L'ascensore
L'impianto d'ascensore e ovviamente di proprieta comune se installato fin dalla costruzione dell'edificio; in caso d'impianto successivo e di proprieta dei soli condomini che, deliberando l'installazione, se ne sono assunti l'integrale spesa. Cio in considerazione del fatto che l'installazione successiva dell'ascensore costituisce un'innovazione.
La gestione e la ripartizione delle spese E evidente che il servizio d'ascensore comporta spese per il suo funzionamento, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la riparazione. Come contribuiscono i condomini a queste spese? Va fatto riferimento, a tale proposito, all'art. 1123 del Codice civile, il quale prevede che ciascun condomino partecipi alle spese in ragione proporzionale all'uso che ciascuno puo farne. In particolare, tale criterio generale puo essere meglio specificato con riferimento a quanto previsto dal Codice per la manutenzione e ricostruzione delle scale; e cioe per meta in ragione del valore dell'unita immobiliare, e per l'altra meta in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
La gettoniera E frequente il caso di ascensori che sono azionati attraverso una gettoniera che gli utenti utilizzano. Tale sistema consente una piu diretta ed immediata realizzazione del principio, sancito dall'art. 1123 del Codice civile, per cui alle spese relative a servizi, che i condomini utilizzano in forme e quantita diverse, gli stessi devono contribuire in proporzione all'uso. Le somme che tale sistema permette di ricavare sono imputate alle varie voci del servizio e ai relativi costi. Un problema particolare puo presentarsi allorche si ravvisi, da parte dei condomini, I'opportunita di passare da un impianto a gettoniera ad uno privo di essa, ovvero di introdurre il sistema della gettoniera in un impianto che ne e sprovvisto. Che tipo di decisione cio comporta? E da escludere che tale delibera debba rivestire il carattere di decisione in innovazioni, trattandosi di un nuovo assetto nell'uso della cosa comune che l'assemblea delibera con le ordinarie maggioranze previste.
I lavori imposti dalla legge Un impianto come l'ascensore comporta, evidentemente, una serie di accorgimenti e di rispetto delle normative, che discendono dalla natura stessa del servizio che comporta aspetti di pericolosita e di frequenti necessita di verifiche e collaudi. Saranno, quindi, spesso imposte dalle leggi e regolamenti opere di modifica o rammodernamento degli impianti che, per la loro natura, saranno sopportati dai condomini in proporzione delle quote di proprieta e non del possibile uso. Infatti, le spese in tal senso sostenute comporteranno l'adeguamento e quindila valorizzazione dell'impianto e cio va a vantaggio di tutti i condomini visti nell'ottica di comproprietari del bene comune.
Spese per trasformazioni-modifiche dell'impianto
Il riparto delle spese che riguardano non l'ordinario esercizio e la manutenzione dell'impianto, ma riparazioni straordinarie, ovvero modifiche e ristrutturazioni dell'impianto imposte da norme e regolamenti, vanno ripartite secondo i valori millesimali di ciascuna proprieta. Il differente criterio di riparto si spiega col fatto che, mentre le spese di gestione e di funzionamento devono essere accollate ai singoli proprietari in ragione del maggiore o minore uso, le spese direttamente attinenti all'impianto (di proprieta comune) vanno ripartite in proporzione della partecipazione di ciascun condomino alla proprieta. |