

rlumone.

Quando si convoca l'assemblea? In via ordinaria per la deliberazione indicata dall'art. 1135 del Codice civile; annualmente dall'amministratore, il quale puo, inoltre, convocarla in via straordinaria quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne e fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell'edificio. In questo caso se l'amministratore non da corso alla richiesta dei condomini, decorsi inutilmente dieci giorni, questi possono provvedere direttamente alla convocazione. Nel caso in cui manchi l'amministratore, I'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, puo essere convocata da ciascun condomino.

Chi deve essere convocato

E evidente che l'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i condomini, e fin qui non si pone alcun problema particolare. Alcuni particolari accorgimenti riguardano:

- il caso di un appartamento o locale che abbia piu proprietari. L'avviso deve essere inviato a tutti. Saranno loro poi, se vorranno, a farsi rappresentare da uno;

- il caso di un condomino defunto che ha piu eredi. L'avviso va inviato all'ultimo domicilio del defunto;

- il caso di una vendita che e intervenuta. Dovra essere cura del venditore e dell'acquirente comunicare all'amministratore l'avvenuto passaggio di proprieta;

- 11 caso dei coniugi proprietari in regime di comunione di un immobile. L'avviso formalmente andrebbe comunicato ad entrambi, specie se i coniugi non hanno comunicato all'amministratore la volonta di nominare uno solo di loro a rappresentante. E pero sufficiente l'avviso inviato ad uno dei due se risulta certo all'amministratore che permane la convivenza e non c'e separazione legale o consensuale.